Cassazione Civile, Ordinanza n. 16576/2024 del 13/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
La controversia nasce da più procedure esecutive presso terzi promosse da creditori dell'ente locale, nelle quali la società ricorrente, destinataria degli atti di pignoramento, rese dichiarazioni ex art. 547 c.p.c. circa la presenza di somme sui conti intestati all'ente. I giudici di merito hanno ritenuto che, pur trattandosi di somme che ex art. 159 d.lgs. n. 267/2000 non potevano essere assoggettate a vincolo esecutivo presso soggetti diversi dal tesoriere, la società avrebbe dovuto rendere dichiarazione negativa e non accantonare le somme; da ciò hanno tratto un grave inadempimento contrattuale, con risoluzione del rapporto e condanna al risarcimento del danno. In cassazione la società ha dedotto violazione degli artt. 159 d.lgs. n. 267/2000, 546, 547 e 615, comma 2, c.p.c., nonché 1453, 1175 e 1375 c.c., sostenendo che, quale terzo pignorato, era tenuta solo alla dichiarazione di scienza e a custodire le somme pignorate, senza poter autonomamente valutare l'impignorabilità del credito, che spettava al debitore/ente far valere davanti al giudice dell'esecuzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha affermato che il terzo pignorato, quando non coincida con il tesoriere dell'ente locale, non può essere gravato di oneri informativi o valutativi sulla disciplina di impignorabilità delle somme giacenti presso l'ente, poiché la dichiarazione ex art. 547 c.p.c. riguarda solo l'oggetto del pignoramento nei limiti della conoscenza del terzo e non impone di verificare la validità del vincolo esecutivo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha respinto la domanda del Comune di Cosenza nei confronti della società ricorrente, disponendo la restituzione di quanto eventualmente versato e compensando le spese dell'intero giudizio.
Norme richiamate
La dichiarazione del terzo pignorato è una dichiarazione di scienza, circoscritta all'oggetto del pignoramento e ai rapporti rilevanti tra terzo e debitore, senza che possano essergli imposti ulteriori oneri di qualificazione giuridica o di integrazione dei dati richiesti dal creditore procedente.
L'atto di pignoramento deve individuare il debitore e può indicare in modo anche generico cose o somme dovute, che saranno poi specificate attraverso la dichiarazione del terzo; non è consentito scaricare sul terzo l'onere di identificare il soggetto debitore o di integrare l'oggetto del pignoramento.
Le contestazioni sulla dichiarazione del terzo sono devolute al giudice dell'esecuzione con effetti limitati al procedimento in corso e all'eventuale esecuzione sul provvedimento di assegnazione.
art. 159 d.lgs. n. 267 del 2000
L'impignorabilità delle somme degli enti locali opera nei limiti e nei confronti dei soggetti previsti dalla norma, con centralità della posizione del tesoriere; tale disciplina non trasforma il terzo non tesoriere in soggetto tenuto a valutare la legittimità del pignoramento.
Il terzo pignorato subisce il vincolo del pignoramento e gli obblighi connessi, ma tali obblighi restano nei confini della procedura e non implicano una autonoma verifica dell'impignorabilità del bene.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi secondo cui l'impignorabilità doveva essere fatta valere in sede esecutiva dal debitore interessato.
Richiamato nei gradi di merito per fondare la risoluzione per inadempimento, ma ritenuto non correttamente applicabile alla fattispecie in ragione dell'assenza di un inadempimento contrattuale imputabile al terzo nei termini accertati dalla Corte di merito.
Richiamati per sostenere un obbligo di correttezza e buona fede, ma la Corte di cassazione esclude che possano estendere fino al punto di imporre al terzo non tesoriere una valutazione giuridica sull'impignorabilità delle somme.
La responsabilità del terzo per dichiarazione falsa o reticente è ricondotta, in via generale, all'illecito aquiliano nei confronti del soggetto danneggiato, e non a responsabilità contrattuale nei confronti del proprio creditore.
Massime di principio
- Nell'espropriazione presso terzi, la dichiarazione del terzo ex art. 547 c.p.c. ha funzione collaborativa e informativa limitata ai fatti di sua diretta conoscenza; non può essere trasformata in un obbligo di compiere valutazioni giuridiche sulla validità o impignorabilità del credito.
- Gli oneri dichiarativi del terzo pignorato riguardano l'esistenza del rapporto debitorio e l'oggetto del pignoramento nei limiti della propria sfera di conoscibilità, mentre la corretta individuazione del debitore e la contestazione dell'impignorabilità restano, secondo il sistema processuale, nel perimetro delle iniziative del creditore procedente e del debitore esecutato dinanzi al giudice dell'esecuzione.
- La disciplina speciale sull'impignorabilità delle somme degli enti locali non può fondare, nei confronti di un terzo diverso dal tesoriere, una responsabilità contrattuale per avere omesso accantonamenti o per aver reso una dichiarazione non conforme alla valutazione giuridica che la norma richiede al tesoriere.
- La responsabilità del terzo che renda una dichiarazione falsa o reticente in sede di pignoramento presso terzi, ove configurabile, si colloca sul piano extracontrattuale e non su quello dell'inadempimento contrattuale verso il debitore esecutato.
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