Sentenza del 07/01/2020 n. 3 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento - Imposte - Tosap - Concessionario impianti pubblicitari - Cessione di ramo di azienda - Volture - Cartella di pagamento - Pubblicità abusiva - Cessionaria - Legittimità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialela sentenza ha ritenuto illegittima la cartella di pagamento notificata alla cedente dopo la voltura delle concessioni: la notificazione non poteva essere rivolta alla cedente una volta trasferita la titolarità delle concessioni; pertanto la cartella è stata annullata/respinta nei confronti della cedente nella parte in cui le imputava la responsabilità successiva alla voltura
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
è stata notificata una cartella di pagamento per affissione abusiva alla cedente del ramo d'azienda dopo che le concessioni degli impianti pubblicitari erano state oggetto di cessione e voltura a favore della cessionaria. La questione riguarda chi era titolare della posizione obbligatoria al momento della notifica e la legittimità di recapitare l'avviso alla cedente dopo la voltura delle concessioni
Norme richiamate
normativa sulla TOSAP e sulla disciplina delle concessioni per impianti pubblicitari
la giurisprudenza interpreta che gli obblighi tributari e sanzionatori relativi a impianti in concessione gravano sul titolare risultante alla data della violazione; la voltura trasferisce la posizione giuridica e quindi le responsabilità successive sono a carico della cessionaria
Massime di principio
- La responsabilità per affissioni abusive su impianti in concessione grava sul titolare risultante al momento della violazione; dopo la voltura delle concessioni, l'obbligo ricade sul cessionario (nuovo titolare).
- Le amministrazioni devono verificare la titolarità aggiornata (registro concessioni/volture) prima di notificare cartelle di pagamento: notificare a un precedente titolare dopo la voltura è illegittimo per fatti successivi al trasferimento.
- Il cedente può essere responsabile solo per violazioni commesse prima della cessione; per le violazioni successive occorre che l'atto impositivo sia diretto al reale titolare risultante dopo la voltura.
- Per evitare contestazioni, in caso di cessione di ramo di azienda il trasferimento delle concessioni va formalizzato e documentato (istanze di voltura, registri, comunicazioni all'ente) e conservata la prova della data di efficacia della voltura.
- In sede contrattuale tra cedente e cessionario è opportuno prevedere clausole che disciplinino la ripartizione di eventuali passività pregresse e future e obblighi di cooperazione per le comunicazioni agli enti pubblici.
- Nel contestare una cartella, il privato deve fornire prova della cessione e della data della voltura per dimostrare l'illegittimità della notificazione nei propri confronti.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 7 gen 2020Sentenza del 07/01/2020 n. 1 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 7 gen 2020Sentenza del 07/01/2020 n. 1 - Comm. Trib. Prov. Vercelli
- Sentenza · 7 gen 2020Sentenza del 07/01/2020 n. 2 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 7 gen 2020Sentenza del 07/01/2020 n. 2 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 7 gen 2020Sentenza del 07/01/2020 n. 2 - Comm. Trib. Prov. La Spezia
- Sentenza · 7 gen 2020Sentenza del 07/01/2020 n. 3 - Comm. Trib. Prov. Pesaro
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →