Cassazione Penale, Ordinanza n. 04438/2025 del 04/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione è fondata sulla manifesta infondatezza delle censure, considerate meramente riproduttive di questioni già risolte con motivazione congrua dalla Corte d'appello.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile per la violazione degli arresti domiciliari. Dal testo emerge che in ricorso sono state riproposte questioni già esaminate dal giudice di merito: in particolare, la credibilità della sua versione secondo cui non avrebbe sentito il suono del campanello azionato dai Carabinieri incaricati del controllo della sua presenza in casa, nonché il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato, osservando che la Corte d'appello aveva fornito motivazione adeguata sia sulla non credibilità della versione difensiva, sia sulla correttezza del mancato riconoscimento delle attenuanti, valorizzando i plurimi precedenti penali, l'assenza di elementi favorevoli significativi e il fatto che la pena era stata già applicata nel minimo edittale.
Norme richiamate
art. 385 c.p.
La condotta esaminata è quella dell'evasione dagli arresti domiciliari, consistente nel sottrarsi al controllo della forza pubblica incaricata della verifica della presenza dell'imputato nel luogo di detenzione domiciliare.
art. 62-bis c.p.
Le circostanze attenuanti generiche possono essere negate quando il giudice di merito valorizzi i precedenti penali dell'imputato e l'assenza di significativi elementi positivi, soprattutto se la pena è già stata determinata nel minimo edittale.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile per manifesta infondatezza il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre questioni di fatto già affrontate e motivate in modo adeguato dal giudice di merito, senza confrontarsi specificamente con la ratio decidendi.
- La valutazione di attendibilità della spiegazione offerta dall'imputato circa l'inosservanza dell'obbligo di permanenza domiciliare è riservata al giudice di merito e, se sorretta da motivazione logica e coerente, non è utilmente censurabile in sede di legittimità.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando il giudice valorizzi negativamente i precedenti penali e l'assenza di elementi favorevoli, specie se la pena è già stata applicata nel minimo edittale.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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