Sentenza del 07/01/2020 n. 15 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
il contribuente aveva proposto appello contestando la produzione in appello di documentazione in copia (senza originale), la nullità delle notifiche delle cartelle di pagamento per mancata indicazione del rapporto di convivenza del destinatario sul frontespizio della ricevuta e per il mancato invio della cd. comunicazione di avvenuta notifica (CAN), nonché l'illeggibilità della firma del notificante; eccepiva inoltre il disconoscimento degli avvisi di ricevimento prodotti
La decisione
la Commissione tributaria regionale per la Calabria (sez. III) ha ritenuto ammissibile la produzione avvenuta in appello ai sensi dell'art. 58 d.lgs. 546/1992 e, considerato il generico disconoscimento della copia da parte del ricorrente e gli elementi presuntivi favorevoli (conformità del modello di avviso e corrispondenza del numero di cartella), ha ritenuto la copia conforme all'originale. Quanto alle notifiche, ha richiamato l'orientamento della Corte di Cassazione e della Corte costituzionale secondo cui la notifica della cartella di pagamento mediante raccomandata con avviso di ricevimento (ai sensi dell'art. 26 DPR 602/1973) segue la disciplina del servizio postale ordinario; non è obbligatorio l'invio di una ulteriore comunicazione di avvenuta notifica (CAN) quando la cartella è consegnata a familiare convivente, e la convivenza può essere desunta per presunzioni salvo prova contraria a carico del destinatario. L'illeggibilità della firma non determina la nullità della notificazione in assenza di prova che il sottoscrittore non avesse la qualità dichiarata. Ne consegue che le notifiche sono valide e la domanda del contribuente viene rigettata; le spese di entrambi i gradi sono compensate.
Norme richiamate
consente la produzione in grado di appello di nuovi documenti nei limiti e con le formalità previste dal decreto, richiamando i termini di cui all'art. 32 comma 1 (termine per la produzione) e le formalità dell'art. 24; la produzione deve avvenire entro 20 giorni liberi prima dell'udienza e tale termine è da considerarsi perentorio
d.lgs. n. 546/1992, art. 32, comma 1
termine per la produzione documentale in appello (entro venti giorni liberi prima dell'udienza), ritenuto perentorio
DPR n. 602/1973, art. 26, comma 1
prevede la possibilità di effettuare la notifica della cartella di pagamento mediante invio diretto da parte del concessionario tramite raccomandata con avviso di ricevimento; in tale ipotesi si applicano le norme del servizio postale ordinario e non la disciplina della notificazione prevista dalla legge n. 890/1982
cod. civile, art. 2719
la contestazione della conformità di una copia fotografica o fotostatica all'originale non ha gli stessi effetti del disconoscimento della scrittura privata (art. 215 c.p.c.): il giudice può accertare la conformità anche con altri mezzi di prova, comprese presunzioni
cod. proc. civ., art. 215, comma 1, n. 2
riferimento alla fattispecie del disconoscimento della scrittura privata, distinta dalla contestazione della conformità di copie ai sensi dell'art. 2719 c.c.; la mancata richiesta di verificazione impedisce l'utilizzabilità della scrittura privata
cod. proc. civ., art. 153, comma 2
possibilità di rimessione in termini per riequilibrare la differenza tra conoscenza legale ed effettiva dell'atto; applicazione riconosciuta anche nel processo tributario e per decadenze esterne quali l'impugnazione di atti impositivi
Massime di principio
- La produzione in appello di documenti è ammessa ai sensi dell'art. 58 d.lgs. 546/1992 ma va esercitata entro il termine perentorio di 20 giorni liberi prima dell'udienza (art. 32), rispettando le formalità; la tardiva produzione può essere rilevata d'ufficio.
- La produzione di copie fotostatiche senza certificazione non è automaticamente invalida: la parte che contesta deve specificare e provare le difformità e il giudice può verificare la conformità anche con presunzioni e altri mezzi di prova.
- La notifica della cartella di pagamento mediante raccomandata con avviso di ricevimento segue le regole del servizio postale ordinario (DPR 602/1973) e non richiede l'invio di una ulteriore comunicazione (CAN) quando l'atto è consegnato a familiare convivente; la convivenza può essere desunta per presunzioni e spetta al destinatario provarne l'inesistenza.
- L'illeggibilità della firma del notificante non determina di per sé la nullità della notificazione: il contribuente deve dimostrare l'inesistenza della qualità attribuita al sottoscrittore o la non autenticità della sottoscrizione.
- Se il contribuente ritiene di non aver avuto effettiva conoscenza dell'atto, può valutare la possibilità di chiedere la rimessione in termini ex art. 153 c.p.c.; l'omissione di tale richiesta può precludere rimedi successivi.
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