Cassazione Civile, Ordinanza n. 05666/2025 del 03/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (medici)
La controversia
Alcuni medici specializzandi avevano chiesto al Tribunale di Roma la condanna della Presidenza del Consiglio al pagamento di somme a titolo di equa remunerazione per l'attività svolta durante il corso di specializzazione. La Presidenza si era costituita eccependo la prescrizione del diritto. Il Tribunale aveva ritenuto tempestiva la costituzione, perché avvenuta dieci giorni prima dell'udienza di comparizione, ma aveva comunque accolto l'eccezione di prescrizione. In appello i medici avevano censurato la decisione sostenendo che la Presidenza fosse decaduta dalla possibilità di sollevare l'eccezione di prescrizione, poiché costituitasi oltre il termine assegnato dal giudice. La Corte d'appello di Roma ha accolto il gravame, aderendo all'orientamento di legittimità che reputa perentorio il termine fissato dal giudice per la costituzione del convenuto nel rito sommario. Avverso tale decisione la Presidenza del Consiglio ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando nullità della sentenza o del procedimento per violazione e falsa applicazione degli artt. 152 c.p.c., 702-bis, comma 3, c.p.c. e 12 disp. prel. c.c., sostenendo che la costituzione entro i dieci giorni antecedenti l'udienza dovesse comunque considerarsi tempestiva e che il giudice non potesse attribuire perentorietà a un termine non espressamente qualificato tale dalla legge.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo, perché la questione era già stata decisa in conformità alla giurisprudenza di legittimità: nel rito sommario di cognizione il termine fissato dal giudice per la costituzione del convenuto è perentorio, e la costituzione avvenuta oltre tale termine è tardiva anche se effettuata comunque entro i dieci giorni prima dell'udienza. Di conseguenza, la costituzione tardiva dell'Amministrazione ha comportato anche la tardività dell'eccezione di prescrizione formulata in quella sede. La Corte ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis n. 1 c.p.c., condannando la ricorrente alle spese, alla somma ex art. 96 c.p.c. e al pagamento della somma in favore della Cassa delle Ammende, oltre agli effetti sul contributo unificato.
Norme richiamate
termine per la costituzione del convenuto; fissazione dell'udienza di comparizione
nel rito sommario di cognizione il termine assegnato dal giudice per la costituzione del convenuto è perentorio e, una volta fissato in misura più ampia del minimo legale, non può essere disatteso senza che la costituzione sia tardiva
richiamato dalla ricorrente a sostegno dell'interpretazione letterale del termine di costituzione, ma ritenuto non idoneo a superare l'orientamento consolidato sulla perentorietà del termine fissato dal giudice
invocato per l'interpretazione letterale della disciplina, ma non accolto dalla Corte rispetto al significato sistematico dell'art. 702-bis c.p.c.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
norma processuale posta a fondamento della censura di nullità della sentenza o del procedimento
consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso quando la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza della Corte e non vi sono elementi per mutarla
utilizzato per la definizione accelerata del ricorso con proposta di inammissibilità
richiamato per la trattazione in adunanza camerale a seguito della richiesta di decisione del collegio
ha giustificato la condanna della ricorrente al pagamento di una somma per responsabilità aggravata, quale sanzione per l'abuso del processo e per la richiesta di decisione disattesa dalla Corte
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
comporta, ove ne ricorrano i presupposti, l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso
Massime di principio
- Nel rito sommario di cognizione il termine di costituzione del convenuto stabilito dal giudice è perentorio: la costituzione oltre tale termine è tardiva anche se interviene entro il limite minimo di dieci giorni prima dell'udienza previsto dalla legge in via residuale.
- Quando il provvedimento impugnato si uniforma a un orientamento consolidato della Corte di cassazione e il ricorso non offre argomenti idonei a modificarlo, il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis n. 1 c.p.c.
- Nel rito sommario non è sostenibile una distinzione pratica tra termine per costituirsi e termine per formulare l'eccezione proposta in sede di costituzione, se ciò finisce per eludere la perentorietà del termine assegnato dal giudice.
- La tardiva costituzione della parte convenuta comporta la tardività delle eccezioni processuali o di merito che debbano essere proposte con la costituzione stessa.
- La condanna ex art. 96 c.p.c. può essere applicata anche nel procedimento accelerato in cassazione quando la richiesta di decisione non superi la proposta e l'iniziativa processuale sia valutata come abusiva.
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