Cassazione Penale, Ordinanza n. 04492/2025 del 04/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, ritenuto responsabile in primo e secondo grado di lesioni personali stradali gravi o gravissime e di fuga dopo sinistro con omissione di soccorso, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli. Ha dedotto, con un primo motivo, l'inosservanza o erronea applicazione degli artt. 190 e 140 cod. strada, contestando la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove; con un secondo motivo ha denunciato l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 590-bis, comma 7 c.p. La Corte ha ritenuto il primo motivo volto a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio e del fatto, attività preclusa in sede di legittimità, e il secondo motivo generico e incompatibile con la motivazione della sentenza impugnata, che era invece puntuale e analitica.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la decisione di merito di responsabilità dell'imputato. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La declaratoria di inammissibilità deriva dalla natura fattuale delle censure e dalla genericità del secondo motivo, a fronte di una motivazione di merito ritenuta congrua e immune da vizi logici.
Norme richiamate
La Corte richiama la norma solo come oggetto della censura difensiva; il motivo è ritenuto generico e non idoneo a scalfire la motivazione di merito sulla responsabilità.
La norma risulta tra quelle poste a fondamento della condanna di merito per le condotte successive al sinistro, ma la sentenza di legittimità non ne offre un'interpretazione autonoma.
È richiamato dal ricorrente quale parametro normativo asseritamente violato; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché la censura tende alla rivalutazione del fatto.
È richiamato dal ricorrente quale norma asseritamente mal applicata; la Corte ritiene la doglianza inammissibile perché attinente alla ricostruzione fattuale.
Riferimento testuale presente nel provvedimento come riportato; dal contesto emerge comunque che la censura riguardava la disciplina della lesioni stradali e non un profilo processuale.
La condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende è espressione della declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentita la rilettura degli elementi di fatto posti a base della decisione impugnata né la sostituzione della valutazione del giudice di merito con una diversa ricostruzione ritenuta più plausibile dal ricorrente.
- Le censure che, sotto la veste della violazione di legge, mirano in realtà a contestare l'apprezzamento delle prove e la ricostruzione del fatto sono inammissibili se non si confrontano con la motivazione di merito.
- Un motivo di ricorso generico, che non si misuri puntualmente con le ragioni esposte nella sentenza impugnata, non è idoneo a superare la soglia di ammissibilità.
- Quando la motivazione di merito è congrua, coerente e priva di manifeste illogicità, la Cassazione non può sostituirvi una diversa lettura del compendio probatorio.
- La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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