Cassazione Penale, Ordinanza n. 04440/2025 del 04/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che lo aveva condannato per evasione. Dal testo emerge che la doglianza era incentrata sulla richiesta di qualificare il fatto come di particolare tenuità, valorizzando la circostanza addotta dall'imputato di essersi allontanato dal luogo degli arresti domiciliari per fumare una sigaretta e richiamando le proprie condizioni di salute. La Corte di appello aveva però escluso la particolare tenuità del fatto, rilevando l'assenza di una connessione tra lo stato di salute e la necessità di allontanarsi, nonché la presenza di plurimi e gravi precedenti penali, compresi tre episodi di evasione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e lo ha dichiarato inammissibile. Ha confermato la valutazione della Corte di appello secondo cui il reato di evasione non poteva essere qualificato come fatto di particolare tenuità, sia per la mancanza di collegamento tra la giustificazione addotta e l'allontanamento dai domiciliari, sia per i plurimi e gravi precedenti dell'imputato. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La Corte tratta il reato di evasione come fattispecie già accertata nei gradi di merito e ne conferma la non riconducibilità a un fatto di particolare tenuità nel caso concreto.
Pur non essendo espressamente richiamato nel testo, la decisione applica il criterio della particolare tenuità del fatto escludendone la ricorrenza in presenza di assenza di nesso tra giustificazione addotta e condotta e di precedenti penali rilevanti.
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il ricorso è manifestamente infondato quando censura in modo non coerente una valutazione di merito già sorretta da argomentazione logica e completa, specie in tema di esclusione della particolare tenuità del fatto.
- Il fatto di evasione non può essere qualificato come di particolare tenuità quando la giustificazione addotta per l'allontanamento dal luogo di detenzione domiciliare non presenta un effettivo nesso causale con la condotta contestata.
- La presenza di plurimi e gravi precedenti penali, in particolare per reati della stessa specie, è un indice ostativo di rilievo nella valutazione della particolare tenuità del fatto.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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