Sentenza del 07/01/2020 n. 2 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento - Irpef - Canoni di locazione - Riduzione in corso di contratto - Differenza - Recupero a tassazione - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudice ha ritenuto che non è possibile assoggettare a tassazione la differenza tra il canone inizialmente pattuito e quello ridotto se tale differenza non è contrattualmente dovuta e non è stata effettivamente riscossa. Di conseguenza l'accertamento dell'Ufficio è stato escluso e il recupero a tassazione è stato annullato/respinto a favore del contribuente.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Ufficio ha tentato di recuperare a tassazione la differenza tra il canone annuo di locazione originariamente pattuito e il canone risultante da una riduzione intervenuta in corso di contratto. Il ricorrente ha contestato il recupero sostenendo che tale differenza non era dovuta contrattualmente né era stata riscossa.
Norme richiamate
Norme IRPEF/TUIR sui redditi da locazione
La corte interpreta che ai fini IRPEF rileva il reddito effettivamente dovuto o percepito: differenze non contrattualmente dovute né riscosse non integrano reddito imponibile.
Principio costituzionale di capacità contributiva
Si afferma il principio che non può essere tassata una base imponibile non reale: l'imposizione richiede un presupposto effettivo (esigibilità o percezione), non meri importi teorici.
Massime di principio
- Non possono essere tassate somme che non siano contrattualmente dovute né effettivamente riscosse: l'imposizione richiede la concretezza del credito o del ricavo.
- Una riduzione del canone intervenuta durante il rapporto produce effetto anche ai fini fiscali: la differenza eliminata contrattualmente non costituisce più base imponibile.
- Per recuperare a tassazione l'Amministrazione deve provare l'esigibilità o l'effettiva riscossione dell'importo contestato; la mera esistenza di un canone inizialmente pattuito non è sufficiente se poi modificato contrattualmente.
- In situazioni simili è opportuno documentare sempre la modifica contrattuale (accordi scritti, quietanze, atti integrativi) per impedire accertamenti basati su importi non reali.
- Se l'Ufficio ritiene che la riduzione sia fittizia o elusiva, grava su di esso l'onere di fornire elementi concreti che dimostrino l'insussistenza o l'inefficacia della riduzione; in assenza di ciò prevale la posizione del contribuente.
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