Cassazione Penale, Ordinanza n. 04441/2025 del 04/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato, rilevando che esso si limitava a riproporre questioni già adeguatamente affrontate e disattese dalla Corte di appello. Ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il ricorso riguarda una decisione della Corte di appello che aveva respinto la prospettazione difensiva secondo cui l'imputato, sottoposto agli arresti domiciliari, si sarebbe allontanato dall'abitazione per acquistare pannoloni per la madre. La Corte territoriale ha ritenuto non credibile tale giustificazione, osservando che, quando gli agenti lo trovarono fuori casa, l'interessato non mostrò i presunti oggetti acquistati. La stessa Corte ha inoltre negato la sostituzione della pena detentiva, richiamando la valutazione negativa sulla personalità dell'imputato, desunta da molteplici precedenti penali per furto, ricettazione, rapina e sequestro di persona. Con il ricorso per cassazione l'imputato riproponeva sostanzialmente le medesime questioni già esaminate in appello.
Norme richiamate
La fattispecie processuale riguarda l'evasione dagli arresti domiciliari; la decisione non entra nel merito della qualificazione giuridica, ma presuppone la contestazione del reato.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già esaminate e logicamente disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione impugnata.
- La giustificazione dell'allontanamento dalla misura domiciliare deve risultare plausibile e supportata da elementi oggettivi; la mancata esibizione dell'asserito acquisto può essere valorizzata dal giudice di merito come indice della non credibilità della versione difensiva.
- La valutazione sulla concedibilità di una misura sostitutiva o di un beneficio in executivis può fondarsi anche sul giudizio di pericolosità desumibile dai precedenti penali, specie se molteplici e eterogenei.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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