Cassazione Penale, Ordinanza n. 04443/2025 del 04/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo manifestamente infondate le censure sulla prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva e sul diniego del vincolo della continuazione. Non è stato disposto alcun annullamento della sentenza impugnata, che è quindi rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per due episodi di evasione, contestando il trattamento sanzionatorio e la mancata applicazione del vincolo della continuazione tra i reati. In particolare, ha dedotto che le circostanze attenuanti generiche già concesse avrebbero dovuto essere ritenute prevalenti sulla recidiva e che la Corte territoriale avrebbe illegittimamente escluso la continuazione, nonostante l'omogeneità dei fatti (due evasioni), commessi a distanza di circa un mese. La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato perché le doglianze non erano sorrette da specifici argomenti e la motivazione della Corte d'appello era adeguata nel negare la continuazione in assenza di elementi indicativi di un programma criminoso unitario, non essendo sufficiente la sola omogeneità dei reati e la loro vicinanza temporale.
Norme richiamate
art. 385 c.p.
È la fattispecie di reato oggetto della condanna richiamata implicitamente dal riferimento alle due evasioni; la Corte si limita a valutare i motivi di ricorso senza svolgere ulteriori questioni sull'inquadramento normativo.
art. 81 c.p.
Il vincolo della continuazione può essere riconosciuto solo in presenza di elementi che rivelino un medesimo disegno criminoso; non basta la mera omogeneità tra i reati né la loro prossimità temporale.
art. 62-bis c.p.
Le circostanze attenuanti generiche non possono essere ritenute prevalenti sulla recidiva se il ricorso non sviluppa argomenti specifici a sostegno della richiesta e la valutazione del giudice di merito risulta adeguatamente motivata.
art. 99 c.p.
La recidiva è stata posta in comparazione con le attenuanti generiche; la Corte non censura il giudizio di bilanciamento compiuto dal giudice di merito.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Ai fini del riconoscimento del vincolo della continuazione, non è sufficiente la sola identità o omogeneità dei reati: occorre la presenza di elementi concreti da cui desumere un programma criminoso unitario preordinato o comunque ab origine.
- La vicinanza temporale tra più reati può costituire un indizio, ma non è di per sé decisiva per integrare la continuazione se manca la prova del medesimo disegno criminoso.
- Il motivo di ricorso contro il giudizio di bilanciamento tra attenuanti generiche e recidiva deve essere specifico e argomentato; censure generiche o meramente assertive sono inidonee a scalfire la decisione di merito.
- Quando il ricorso è manifestamente infondato e viene dichiarato inammissibile, consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
- Le valutazioni di merito sul diniego della continuazione e sul bilanciamento tra circostanze attenuanti e recidiva sono censurabili in cassazione solo per manifesta illogicità o carenza di motivazione, non per una diversa lettura astratta dei fatti.
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