Sentenza n. 2252/2026 - Catania, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di concessione di occupazione di suolo pubblico per l’installazione di un chiosco, seguito da un nuovo diniego adottato dopo la riattivazione della conferenza di servizi
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il primo diniego del 4 dicembre 2024 relativo all’istanza del 29 gennaio 2020 per l’installazione di un chiosco sul marciapiede spartitraffico di viale Alcide De Gasperi, nonché gli atti della conferenza di servizi e, con terzi motivi aggiunti, il nuovo diniego del 14 dicembre 2025. In primo luogo ha sostenuto che, nell’ambito della conferenza di servizi asincrona avviata nel 2020, si fosse formato il silenzio-assenso ai sensi dell’art. 14-bis, comma 4, l. 241/1990, non essendo intervenute determinazioni ostative entro il termine assegnato; ha inoltre dedotto la formazione di un assenso implicito ai sensi dell’art. 14-ter, comma 7, l. 241/1990 per la mancata partecipazione di RFI e della Direzione Urbanistica alla riunione del 5 luglio 2023. Gli ulteriori motivi contro il primo diniego hanno perso interesse dopo la riattivazione del procedimento e l’adozione del nuovo provvedimento del 14 dicembre 2025. I primi e secondi motivi aggiunti, riguardanti il silenzio del Comune sulle richieste di riavvio e le note interlocutorie del SUAP, erano già stati dichiarati improcedibili con precedente sentenza non definitiva. Contro il nuovo diniego la società ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere, contestando, tra l’altro, il richiamo all’art. 8 del regolamento comunale sui chioschi, che subordina il rilascio della concessione all’espletamento di una procedura concorsuale a evidenza pubblica. È stata inoltre riproposta la domanda risarcitoria ai sensi dell’art. 30 c.p.a.
La decisione
Il ricorso introduttivo è stato respinto quanto alla censura sul silenzio-assenso. Il parere negativo della Direzione Lavori Pubblici del 6 agosto 2020 era intervenuto entro il termine del 7 settembre 2020 e impediva la formazione dell’assenso tacito. Inoltre, la presentazione spontanea di un progetto modificato il 18 settembre 2020 aveva determinato la cessazione del primo corso procedimentale e l’avvio di una nuova fase istruttoria su un oggetto parzialmente diverso. È stata respinta anche la tesi relativa all’assenso implicito ex art. 14-ter, comma 7, l. 241/1990: la mancata partecipazione a una singola riunione non determina automaticamente e irreversibilmente l’assenso dell’amministrazione assente, poiché rileva la mancata espressione della posizione nell’intero iter e fino alla determinazione conclusiva della conferenza. La riunione del 5 luglio 2023 aveva carattere interlocutorio e il procedimento era proseguito con ulteriori sedute cui avevano partecipato RFI e la Direzione Urbanistica. Le ulteriori censure contro il primo diniego sono state dichiarate improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il nuovo provvedimento del 14 dicembre 2025 aveva integralmente sostituito il precedente. I terzi motivi aggiunti contro il nuovo diniego sono stati respinti. Il Collegio ha ritenuto decisivo il rilievo fondato sull’art. 8 del regolamento comunale per l’installazione dei chioschi, che consente l’uso temporaneo di aree pubbliche esclusivamente all’esito di una procedura concorsuale a evidenza pubblica. Tale disciplina è stata ritenuta legittima e coerente con i principi di concorrenza e trasparenza; pertanto, la concessione non poteva essere rilasciata direttamente su istanza privata. La legittimità di tale autonoma ragione decisoria ha reso superfluo l’esame delle ulteriori censure, secondo il principio della motivazione plurima. La domanda risarcitoria è stata respinta per mancanza dell’illegittimità oggettiva degli atti. Le spese sono state integralmente compensate. Gli atti sono stati trasmessi alla Procura regionale della Corte dei conti per possibili profili di danno erariale concernenti la gestione di un’area appartenente a RFI.
Norme richiamate
art. 14-bis, comma 4, l. 241/1990
La formazione del silenzio-assenso nella conferenza di servizi asincrona è esclusa dalla tempestiva espressione di una determinazione negativa da parte di un’amministrazione partecipante.
art. 14-ter, comma 7, l. 241/1990
«all’esito dell’ultima riunione, e comunque non oltre il termine di cui al comma 2, l’amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti»; «si considera acquisito l’assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza».
L’assenso implicito si valuta con riferimento all’intero iter della conferenza e al momento della determinazione conclusiva; la mancata partecipazione a una singola riunione interlocutoria non comporta automaticamente l’assenso definitivo.
art. 10-bis l. 241/1990
Il preavviso di rigetto è stato adottato prima del diniego del 4 dicembre 2024; il testo non enuncia uno specifico principio ulteriore sulla norma.
art. 8 del Regolamento comunale per l’installazione dei chioschi nella città di Catania
L’uso temporaneo di aree pubbliche per installare chioschi può essere concesso ai privati esclusivamente all’esito di una procedura concorsuale a evidenza pubblica; non è quindi possibile il rilascio diretto su istanza di parte.
art. 30 c.p.a.
La domanda risarcitoria è stata respinta per mancanza dell’elemento oggettivo dell’illegittimità dei provvedimenti impugnati.
art. 26, comma 1, c.p.a.
Richiamato, unitamente all’art. 92, comma 2, c.p.c., quale fondamento della compensazione delle spese per eccezionali ragioni.
art. 92, comma 2, c.p.c.
Richiamato, unitamente all’art. 26, comma 1, c.p.a., per disporre la compensazione integrale delle spese.
Massime di principio
- Nella conferenza di servizi asincrona, una determinazione negativa tempestivamente espressa da un’amministrazione partecipante impedisce la formazione del silenzio-assenso previsto dalla legge.
- L’assenso implicito previsto per le amministrazioni che non partecipano o non esprimono la propria posizione nella conferenza di servizi deve essere valutato con riferimento all’intero iter procedimentale e al momento della determinazione conclusiva; la mancata partecipazione a una singola riunione interlocutoria non determina automaticamente un assenso definitivo.
- La presentazione spontanea di un progetto modificato dal privato, diretto a superare i rilievi dell’amministrazione, può determinare la cessazione del precedente corso procedimentale e l’avvio di una nuova fase istruttoria, impedendo che sul procedimento originario si consolidi un assenso tacito.
- Quando un provvedimento amministrativo è fondato su più ragioni autonome, logicamente indipendenti e non contraddittorie, è sufficiente la legittimità di una sola di esse per sostenere il provvedimento e respingere il ricorso, con assorbimento delle censure relative agli altri motivi.
- La concessione a privati dell’uso temporaneo di aree pubbliche per l’installazione di chioschi può essere subordinata da un regolamento comunale a una procedura concorsuale a evidenza pubblica, in attuazione dei principi di concorrenza e trasparenza; non è dovuto il rilascio diretto su istanza individuale.
- L’adozione di un nuovo provvedimento espresso, sostitutivo del precedente atto lesivo, rende improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse le censure rivolte esclusivamente contro il primo provvedimento, quando l’eventuale annullamento di quest’ultimo non arrecherebbe più un’utilità concreta.
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