Cassazione Civile, Ordinanza n. 22178/2023 del 24/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da un decreto di liquidazione del compenso emesso dal Tribunale di Roma in favore di un avvocato per l’attività difensiva svolta in favore di un cittadino extracomunitario in un procedimento di protezione internazionale. La Procura della Repubblica aveva proposto opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 avverso tale decreto, ma il Tribunale l’aveva dichiarata inammissibile per tardività. Nel ricorso per cassazione il Pubblico Ministero ha dedotto, con due motivi, da un lato l’omesso esame di un fatto decisivo e la violazione/falsa applicazione dell’art. 136 c.p.c., sostenendo di non aver mai ricevuto una rituale comunicazione del decreto e che la sola schermata SICID non provasse l’avvenuta comunicazione; dall’altro l’omesso esame di un fatto decisivo e la violazione/falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., lamentando che il giudice dell’opposizione non avesse considerato un’attestazione del direttore amministrativo secondo cui non era stata effettuata alcuna comunicazione telematica o cartacea.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Pur osservando che la motivazione del Tribunale era in parte diversa, ha ritenuto corretta nel risultato la dichiarazione di inammissibilità dell’opposizione per tardività, perché il termine per impugnare doveva ritenersi decorrente, in mancanza di comunicazione, dal termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c., applicabile anche all’opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002. Poiché il decreto era stato depositato il 30 novembre 2018 e l’opposizione proposta il 19 dicembre 2019, il termine era ormai ampiamente spirato. Nulla è stato disposto sulle spese, sia perché il ricorso era proposto dalla Procura della Repubblica quale organo propulsore dell’attività giurisdizionale, sia perché gli intimati non hanno svolto difese. È stato escluso anche il raddoppio del contributo unificato per i ricorsi del Pubblico Ministero.
Norme richiamate
È richiamato come parametro della censura relativa alla comunicazione del decreto, ma la Corte non fonda la decisione su questo profilo, ritenendo comunque tardiva l’opposizione per decorso del termine lungo.
È invocato dal ricorrente per contestare la valutazione delle prove sulla mancata comunicazione; la Corte non accoglie la censura perché reputa decisivo il diverso profilo della tardività dell’opposizione.
Il procedimento di opposizione al decreto di liquidazione del compenso al difensore soggiace al termine impugnatorio lungo anche quando la comunicazione del provvedimento non intervenga.
Il termine lungo per le impugnazioni è applicabile anche all’opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002; decorso tale termine, l’opposizione è tardiva e quindi inammissibile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Non ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato nei ricorsi proposti dal Pubblico Ministero.
Massime di principio
- L’opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso al difensore, proposta ai sensi dell’art. 170 d.P.R. n. 115/2002, è soggetta al termine lungo di impugnazione di cui all’art. 327 c.p.c., che opera anche in mancanza di comunicazione del provvedimento.
- La tempestività dell’opposizione va verificata, in via autonoma, rispetto al decorso del termine lungo: la contestazione sulla ritualità o sull’esistenza della comunicazione non elide la tardività quando l’impugnazione sia stata comunque proposta oltre il termine di legge.
- Il decreto di liquidazione emesso all’esito di un procedimento sommario dotato di stabilità e definitività si inserisce nel sistema generale delle impugnazioni, con applicazione delle regole comuni sui termini.
- Quando ricorre un’ipotesi di ricorso per cassazione proposto dal Pubblico Ministero, non si applica la condanna alle spese né il raddoppio del contributo unificato.
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