Cassazione Penale, Ordinanza n. 04430/2025 del 04/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (Corte di cassazione)
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. contro una precedente sentenza della Corte di cassazione che aveva rigettato il suo ricorso avverso la decisione della Corte di appello di Napoli resa in sede di rinvio. La vicenda sostanziale riguardava la conferma della sua responsabilità per partecipazione a una consorteria criminale e per altre imputazioni, con esclusione del ruolo apicale di capo od organizzatore e rideterminazione della pena in anni sei di reclusione. Nel ricorso straordinario ha dedotto un preteso errore percettivo della Corte di cassazione, sostenendo che essa avrebbe male interpretato alcune risultanze probatorie, in particolare le conversazioni intercettate con un coimputato, nelle quali i termini "legno" e "legname" sarebbero stati erroneamente letti come riferiti a sostanze stupefacenti, nonostante facessero invece riferimento all'attività lecita dell'interlocutore nel settore del legname. Ha quindi sostenuto che la Corte, qualificando la censura come questione di merito, avrebbe reiterato l'errore già ascritto ai giudici di merito.
La decisione
La Corte ha ritenuto che il ricorso straordinario fosse stato proposto fuori dai casi tassativi previsti dall'art. 625-bis c.p.p., poiché la doglianza riguardava non un errore materiale o di fatto, ma un asserito errore valutativo sulla interpretazione del materiale probatorio e delle intercettazioni, estraneo al rimedio straordinario. Ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile con ordinanza, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000 in favore della Cassa delle ammende. Il dispositivo riportato nel testo si interrompe dopo l'indicazione dell'importo.
Norme richiamate
consente il ricorso straordinario solo per correggere errori materiali o di fatto della sentenza di cassazione; non è utilizzabile per denunciare errori valutativi o di merito sull'apprezzamento della prova
art. 6, comma 6, L. n. 128 del 2001
richiamato come fonte della novellazione che ha introdotto il rimedio di cui all'art. 625-bis c.p.p.
consente la condanna del ricorrente soccombente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende
richiamato implicitamente nel contesto delle valutazioni probatorie, ma non come norma espressamente citata nel dispositivo o nella motivazione decisiva
Massime di principio
- Il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. è esperibile soltanto per errori materiali o di fatto della sentenza della Corte di cassazione, non per contestare la correttezza dell'apprezzamento probatorio o della motivazione in diritto.
- L'errore di fatto rilevante ai fini dell'art. 625-bis c.p.p. presuppone una svista percettiva sugli atti interni al giudizio di legittimità, cioè una percezione difforme dal contenuto effettivo degli atti; resta invece escluso l'errore che discenda da un ragionamento valutativo, anche se eventualmente erroneo.
- La diversa interpretazione del contenuto di conversazioni intercettate costituisce, di regola, questione di fatto rimessa al giudice di merito; in sede di legittimità è censurabile soltanto nei limiti della manifesta illogicità o irragionevolezza della motivazione.
- Non integra errore di fatto della Corte di cassazione la circostanza che il giudice abbia correttamente percepito i dati storici ma li abbia valutati in modo non condiviso dalla parte; in tale ipotesi la doglianza resta estranea al perimetro dell'art. 625-bis c.p.p.
Come è indicizzato
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