Cassazione Penale, Ordinanza n. 10276/2025 del 13/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La persona condannata in appello per la violazione dell'art. 75 del d.lgs. n. 159 del 2011 ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, deducendo il mancato accoglimento della richiesta di declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La censura mirava a contestare la motivazione dei giudici di merito sul diniego della causa di esclusione della punibilità, sostenendo in sostanza che il fatto dovesse essere ritenuto di minima offensività. La Corte ha rilevato che il diniego era stato fondato sulla negativa personalità dell'imputata, sulla natura del reato e sul giudizio di pericolosità sociale che aveva condotto all'applicazione della misura di prevenzione, ritenendo quindi le deduzioni difensive generiche e fattuali, prive di specifica critica alla motivazione impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza sulla particolare tenuità del fatto, poiché la decisione di merito aveva escluso la causa di non punibilità valorizzando elementi negativi attinenti alla personalità dell'imputata, alla natura del reato e alla pericolosità sociale accertata. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non essendo emersi elementi idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011
Norma incriminatrice per la quale la ricorrente era stata condannata; il testo non ne specifica il contenuto fattuale, ma ne richiama l'applicazione nel caso concreto.
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, la cui applicabilità è stata negata dai giudici di merito e la cui mancata concessione è stata ritenuta correttamente motivata dalla Cassazione.
Base della condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando la motivazione di merito valorizzi elementi negativi specifici, come la personalità dell'imputato, la natura del reato e un giudizio di pericolosità sociale già formalmente accertato.
- Il ricorso per cassazione che si limiti a rilievi generici o meramente fattuali, senza confrontarsi in modo puntuale con la ratio della decisione impugnata, è inidoneo a evidenziare un vizio di motivazione e può essere dichiarato inammissibile.
- In tema di art. 131-bis c.p., la valutazione non può prescindere da un apprezzamento complessivo della gravità concreta del fatto e della personalità dell'autore, sicché l'esistenza di un quadro soggettivo negativo può legittimare il diniego della causa di non punibilità.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emergono elementi atti a escludere la colpa nella sua proposizione, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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