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Sentenza

Sentenza del 07/01/2020 n. 2 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Accertamento - Irpef - Canoni di locazione - Riduzione in corso di contratto - Differenza - Recupero a tassazione - Esclusione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il giudice ha ritenuto che non è possibile assoggettare a tassazione la differenza tra il canone inizialmente pattuito e quello ridotto se tale differenza non è contrattualmente dovuta e non è stata effettivamente riscossa. Di conseguenza l'accertamento dell'Ufficio è stato escluso e il recupero a tassazione è stato annullato/respinto a favore del contribuente.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Ufficio ha tentato di recuperare a tassazione la differenza tra il canone annuo di locazione originariamente pattuito e il canone risultante da una riduzione intervenuta in corso di contratto. Il ricorrente ha contestato il recupero sostenendo che tale differenza non era dovuta contrattualmente né era stata riscossa.

Norme richiamate

  • Norme IRPEF/TUIR sui redditi da locazione

    La corte interpreta che ai fini IRPEF rileva il reddito effettivamente dovuto o percepito: differenze non contrattualmente dovute né riscosse non integrano reddito imponibile.

  • Principio costituzionale di capacità contributiva

    Si afferma il principio che non può essere tassata una base imponibile non reale: l'imposizione richiede un presupposto effettivo (esigibilità o percezione), non meri importi teorici.

Massime di principio

  • Non possono essere tassate somme che non siano contrattualmente dovute né effettivamente riscosse: l'imposizione richiede la concretezza del credito o del ricavo.
  • Una riduzione del canone intervenuta durante il rapporto produce effetto anche ai fini fiscali: la differenza eliminata contrattualmente non costituisce più base imponibile.
  • Per recuperare a tassazione l'Amministrazione deve provare l'esigibilità o l'effettiva riscossione dell'importo contestato; la mera esistenza di un canone inizialmente pattuito non è sufficiente se poi modificato contrattualmente.
  • In situazioni simili è opportuno documentare sempre la modifica contrattuale (accordi scritti, quietanze, atti integrativi) per impedire accertamenti basati su importi non reali.
  • Se l'Ufficio ritiene che la riduzione sia fittizia o elusiva, grava su di esso l'onere di fornire elementi concreti che dimostrino l'insussistenza o l'inefficacia della riduzione; in assenza di ciò prevale la posizione del contribuente.

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