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Sentenza

Sentenza del 07/01/2020 n. 3 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Accertamento - Imposte - Tosap - Concessionario impianti pubblicitari - Cessione di ramo di azienda - Volture - Cartella di pagamento - Pubblicità abusiva - Cessionaria - Legittimità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

la sentenza ha ritenuto illegittima la cartella di pagamento notificata alla cedente dopo la voltura delle concessioni: la notificazione non poteva essere rivolta alla cedente una volta trasferita la titolarità delle concessioni; pertanto la cartella è stata annullata/respinta nei confronti della cedente nella parte in cui le imputava la responsabilità successiva alla voltura

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

è stata notificata una cartella di pagamento per affissione abusiva alla cedente del ramo d'azienda dopo che le concessioni degli impianti pubblicitari erano state oggetto di cessione e voltura a favore della cessionaria. La questione riguarda chi era titolare della posizione obbligatoria al momento della notifica e la legittimità di recapitare l'avviso alla cedente dopo la voltura delle concessioni

Norme richiamate

  • normativa sulla TOSAP e sulla disciplina delle concessioni per impianti pubblicitari

    la giurisprudenza interpreta che gli obblighi tributari e sanzionatori relativi a impianti in concessione gravano sul titolare risultante alla data della violazione; la voltura trasferisce la posizione giuridica e quindi le responsabilità successive sono a carico della cessionaria

Massime di principio

  • La responsabilità per affissioni abusive su impianti in concessione grava sul titolare risultante al momento della violazione; dopo la voltura delle concessioni, l'obbligo ricade sul cessionario (nuovo titolare).
  • Le amministrazioni devono verificare la titolarità aggiornata (registro concessioni/volture) prima di notificare cartelle di pagamento: notificare a un precedente titolare dopo la voltura è illegittimo per fatti successivi al trasferimento.
  • Il cedente può essere responsabile solo per violazioni commesse prima della cessione; per le violazioni successive occorre che l'atto impositivo sia diretto al reale titolare risultante dopo la voltura.
  • Per evitare contestazioni, in caso di cessione di ramo di azienda il trasferimento delle concessioni va formalizzato e documentato (istanze di voltura, registri, comunicazioni all'ente) e conservata la prova della data di efficacia della voltura.
  • In sede contrattuale tra cedente e cessionario è opportuno prevedere clausole che disciplinino la ripartizione di eventuali passività pregresse e future e obblighi di cooperazione per le comunicazioni agli enti pubblici.
  • Nel contestare una cartella, il privato deve fornire prova della cessione e della data della voltura per dimostrare l'illegittimità della notificazione nei propri confronti.

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