Cassazione Civile, Ordinanza n. 27084/2022 del 14/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un procedimento DOCFA con cui l’Autorità portuale aveva chiesto l’attribuzione alla banchina "Adriatica", di sua proprietà e facente parte del terminal crociere di Venezia, della categoria catastale E/1. L’Ufficio aveva invece rettificato il classamento attribuendo la categoria D/8, ritenendo l’immobile destinato a uso commerciale. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso dell’Autorità, e la CTR del Veneto aveva confermato la decisione ritenendo che la banchina, per caratteristiche e uso concreto, fosse correttamente classificabile in E/1 e richiamando anche l’art. 7 del d.lgs. 504/1992. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell’art. 2, comma 40, d.l. 262/2006 conv. in L. 286/2006 e dell’art. 8 d.P.R. 1142/1949, sostenendo che un bene destinato a uso commerciale non può essere censito in categoria E e che la corretta classificazione era D/8; con il secondo ha dedotto l’inconferenza del richiamo all’art. 7 del d.lgs. 504/1992, norma in tema di esenzione ICI e non di classamento catastale.
La decisione
La Corte ha accolto entrambi i motivi. Ha ritenuto che, ai fini del classamento in categoria E, occorra verificare se il bene presenti caratteristiche tipologico-funzionali tali da renderlo estraneo a ogni uso commerciale o industriale, mentre nel caso concreto la banchina era destinata a un servizio portuale svolto in modo oggettivamente economico e remunerativo da un soggetto privato gestore del terminal. Ha inoltre affermato che il richiamo alla disciplina ICI era inconferente, perché la lite riguardava soltanto la rettifica catastale e non un’esenzione d’imposta. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., ha rigettato l’originario ricorso della contribuente. Ha compensato le spese dei gradi di merito e ha posto a carico dell’Autorità portuale le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2, comma 40, d.l. 262/2006 conv. in L. 286/2006
Per il classamento in categoria E occorre che l’immobile sia estraneo a usi commerciali o industriali; non possono esservi compresi immobili o porzioni con autonomia funzionale e reddituale destinati ad uso commerciale, industriale, ufficio privato o usi diversi.
art. 8 d.P.R. 1142/1949
È richiamato come parametro per contestare la classificazione catastale attribuita dalla CTR, in coerenza con il diverso inquadramento richiesto dall’Ufficio.
La disciplina delle esenzioni ICI è inconferente nel giudizio, perché la controversia riguarda una rettifica catastale e non l’imposizione tributaria.
Poiché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando l’originario ricorso della contribuente.
L. 28 gennaio 1984, n. 94
È richiamata per descrivere il riordino della legislazione portuale e il modello landlord port model.
d.lgs. 4 agosto 2016, n. 169, art. 7, quinto comma
Conferma la natura di enti pubblici non economici delle Autorità di sistema portuale.
L. 205/2017, art. 1, comma 578
È citata come norma innovativa applicabile solo per il futuro, a far data dal 1 gennaio 2020, per la classificazione in E/1 di banchine e aree portuali strettamente funzionali alle operazioni e ai servizi portuali non doganali, anche se affidati in concessione a privati.
L. 205/2017, art. 1, comma 579
Le procedure di aggiornamento e revisione della rendita relative ai beni interessati producono effetti solo dal 1 gennaio 2020.
Massime di principio
- Ai fini dell’attribuzione della categoria catastale E, il criterio decisivo è la destinazione funzionale concreta del bene: la categoria è riservata a immobili con caratteristiche tipologico-funzionali tali da risultare estranei a ogni uso commerciale o industriale.
- Un immobile portuale non può essere classificato in categoria E se, in concreto, è impiegato per attività oggettivamente commerciali o imprenditoriali e possiede autonomia funzionale e reddituale, anche se è inserito in una struttura di pubblico interesse come un porto o un terminal.
- Nel classamento catastale rileva la funzione effettiva del bene, non la sola localizzazione in un’area destinata a servizio pubblico né la qualificazione pubblicistica dell’attività svolta nel contesto di riferimento.
- La disciplina sopravvenuta che consente il censimento in E/1 di banchine e aree portuali strettamente funzionali ai servizi portuali opera solo per il futuro e non può essere utilizzata per legittimare retroattivamente classificazioni pregresse.
- Nel giudizio sulla rettifica catastale è inconferente il richiamo a norme in tema di esenzioni da imposta, quando l’oggetto del contendere non è il tributo ma il corretto classamento dell’immobile.
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