Cassazione Civile, Ordinanza n. 19257/2022 del 15/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal giudizio promosso dall'Automobile Club Foggia contro il proprio ex agente, cui veniva addebitata la violazione dei doveri inerenti all'incarico, in particolare quanto all'accertamento e alla sorveglianza sul portafoglio assicurativo. I giudici di merito avevano escluso la prova di tale inadempimento, ritenendo non dimostrata la pretesa dell'ente. In cassazione il ricorrente ha dedotto un unico motivo, formalmente prospettato come violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all'art. 2697 c.c. e all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c., lamentando: l'erronea valutazione delle prove acquisite; l'omessa corretta considerazione di una nota del 22/07/2002 asseritamente contenente dichiarazioni confessorie del controricorrente; l'erroneo mancato esercizio dei poteri istruttori del giudice d'appello; la violazione delle regole sull'onere della prova. La Corte ha rilevato che, nella sostanza, la censura mirava a ottenere una rivalutazione del fatto e del materiale istruttorio, non consentita in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto inammissibili le doglianze nella parte in cui, sotto l'apparente denuncia di violazione di legge e del vizio motivazionale, miravano a una nuova valutazione delle prove e dei fatti di causa. Ha inoltre escluso che la nota richiamata potesse integrare confessione, qualificandola come espressione di volontà conciliativa/transattiva con salvezza di ogni diritto, e ha condiviso la valutazione dei giudici di merito secondo cui non era stata provata la violazione dei doveri dell'agente. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese e dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
La violazione è deducibile solo se il giudice ponga a base della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dai poteri officiosi; non quando si contesti la valutazione del materiale probatorio.
Non è violato per la mera attribuzione di maggiore forza persuasiva ad alcune prove rispetto ad altre; la violazione ricorre solo se il giudice utilizzi prove non dedotte, disattenda prove legali o consideri come piene prove elementi soggetti a libero apprezzamento.
La violazione è configurabile solo se l'onere della prova sia stato erroneamente attribuito a una parte diversa da quella gravata secondo la regola legale; non quando la censura mira a ottenere una nuova valutazione dei fatti.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il controllo di legittimità è limitato all'omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti e, comunque, al minimo costituzionale della motivazione.
art. 111, comma 6 Cost.
La motivazione deve superare la soglia minima costituzionale; il vizio è ravvisabile solo in presenza di motivazione mancante, apparente, perplessa, incomprensibile o manifestamente contraddittoria.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
La carenza assoluta o l'apparenza della motivazione determina nullità della sentenza per mancanza del requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale.
art. 1-bis dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È posto a carico del ricorrente, se dovuto, l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente soccombente.
Massime di principio
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere invocata per censurare la mera valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito: è necessaria l'allegazione che siano state poste a base della decisione prove non introdotte dalle parti o utilizzate in violazione delle regole legali di valutazione.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice abbia invertito il riparto dell'onere probatorio; non quando la parte contesti l'esito della valutazione istruttoria o pretenda una diversa lettura delle risultanze di causa.
- In cassazione non è consentito trasformare un motivo formalmente costruito come violazione di legge o vizio motivazionale in una richiesta di rivalutazione del fatto, delle testimonianze e dell'attendibilità dei testi.
- La denuncia ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. è limitata all'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso; resta fuori il sindacato sul merito della ricostruzione fattuale, salvo i casi di motivazione inesistente, apparente o incomprensibile.
- Una dichiarazione può valere come confessione solo se contiene la consapevole ammissione di un fatto a sé sfavorevole e favorevole all'altra parte; l'offerta di una somma con riserva di ogni diritto e finalità conciliativa non integra, di regola, volontà confessoria.
- L'interpretazione di un atto o regolamento contrattuale appartiene al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non per violazione dei canoni legali di ermeneutica; quando il testo sia interpretabile in più modi, non è censurabile la scelta di una delle interpretazioni plausibili.
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