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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04442/2025 del 04/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello che ha confermato la condanna per un reato in materia di stupefacenti. Dalla motivazione emerge che il ricorrente contestava, in sostanza, la ricostruzione della responsabilità e la mancata applicazione della fattispecie di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, nonché il diniego delle attenuanti generiche. La Corte di cassazione rileva però che il ricorso si limita a riproporre questioni già esaminate e correttamente risolte dai giudici di merito, con motivazione congrua e priva di manifeste illogicità, fondata su massime di esperienza e sugli elementi valorizzati in primo e secondo grado: non occasionalità della condotta, collegamenti con canali di approvvigionamento della droga e rilevante quantità di sostanza stupefacente detenuta a fini di spaccio.

La decisione

La Corte dichiara il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato: le censure del ricorrente ripropongono questioni già decise in modo adeguato dalla Corte di appello, che aveva confermato la sentenza di primo grado. È confermata la valutazione di responsabilità e, in particolare, l'esclusione della lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, oltre al diniego delle attenuanti generiche. Conseguentemente, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    La Corte conferma che la fattispecie di lieve entità non è applicabile quando la condotta non è occasionale, vi sono collegamenti con canali di approvvigionamento della droga e la quantità di stupefacente è rilevante.

  • Cassa delle ammende

    In caso di ricorso dichiarato inammissibile, viene disposta la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre doglianze già esaminate e motivate congruamente dai giudici di merito, senza evidenziare manifeste illogicità o errori decisivi della motivazione.
  • Ai fini dell'esclusione della lieve entità nei reati in materia di stupefacenti, assumono rilievo negativo la non occasionalità della condotta, i collegamenti con canali di approvvigionamento e la quantità significativa della sostanza detenuta o ceduta.
  • Il diniego delle attenuanti generiche può essere confermato quando, sulla base degli elementi di fatto accertati, non emergano circostanze concrete di segno favorevole per la personalità del reo o per le modalità della condotta.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità

Testo integrale

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