Cassazione Penale, Ordinanza n. 05613/2025 del 11/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile per genericità dei motivi e per mera riproposizione delle censure già affrontate in appello. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, non risultando elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Firenze aveva confermato la condanna di primo grado emessa dal Tribunale di Lucca nei confronti dell'imputato per due contravvenzioni: porto o detenzione di armi od oggetti atti ad offendere ex art. 4 l. n. 110/1975 e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli ex art. 707 c.p., in relazione a fatti del 20 giugno 2019. Nel ricorso per cassazione l'imputato deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando in particolare l'omessa applicazione, per il reato di cui all'art. 4 l. n. 110/1975, dell'ipotesi lieve e la coesistenza delle due ipotesi di reato contestate. La Corte ha tuttavia rilevato che il ricorso si limitava a riproporre argomenti già esaminati in modo esaustivo dalla sentenza impugnata, senza confrontarsi specificamente con la motivazione, e che la contravvenzione ex art. 707 c.p. era fondata in fatto sul rinvenimento di una pinza multiuso, oggetto diverso dal coltellino svizzero.
Norme richiamate
La norma è richiamata come base del reato contestato; nel ricorso si invocava l'applicazione dell'ipotesi lieve, ma la Corte non entra nel merito perché reputa le censure generiche e reiterative.
La contravvenzione è ritenuta fondata in fatto sul rinvenimento di una pinza multiuso, ritenuta oggetto diverso dal coltellino svizzero, valorizzando quindi l'elemento oggettivo del possesso di strumenti atti ad offendere o aprire serrature.
È la base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si risolve nella mera riproposizione di argomenti già esaminati e confutati dalla decisione impugnata, senza un effettivo confronto critico con la motivazione.
- Le censure di violazione di legge e vizio di motivazione devono essere specifiche e autosufficienti; non è sufficiente invocare in modo generico l'applicazione di un'ipotesi meno grave o la contemporanea ricorrenza di più fattispecie senza indicare il concreto errore decisorio.
- In presenza di declaratoria di inammissibilità del ricorso, segue di regola la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 11 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 05525/2025 del 11/02/2025
- ordinanza_penale · 11 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 05547/2025 del 11/02/2025
- ordinanza_penale · 11 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 05549/2025 del 11/02/2025
- ordinanza_penale · 11 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 05550/2025 del 11/02/2025
- ordinanza_penale · 11 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 05551/2025 del 11/02/2025
- ordinanza_penale · 11 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 05552/2025 del 11/02/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →