Parere n. 1068/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario proposto dal signor Aissa Hamidouche contro Roma Capitale per l’annullamento della determinazione dirigenziale del Municipio II n. 864 del 15 aprile 2013 di ingiunzione di demolizione dell’opera abusiva realizzata in Roma, Piazza della Marina, n. 27;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione della determinazione dirigenziale del Municipio II n. 864 del 15 aprile 2013, recante ingiunzione di demolizione di un manufatto abusivo sito in Roma, Piazza della Marina n. 27.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato con ricorso straordinario la determinazione con cui Roma Capitale gli aveva ingiunto di demolire entro trenta giorni un manufatto in muratura di circa 28 mq, realizzato senza titolo edilizio su un'area comunale denominata Borghetto Flaminio e destinato a uso abitativo. Il ricorso non contiene specifiche censure giuridiche avverso l'ordine di demolizione, ma prospetta considerazioni generali sulla necessità di rivedere il piano regolatore, sulle politiche urbanistiche comunali, sulle compensazioni edificatorie e sulla gestione dell'area del Borghetto Flaminio. Roma Capitale ha inoltre eccepito l'improcedibilità per mancata impugnazione della successiva determinazione che aveva accertato l'inottemperanza all'ordine di demolizione. La relazione ministeriale aveva fatto riferimento anche a una possibile censura relativa alla successione delle norme e a un'istanza di condono presentata nel 2004, ma tali elementi non risultano dal ricorso trasmesso alla Sezione.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso infondato e lo ha respinto, senza esaminare l'eccezione di improcedibilità sollevata da Roma Capitale. La Sezione ha preliminarmente dato atto che la relazione ministeriale era stata comunicata al ricorrente e che il contraddittorio era stato rispettato. Nel merito, ha rilevato che il ricorrente non ha provato, né chiesto di provare, l'esistenza di un titolo edilizio idoneo a legittimare l'opera accertata dalla Polizia Municipale e non ha formulato effettive censure di legittimità contro l'ingiunzione di demolizione. Le argomentazioni relative alla revisione del piano regolatore, alle politiche urbanistiche e agli interessi pubblici nella gestione del territorio sono state considerate generiche e prive di rilevanza giuridica rispetto alla legittimità del provvedimento impugnato. La Sezione ha inoltre escluso di poter esaminare la dedotta questione relativa a un'istanza di condono del 2004, poiché non risultante dal ricorso.
Osservazioni
Specificità delle censure
Il ricorso non contiene specifiche censure di legittimità contro l'ingiunzione di demolizione, ma soltanto considerazioni generali sulla pianificazione urbanistica, sulle compensazioni edificatorie e sulla gestione del territorio.
Mancanza di un titolo edilizio
Il ricorrente non ha provato, né ha chiesto di provare, l'esistenza di un titolo edilizio idoneo a giustificare la realizzazione del manufatto abusivo accertato dalla Polizia Municipale.
Questione relativa all'istanza di condono
La Sezione non ha esaminato il riferimento della relazione ministeriale a una presunta censura sulla successione delle norme e a un'istanza di condono del 2004, perché tali elementi non risultano dal ricorso trasmesso né dalle deduzioni di Roma Capitale.
Eccezione di improcedibilità
L'eccezione di improcedibilità per mancata impugnazione della successiva determinazione di accertamento dell'inottemperanza all'ordine di demolizione non è stata esaminata, essendo il ricorso infondato nel merito.
Norme richiamate
La disposizione è richiamata quale base normativa della determinazione di sospensione dei lavori adottata dopo l'accertamento dell'abuso.
La disposizione è richiamata nell'ingiunzione di demolizione quale fondamento dell'esecuzione d'ufficio in caso di mancata ottemperanza.
Il ricorso è trattato quale ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con parere vincolante del Consiglio di Stato.
Massime di principio
- Un ricorso straordinario è inidoneo a contestare la legittimità di un provvedimento amministrativo quando si limita a formulare considerazioni generali di carattere politico o urbanistico senza articolare specifiche censure riferibili all'atto impugnato.
- In materia di abuso edilizio, il destinatario dell'ordine di demolizione che intenda contestarne la legittimità deve allegare e, ove necessario, provare l'esistenza di un titolo edilizio idoneo a giustificare l'opera contestata.
- Nel procedimento relativo a un ricorso straordinario, il Consiglio di Stato non può esaminare questioni, fatti o documenti che non risultino dal ricorso trasmesso alla Sezione e che non siano stati ritualmente dedotti dalle parti.
- Quando il ricorso è infondato nel merito, non è necessario esaminare un'eccezione di improcedibilità sollevata dall'amministrazione resistente.
Ordine di demolizione di un manufatto abusivo nel Borghetto Flaminio
Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da un privato contro Roma Capitale per l'annullamento dell'ingiunzione di demolizione di un manufatto realizzato senza titolo edilizio su un'area comunale sita in Roma, Piazza della Marina n. 27. Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha espresso parere per il rigetto del ricorso.
Premesse e procedimento amministrativo
A seguito di un sopralluogo del 21 dicembre 2012, la Polizia Municipale ha accertato la realizzazione, sotto una tettoia preesistente e a ridosso del muro di confine, di un manufatto in muratura di circa 28 mq, destinato a uso abitativo e privo di titolo edilizio.
Roma Capitale ha dapprima disposto la sospensione dei lavori con determinazione dirigenziale n. 585 del 4 marzo 2013, richiamando l'art. 21 della legge regionale Lazio n. 15/2008. Successivamente, con determinazione dirigenziale n. 864 del 15 aprile 2013, notificata l'8 maggio 2013, ha ingiunto la demolizione dell'opera entro trenta giorni, con avvertenza dell'esecuzione d'ufficio in caso di inottemperanza ai sensi dell'art. 35 del d.P.R. n. 380/2001.
Contenuto del ricorso
Il ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'ordine di demolizione, ma non ha formulato specifiche censure di illegittimità riferite al provvedimento. Le argomentazioni svolte riguardavano principalmente:
- la necessità di una revisione del piano regolatore generale;
- le politiche urbanistiche e le previsioni edificatorie di Roma Capitale;
- il sistema delle compensazioni e del trasferimento dei diritti edificatori;
- la destinazione e la riqualificazione dell'area del Borghetto Flaminio;
- la presunta lesione dell'interesse pubblico alla corretta gestione del territorio.
Difese dell'amministrazione
Roma Capitale ha dedotto l'infondatezza del ricorso e ne ha eccepito l'improcedibilità per la mancata impugnazione della successiva determinazione dirigenziale n. 1576/2013, con cui era stata accertata l'inottemperanza all'ordine di demolizione.
La relazione ministeriale ha concluso per il rigetto del ricorso. Il Consiglio di Stato ha dato atto che la relazione era stata comunicata al ricorrente, il quale non aveva presentato osservazioni o controdeduzioni; il contraddittorio è stato pertanto ritenuto rispettato.
Valutazioni del Consiglio di Stato
La Sezione ha ritenuto il ricorso da respingere senza necessità di esaminare l'eccezione di improcedibilità.
Il Consiglio di Stato ha evidenziato che il ricorrente:
- non ha provato l'esistenza di alcun titolo edilizio idoneo a legittimare il manufatto;
- non ha neppure chiesto di provare l'esistenza di tale titolo;
- non ha formulato effettive censure di legittimità contro l'ingiunzione di demolizione;
- ha svolto soltanto considerazioni generiche, prive di concreta rilevanza giuridica rispetto all'atto impugnato.
Le questioni relative alla revisione del piano regolatore e alle politiche urbanistiche comunali non sono state ritenute idonee a dimostrare l'illegittimità dell'ordine di demolizione riferito a un'opera abusiva priva di titolo edilizio.
Questione dell'istanza di condono
La relazione ministeriale faceva riferimento a una possibile censura concernente la successione delle norme e a un'istanza di condono presentata nel 2004. La Sezione ha precisato che nel ricorso trasmesso non vi era alcuna traccia né di tale censura né della stessa istanza di condono. Inoltre, Roma Capitale non aveva richiamato tali elementi nelle proprie deduzioni.
Per questa ragione, la questione non è stata esaminata dal Consiglio di Stato.
Conclusione
Il Consiglio di Stato ha espresso parere nel senso che il ricorso straordinario debba essere respinto. L'esito è fondato sull'assenza di specifiche doglianze contro l'ingiunzione di demolizione e sulla mancata prova di un titolo edilizio legittimante l'opera. L'eccezione di improcedibilità formulata da Roma Capitale è rimasta assorbita.
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