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Sentenza

Sentenza del 07/01/2020 n. 1 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Accertamento -Sottoscrizione - Funzionario o delegato di questi - Ammissibilità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione per nullità dell'avviso di accertamento per mancata/irregolare sottoscrizione: si contesta la legittimazione del funzionario che ha sottoscritto l'avviso (se fosse necessario che fosse il capo dell'ufficio o un delegato appartenente alla carriera direttiva secondo la classificazione del CCNL).

La decisione

La sentenza afferma che l'avviso di accertamento, ai sensi dell'art. 42 D.P.R. 600/1973 e dell'art. 56 D.P.R. 633/1972, è nullo se non è sottoscritto dal capo dell'ufficio o da un impiegato della carriera direttiva da lui delegato. In applicazione "ratione temporis" del CCNL Comparto "agenzie fiscali" 2002-2005 (art. 17), è sufficiente la sottoscrizione di un funzionario di terza area (non è necessaria la qualifica di dirigente). Inoltre, se il contribuente contesta anche genericamente la legittimazione del sottoscrittore, l'Amministrazione ha l'onere di provare sia i requisiti soggettivi del sottoscrittore sia l'esistenza della delega; in mancanza, l'atto è affetto da nullità.

Norme richiamate

  • D.P.R. 600/1973

    L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal capo dell'ufficio o da un suo delegato appartenente alla carriera direttiva; in mancanza la sottoscrizione è insufficiente e l'atto è nullo.

  • D.P.R. 633/1972

    Principio analogo per gli avvisi relativi all'IVA: la sottoscrizione prescritta dalla norma richiede capo ufficio o delegato con i requisiti di carriera direttiva.

  • C.C.N.L. Comparto "agenzie fiscali"

    art. 17, quadriennio 2002-2005 (applicabile ratione temporis)

    La classificazione del personale prevista dal CCNL consente che la delega sia esercitata da un funzionario di terza area; non è richiesta la qualifica di dirigente per la validità della sottoscrizione.

  • Cassazione

    Giurisprudenza richiamata che conferma il principio secondo cui la legittimazione del sottoscrittore è requisito essenziale dell'atto e, se contestata, grava sull'Amministrazione l'onere probatorio circa la posizione del sottoscrittore e l'esistenza della delega.

Massime di principio

  • L'avviso di accertamento è nullo se non sottoscritto dal capo dell'ufficio o da un delegato appartenente alla carriera direttiva: verificare sempre la qualifica del sottoscrittore.
  • Secondo il CCNL agenzie fiscali 2002-2005 (art. 17) la sottoscrizione può essere validamente apposta da un funzionario di terza area; non è necessaria la qualifica di dirigente.
  • Se il contribuente contesta anche genericamente la legittimazione del firmatario, la prova spetta all'Amministrazione: conservare e produrre documentazione che attesti lo status del funzionario e la delega.
  • In sede di difesa, il contribuente ha un profilo processuale agevole: una contestazione generica sulla legittimazione aziona l'onere probatorio dell'Amministrazione e può condurre alla nullità dell'atto se tale onere non è assolto.
  • Nella pratica amministrativa è buona prassi che gli uffici alleghino agli atti copia della delega e indicazione del profilo professionale del sottoscrittore per evitare impugnazioni fondate.
  • Occorre considerare la normativa e il contratto collettivo applicabile "ratione temporis" al momento della sottoscrizione per stabilire quali figure sono legittimate a sottoscrivere l'atto.

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