Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 00391/2023 del 10/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (impresa artigiana)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo relativo al pagamento di somme pretese per la fornitura e installazione di impianti di climatizzazione/termoidraulici. In primo grado il giudice di pace ha condannato il committente al pagamento di euro 2.400,00 in favore dell'artigiano, quale corrispettivo per la fornitura e installazione di un climatizzatore. Il committente ha impugnato deducendo, tra l'altro, il rigetto della domanda di condanna per lite temeraria, l'erronea applicazione della prescrizione presuntiva, la necessità di sospendere il giudizio per proporre querela di falso sulla data di una fattura/riferimento a una fornitura di caldaia, nonché vizi nella valutazione delle prove e asserite contraddizioni tra la disciplina applicata al credito per la caldaia e quella per la pompa di calore. Il Tribunale ha rigettato l'appello ritenendo: infondata la lite temeraria perché mancava la soccombenza integrale della controparte; tardiva e comunque incompatibile con la difesa svolta l'eccezione di prescrizione presuntiva; non giustificato, per buona fede, il rifiuto di adempiere; e insindacabile in cassazione il riesame delle prove e delle valutazioni di merito. In cassazione il ricorrente ha articolato un unico motivo, formalmente fondato su violazione di norme processuali e sostanziali e su illogicità manifesta, ma in sostanza diretto a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, della tempestività dell'eccezione di prescrizione e della necessità di sospendere il processo per querela di falso.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che il motivo era promiscuo e non colpiva tutte le rationes decidendi poste a base del rigetto della domanda di lite temeraria; che, quanto alla prescrizione presuntiva, la doglianza non censurava specificamente la ratio sulla tardività e comunque mirava a un riesame del merito; che le contestazioni sulla valutazione delle prove e sull'apprezzamento della gravità dell'inadempimento erano inammissibili in sede di legittimità, soprattutto in presenza di "doppia conforme"; e che il richiamo alle norme tributarie era inconferente. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 96 c.p.c.

    La condanna per responsabilità aggravata presuppone la soccombenza integrale della controparte; nel caso esaminato, tale presupposto è stato escluso.

  • art. 1460, comma 2, c.c.

    L'eccezione di inadempimento va valutata alla luce della buona fede e della gravità dell'inadempimento dedotto; il relativo apprezzamento appartiene al giudice di merito.

  • art. 2955, n. 5, c.c.

    La prescrizione presuntiva non è stata ritenuta utilmente opponibile nel caso concreto, anche per la sua tardiva proposizione e per l'incompatibilità con la difesa svolta.

  • art. 320 c.p.c.

    L'eccezione di prescrizione è stata ritenuta proposta oltre le preclusioni processuali del rito applicabile.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione dell'art. 115 non si configura per contestare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, ma solo se il giudice ponga a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o fuori dei poteri officiosi.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione dell'art. 116 è deducibile solo se il giudice attribuisca a una prova un valore diverso da quello legale o si discosti dalla regola di valutazione imposta; non consente di censurare il mero cattivo apprezzamento delle prove.

  • art. 634 c.p.c.

    Il ricorrente lo ha evocato nel motivo, ma la Corte ha ritenuto la censura inconferente rispetto alle rationes decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 360 c.p.c.

    La Corte ha ritenuto che il ricorrente, sotto la veste di violazione di legge, sollecitasse un improprio riesame di merito non consentito nel giudizio di cassazione.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    Lo scrutinio di inammissibilità va svolto su ciascun motivo e, ove ricorrano i presupposti, conduce alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.

  • art. 334, comma 2, c.p.c.

    La declaratoria di inammissibilità può rilevare anche ai fini delle impugnazioni incidentali, secondo il richiamo operato dalla Corte.

  • art. 348-bis c.p.c.

    È richiamato quale indice della funzione di filtro delle impugnazioni prive di consistenza.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    Costituisce il parametro per l'ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 21, n. 4, lett. a), D.P.R. n. 633/1973

    Richiamato dal ricorrente, ma ritenuto inconferente rispetto alla decisione impugnata.

  • D.P.R. n. 472/1996

    Richiamato dal ricorrente, ma ritenuto inconferente rispetto alla decisione impugnata.

  • art. 2214 c.c.

    Richiamato dal ricorrente, ma non ritenuto decisivo rispetto alle rationes decidendi della sentenza impugnata.

Massime di principio

  • In cassazione è inammissibile il motivo che, sotto l'apparenza della violazione di legge o di vizi processuali, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove.
  • Quando la sentenza impugnata si fonda su più rationes decidendi autonome, il ricorso è inammissibile se non le censura tutte specificamente.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere dedotta per contestare il mero apprezzamento del materiale istruttorio compiuto dal giudice di merito; occorre allegare l'uso di prove non introdotte dalle parti, l'attribuzione di un valore legale errato o l'inosservanza di specifiche regole di prova.
  • L'apprezzamento della gravità dell'inadempimento dedotto in via di eccezione e la comparazione tra eventuali reciproci inadempimenti spettano al giudice di merito e sono sindacabili in cassazione solo nei limiti consentiti dal vizio motivazionale.
  • La prescrizione presuntiva deve essere tempestivamente eccepita e non è coerente con una difesa che neghi, in termini incompatibili, l'estinzione dell'obbligazione.
  • La condanna per lite temeraria richiede la ricorrenza dei presupposti normativi richiamati dalla decisione di merito, tra cui, nel caso esaminato, la soccombenza integrale della controparte.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveSpese di liteMora
RamiProcesso civileObbligazioniContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNesso di causalità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.