Cassazione Civile, Ordinanza n. 28566/2024 del 06/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente impositore)
La controversia
Il contribuente ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR che aveva confermato il rigetto del suo appello contro l’intimazione di pagamento emessa per euro 232.580,04, riferita a cartelle relative a IRPEF per gli anni dal 2004 al 2013 e a tassa automobilistica regionale. Nel ricorso ha dedotto, formalmente ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di fatti storici e risultanze istruttorie decisive, sostenendo: che la CTR non si era pronunciata sulla decadenza e nullità dell’intimazione; che aveva errato nel ritenere regolarmente notificate le cartelle e gli atti interruttivi, rigettando l’eccezione di prescrizione; che aveva deciso basandosi solo sulle controdeduzioni dell’agente della riscossione senza esaminare gli allegati; che non aveva considerato la mancata notifica dell’intimazione del 6 ottobre 2016 per irreperibilità assoluta del destinatario, con conseguente prescrizione triennale delle tasse automobilistiche e quinquennale dei crediti IRPEF; che le prove della notifica degli avvisi di accertamento erano cartoline prive di riferimento al singolo atto; infine, che l’intimazione era nulla perché priva del calcolo degli interessi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il motivo cumulava in modo confuso plurime censure eterogenee, non adeguatamente ricondotte al vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. e comunque prive della specifica indicazione del fatto storico omesso, del dato da cui esso risultava, del momento e del modo in cui era stato discusso, nonché della sua decisività. Ha inoltre osservato che sussisteva una "doppia conforme", poiché sia il primo sia il secondo grado avevano rigettato le domande sulla base delle medesime ragioni di fatto, ossia la regolare notifica delle cartelle e l’interruzione della prescrizione. Di conseguenza, il ricorso è stato respinto in rito e il contribuente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e all’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
omesso esame di un fatto storico e di risultanze istruttorie aventi carattere decisivo
il vizio è denunciabile solo per omesso esame di un fatto storico principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non consente una generica revisione del merito o l’esame cumulativo e confuso di più doglianze.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
il ricorrente deve indicare specificamente il fatto omesso e i dati processuali o documentali da cui esso risulta, nonché la loro collocazione nel processo.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
la critica di legittimità richiede il deposito degli atti e documenti rilevanti e la loro precisa individuazione nel ricorso.
in caso di doppia conforme il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica che le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni sono diverse.
art. 54, comma 2, d.l. n. 83 del 2012
la disciplina sulla doppia conforme si applica ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dall’11 settembre 2012.
art. 54, comma 3, d.l. n. 83 del 2012
ha riformulato il n. 5 dell’art. 360 c.p.c., limitando il sindacato di legittimità all’omesso esame di un fatto decisivo.
conversione del d.l. n. 83 del 2012, richiamata per la disciplina applicabile al nuovo art. 360, n. 5, c.p.c.
il giudizio di cassazione è a critica vincolata e i motivi devono essere formulati con tassatività e specificità, entro le categorie tipiche previste dalla norma.
il motivo deve essere chiaro, specifico e autonomamente intellegibile; non è consentita la sommatoria indistinta di censure eterogenee.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione fondato sull’omesso esame di un fatto decisivo deve individuare in modo puntuale il fatto storico, il dato da cui risulta, il momento in cui è stato discusso e la sua decisività; una formulazione generica o cumulativa rende il motivo inammissibile.
- In presenza di doppia conforme, il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. non è utilmente deducibile se il ricorrente non dimostra che le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito siano diverse.
- Il ricorso per cassazione deve essere redatto con tassatività, specificità e chiarezza: non è consentito cumulare in un solo motivo censure eterogenee e confuse, lasciando alla Corte l’onere di selezionare e qualificare le doglianze.
- La Corte di cassazione non può essere sollecitata a riesaminare globalmente il merito della controversia sotto la veste di omesso esame di documenti o di risultanze istruttorie, se non è indicato un fatto storico decisivo omesso dal giudice di merito.
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