Sentenza del 07/01/2020 n. 2 - Comm. Trib. Prov. La Spezia
ACCERTAMENTO - art. 17, c. 7, l. n. 212/2000 - art. 24, l. n. 4/1929 - accesso - PVC - omissione - contraddittorio endoprocedimentale - violazione - accertamento - illegittimità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società impugna l'avviso di accertamento (IRES, IRAP, IVA per € 54.435,37) perché l'atto è nato da un accesso effettuato presso la sede aziendale (5/6/2017) ma la successiva attività è stata svolta "a tavolino": l'Ufficio ha richiesto documenti e libri contabili e, senza notificare alcun processo verbale di contestazione (PVC) né mettere il contribuente nella condizione di partecipare fattivamente alle operazioni, ha poi recapitato l'avviso di accertamento. Si contesta la violazione del contraddittorio endoprocedimentale previsto dallo Statuto del contribuente (termine dilatorio di 60 giorni dopo il rilascio del PVC) e della normativa sugli accessi.
La decisione
Il giudice ha accolto il primo motivo, ritenendo integrata la violazione degli artt. 12, c.7, della L. n. 212/2000 e 24 della L. n. 4/1929. L'avviso di accertamento è stato annullato per illegittimità, in quanto emesso prima dello svolgimento del contraddittorio endoprocedimentale e senza prova di esigenze di urgenza da parte dell'Amministrazione. La resistente è stata condannata al rimborso delle spese di lite, liquidate in € 1.800,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7 (Statuto del contribuente)
Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza.
Il termine dilatorio di 60 giorni decorre dal rilascio della copia del PVC e istituise il contraddittorio endoprocedimentale; l'emanazione dell'avviso prima della scadenza è illegittima salvo che l'Amministrazione provi la sussistenza di specifiche e motivate esigenze di urgenza.
Legge 4 gennaio 1929, n. 4, art. 24
Disciplina le modalità di accesso, ispezione e verifica da parte degli organi di controllo e l'obbligo di redigere processo verbale; la mancata notifica del PVC compromette le garanzie procedimentali del contribuente.
Cassazione, Sez. Unite, sent. n. 18184/2013
Ha affermato che l'inosservanza del termine dilatorio di 60 giorni determina di per sé l'illegittimità dell'atto impositivo emesso "ante tempus", salvo che l'Ufficio provi specifiche ragioni di urgenza; il vizio invalidante è l'effettiva assenza del requisito di urgenza.
Cassazione, Sez. 5, sent. n. 701/2019
Ha ribadito che l'art. 12, comma 7, dev'essere valutato ex ante nelle ipotesi di accesso/ispezione/verifica e che la nullità dell'atto emesso prima del termine vale anche per tributi "armonizzati", senza necessità di prova della "resistenza" del contribuente.
Massime di principio
- Se gli organi fiscali effettuano accesso, ispezione o verifica presso i locali dell'attività, devono redigere e rilasciare copia del processo verbale di chiusura (PVC); dal rilascio decorre il termine di 60 giorni per il contraddittorio endoprocedimentale.
- L'avviso di accertamento emesso prima della scadenza dei 60 giorni è illegittimo salvo che l'Amministrazione dimostri concrete e motivate ragioni di urgenza; l'onere della prova grava sull'Ufficio.
- Le verifiche svolte "a tavolino" dopo un accesso (richiesta di documenti senza previa notifica del PVC e senza consentire la presentazione di memorie) violano il diritto al contraddittorio e possono determinare l'annullamento dell'atto.
- La tutela vale anche per tributi armonizzati (es. IVA): la disciplina del contraddittorio endoprocedimentale si applica senza eccezioni rilevanti, secondo la giurisprudenza della Cassazione.
- In pratica, il contribuente che subisce un accesso deve: acquisire la data e copia del PVC, presentare scritti e memorie entro 60 giorni; se l'avviso è notificato prima di tale termine senza prova di urgenza, è consigliabile impugnare l'atto chiedendone l'annullamento e il rimborso delle spese.
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