Sentenza del 07/01/2020 n. 1 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento -Sottoscrizione - Funzionario o delegato di questi - Ammissibilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione per nullità dell'avviso di accertamento per mancata/irregolare sottoscrizione: si contesta la legittimazione del funzionario che ha sottoscritto l'avviso (se fosse necessario che fosse il capo dell'ufficio o un delegato appartenente alla carriera direttiva secondo la classificazione del CCNL).
La decisione
La sentenza afferma che l'avviso di accertamento, ai sensi dell'art. 42 D.P.R. 600/1973 e dell'art. 56 D.P.R. 633/1972, è nullo se non è sottoscritto dal capo dell'ufficio o da un impiegato della carriera direttiva da lui delegato. In applicazione "ratione temporis" del CCNL Comparto "agenzie fiscali" 2002-2005 (art. 17), è sufficiente la sottoscrizione di un funzionario di terza area (non è necessaria la qualifica di dirigente). Inoltre, se il contribuente contesta anche genericamente la legittimazione del sottoscrittore, l'Amministrazione ha l'onere di provare sia i requisiti soggettivi del sottoscrittore sia l'esistenza della delega; in mancanza, l'atto è affetto da nullità.
Norme richiamate
D.P.R. 600/1973
L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal capo dell'ufficio o da un suo delegato appartenente alla carriera direttiva; in mancanza la sottoscrizione è insufficiente e l'atto è nullo.
D.P.R. 633/1972
Principio analogo per gli avvisi relativi all'IVA: la sottoscrizione prescritta dalla norma richiede capo ufficio o delegato con i requisiti di carriera direttiva.
C.C.N.L. Comparto "agenzie fiscali"
art. 17, quadriennio 2002-2005 (applicabile ratione temporis)
La classificazione del personale prevista dal CCNL consente che la delega sia esercitata da un funzionario di terza area; non è richiesta la qualifica di dirigente per la validità della sottoscrizione.
Cassazione
Giurisprudenza richiamata che conferma il principio secondo cui la legittimazione del sottoscrittore è requisito essenziale dell'atto e, se contestata, grava sull'Amministrazione l'onere probatorio circa la posizione del sottoscrittore e l'esistenza della delega.
Massime di principio
- L'avviso di accertamento è nullo se non sottoscritto dal capo dell'ufficio o da un delegato appartenente alla carriera direttiva: verificare sempre la qualifica del sottoscrittore.
- Secondo il CCNL agenzie fiscali 2002-2005 (art. 17) la sottoscrizione può essere validamente apposta da un funzionario di terza area; non è necessaria la qualifica di dirigente.
- Se il contribuente contesta anche genericamente la legittimazione del firmatario, la prova spetta all'Amministrazione: conservare e produrre documentazione che attesti lo status del funzionario e la delega.
- In sede di difesa, il contribuente ha un profilo processuale agevole: una contestazione generica sulla legittimazione aziona l'onere probatorio dell'Amministrazione e può condurre alla nullità dell'atto se tale onere non è assolto.
- Nella pratica amministrativa è buona prassi che gli uffici alleghino agli atti copia della delega e indicazione del profilo professionale del sottoscrittore per evitare impugnazioni fondate.
- Occorre considerare la normativa e il contratto collettivo applicabile "ratione temporis" al momento della sottoscrizione per stabilire quali figure sono legittimate a sottoscrivere l'atto.
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