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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04492/2025 del 04/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, ritenuto responsabile in primo e secondo grado di lesioni personali stradali gravi o gravissime e di fuga dopo sinistro con omissione di soccorso, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli. Ha dedotto, con un primo motivo, l'inosservanza o erronea applicazione degli artt. 190 e 140 cod. strada, contestando la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove; con un secondo motivo ha denunciato l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 590-bis, comma 7 c.p. La Corte ha ritenuto il primo motivo volto a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio e del fatto, attività preclusa in sede di legittimità, e il secondo motivo generico e incompatibile con la motivazione della sentenza impugnata, che era invece puntuale e analitica.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la decisione di merito di responsabilità dell'imputato. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La declaratoria di inammissibilità deriva dalla natura fattuale delle censure e dalla genericità del secondo motivo, a fronte di una motivazione di merito ritenuta congrua e immune da vizi logici.

Norme richiamate

  • art. 590-bis c.p.

    La Corte richiama la norma solo come oggetto della censura difensiva; il motivo è ritenuto generico e non idoneo a scalfire la motivazione di merito sulla responsabilità.

  • art. 189 cod. strada

    La norma risulta tra quelle poste a fondamento della condanna di merito per le condotte successive al sinistro, ma la sentenza di legittimità non ne offre un'interpretazione autonoma.

  • art. 190 cod. strada

    È richiamato dal ricorrente quale parametro normativo asseritamente violato; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché la censura tende alla rivalutazione del fatto.

  • art. 140 cod. strada

    È richiamato dal ricorrente quale norma asseritamente mal applicata; la Corte ritiene la doglianza inammissibile perché attinente alla ricostruzione fattuale.

  • art. 590-bis c.p.p.

    Riferimento testuale presente nel provvedimento come riportato; dal contesto emerge comunque che la censura riguardava la disciplina della lesioni stradali e non un profilo processuale.

  • art. 616 c.p.p.

    La condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende è espressione della declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentita la rilettura degli elementi di fatto posti a base della decisione impugnata né la sostituzione della valutazione del giudice di merito con una diversa ricostruzione ritenuta più plausibile dal ricorrente.
  • Le censure che, sotto la veste della violazione di legge, mirano in realtà a contestare l'apprezzamento delle prove e la ricostruzione del fatto sono inammissibili se non si confrontano con la motivazione di merito.
  • Un motivo di ricorso generico, che non si misuri puntualmente con le ragioni esposte nella sentenza impugnata, non è idoneo a superare la soglia di ammissibilità.
  • Quando la motivazione di merito è congrua, coerente e priva di manifeste illogicità, la Cassazione non può sostituirvi una diversa lettura del compendio probatorio.
  • La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieLesioni stradaliFuga e omissione di soccorsoImpugnazioni
RamiReati stradaliProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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