Cassazione Penale, Sentenza n. 26096/2026 del 13/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il condannato, destinatario di un ordine di esecuzione emesso il 04/07/2024, ha chiesto di dichiararne la temporanea inefficacia ai sensi dell'art. 656, comma 5, c.p.p., sostenendo che il pubblico ministero avrebbe dovuto sospendere l'esecuzione perché, a seguito del ripristino dell'indulto su una precedente pena, la pena effettivamente ancora da espiare si sarebbe ridotta a meno di tre anni di reclusione. In particolare, ha dedotto che la precedente pena inflitta da una decisione del G.i.p. di Latina, divenuta irrevocabile nel 2006, era stata estinta dall'indulto e che, alla data di irrevocabilità dell'ultima condanna (14/05/2024), egli doveva eseguire solo quest'ultima, avendo già scontato le pene precedenti e anche quelle relative a reati non ostativi. Ha quindi censurato la mancata applicazione della sospensione ex art. 656, comma 5, c.p.p., lamentando violazione di legge e vizi motivazionali.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto infondato il motivo perché l'ordine di esecuzione del 04/07/2024 era stato legittimamente emesso tenendo conto del complessivo residuo pena allora risultante; la successiva nuova applicazione dell'indulto sulla pena di Latina non imponeva l'emissione di un nuovo ordine di esecuzione, essendo sufficiente l'aggiornamento del fine pena. Inoltre, la sospensione ex art. 656, comma 5, c.p.p. era comunque preclusa sia dalla presenza di condanne per reati ostativi ex art. 4-bis ord. pen., sia dal fatto che l'interessato era già detenuto per altri titoli, situazione che rendeva inapplicabile l'istituto destinato a evitare l'ingresso in carcere di soggetti liberi.
Norme richiamate
"sospensione dell'esecuzione"
la sospensione dell'ordine di esecuzione è istituto volto a evitare l'ingresso in carcere del condannato libero quando la pena residua è nei limiti previsti; non opera quando ricorrono preclusioni connesse a condanne ostative o quando il soggetto è già detenuto per altro titolo.
la presenza di reati ostativi impedisce la sospensione dell'esecuzione ex art. 656, comma 5, c.p.p., e le valutazioni sull'espiazione delle pene relative a tali condanne spettano alla sorveglianza.
indicato come uno dei reati ostativi ricompresi nelle condanne ancora in esecuzione.
indicato come delitto aggravato rientrante tra i reati ostativi presenti nelle condanne in esecuzione.
l'ordine di esecuzione antecedente alla concessione di indulto non va annullato o sostituito per il solo effetto del successivo condono parziale; è sufficiente comunicare al condannato la nuova scadenza della pena.
Massime di principio
- Gli eventi sopravvenuti dopo l'emissione dell'ordine di esecuzione che incidono sulla durata della pena non ne travolgono la legittimità; l'ufficio del pubblico ministero deve aggiornare il fine pena, non necessariamente emettere un nuovo ordine di esecuzione.
- La sospensione dell'esecuzione ex art. 656, comma 5, c.p.p. presuppone, oltre ai limiti di pena, l'assenza di preclusioni derivanti da condanne per reati ostativi; in presenza di tali reati, il giudice dell'esecuzione non può sostituirsi al giudice di sorveglianza nelle valutazioni sull'accesso a benefici o misure alternative.
- L'istituto della sospensione dell'esecuzione è funzionale a impedire l'ingresso in carcere di soggetti liberi e non opera, di regola, quando il condannato sia già detenuto per altro titolo, dovendo in tal caso intervenire la disciplina dell'ordinamento penitenziario davanti al tribunale di sorveglianza.
- Il giudice dell'esecuzione ha un controllo di legalità sul titolo esecutivo e non può valutare nel merito l'avvenuta espiazione o la liberazione da collegamenti con la criminalità organizzata ai fini dell'accesso a benefici penitenziari, trattandosi di accertamenti riservati alla sorveglianza.
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