Cassazione Penale, Ordinanza n. 33553/2026 del 14/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato era stato condannato dal Tribunale di Pescara alla pena di 800 euro di ammenda per il reato previsto dall'art. 4 della legge n. 110 del 1975, con riconoscimento dell'ipotesi di cui al comma 3 della medesima disposizione e riduzione per il rito abbreviato. Il difensore dell'imputato aveva proposto tempestivo appello, deducendo l'erronea applicazione dell'art. 4 della legge n. 110 del 1975, la nullità della perquisizione e l'inutilizzabilità dei suoi esiti, vizi di motivazione sull'elemento oggettivo del reato, sull'assenza di giustificato motivo e sull'elemento soggettivo, nonché la violazione dell'art. 131-bis c.p. e, in subordine, chiedendo il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte d'appello ha trasmesso l'impugnazione alla Corte di cassazione, rilevando che la condanna a pena pecuniaria era impugnabile esclusivamente con ricorso per cassazione. La Corte ha tuttavia dichiarato l'impugnazione inammissibile perché proposta e sottoscritta da un difensore non iscritto all'albo speciale abilitante al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di abilitazione del difensore proponente al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione. Ha ritenuto che la mancanza dell'iscrizione nell'albo speciale determini un vizio originario dell'atto, ai sensi degli artt. 591, comma 1, lett. a), e 613, comma 1, c.p.p., ostativo alla valida instaurazione del giudizio di impugnazione. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. I motivi relativi alla responsabilità penale e agli aspetti probatori e sanzionatori non sono stati esaminati nel merito.
Norme richiamate
La norma individuava il reato per il quale era intervenuta la condanna, con riconoscimento dell'ipotesi prevista dal comma 3.
art. 591, comma 1, lett. a), c.p.p.
La Corte ha applicato la causa di inammissibilità dell'impugnazione derivante dalla mancanza dei requisiti prescritti dalla legge, in ragione della non abilitazione del difensore proponente.
Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
La disposizione era stata invocata dalla difesa, ma la Corte non ne ha esaminato l'applicabilità per l'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; in difetto, l'impugnazione è inammissibile ai sensi degli artt. 591, comma 1, lett. a), e 613, comma 1, c.p.p.
- La mancanza dell'abilitazione del difensore al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione costituisce un vizio originario dell'atto di impugnazione, che lo rende inidoneo allo scopo e impedisce la valida instaurazione del giudizio di legittimità.
- L'inammissibilità originaria dell'impugnazione per difetto di abilitazione del difensore impedisce l'esame nel merito dei motivi relativi alla qualificazione giuridica del fatto, alla validità della perquisizione, all'utilizzabilità della prova, alla motivazione, all'elemento soggettivo e al trattamento sanzionatorio.
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