Cassazione Civile, Ordinanza n. 23247/2021 del 20/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un soggetto che rivendicava da una compagnia assicurativa il pagamento di euro 269,72 quale compenso per un'attività svolta per la definizione di un sinistro automobilistico. La compagnia propose opposizione al decreto ingiuntivo; l'opposizione fu rigettata in primo grado, ma in appello il Tribunale revocò il decreto, ritenendo improponibile la domanda per abusivo frazionamento del credito e condannando la parte ingiunta alle spese. Il ricorrente per cassazione ha articolato otto motivi: 1) violazione dell'art. 339 c.p.c. per asserita inammissibilità dell'appello, poiché il valore della domanda era inferiore a euro 1.100; 2) violazione del giudicato esterno, invocando una precedente sentenza del Giudice di Pace che avrebbe escluso il frazionamento della pretesa; 3) violazione dell'art. 274 c.p.c. per la mancata riunione di giudizi; 4) violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. e dell'art. 111 Cost. per avere il Tribunale ritenuto unitario il rapporto tra perito e compagnia; 5) violazione dell'art. 19-quaterdecies della L. 172/2017, sostenendo il diritto a un equo compenso parametrato alla quantità e qualità del lavoro; 6) omesso esame di un fatto storico, in relazione alla prova che i compensi percepiti variavano da sinistro a sinistro; 7) violazione del giudicato implicito derivante da precedenti decisioni della Cassazione favorevoli al ricorrente; 8) erronea interpretazione dei principi di Cassazione sul frazionamento del credito, deducendo che la pluralità di incarichi e alcune esigenze pratiche giustificassero azioni separate.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi 1, 2, 4, 5, 7 e 8, e inammissibili i motivi 3, 5, 6 e 8 nei rispettivi profili, confermando l'impostazione del Tribunale secondo cui la pretesa era stata illegittimamente parcellizzata senza che fosse allegato o dimostrato un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata. In particolare, ha ribadito che il frazionamento del credito, quando non sorretto da uno specifico interesse oggettivo, contrasta con i principi di correttezza e buona fede e con il giusto processo, e che l'accertamento sulla unitarietà o autonomia dei rapporti e sulla sussistenza dell'interesse al frazionamento è un apprezzamento di fatto sottratto al sindacato di legittimità se sorretto da motivazione coerente. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione e, ravvisando colpa grave e abuso dello strumento processuale, gli ha applicato la sanzione pecuniaria ex art. 96, ultimo comma, c.p.c. oltre al raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
"Il frazionamento del credito si pone in contrasto tanto con il principio di correttezza e buona fede, quanto con il principio costituzionale del giusto processo sicché, ove si contesti l'avvenuta parcellizzazione della domanda, la sentenza pronunziata in prime cure dal giudice di pace secondo equità, ex art. 113 c.p.c., è appellabile ai sensi dell'art. 339, comma 3, c.p.c."
L'appello era ammissibile perché la sentenza di primo grado aveva deciso sulla questione del frazionamento del credito e quindi rientrava nei casi appellabili; il valore inferiore a euro 1.100 non escludeva il gravame nel caso concreto.
Richiamato solo come parametro delle decisioni secondo equità del giudice di pace.
Se il giudice intende rilevare d'ufficio la questione dell'interesse al frazionamento, deve sottoporla alle parti e, se necessario, riservare la decisione assegnando termini per memorie.
La questione del frazionamento, se rilevata d'ufficio, impone il contraddittorio preventivo.
La censura sulla mancata riunione è stata ritenuta inammissibile per difetto di interesse e perché il provvedimento di riunione non è decisorio.
Rilevato nel contesto della correttezza e buona fede che deve informare anche la fase processuale.
Richiamato per affermare che la buona fede contrattuale si estende anche alla fase di tutela giudiziale del credito.
art. 111 Cost.
Il frazionamento abusivo del credito viola il principio del giusto processo.
art. 19-quaterdecies L. 172/2017
La doglianza è stata dichiarata inammissibile perché non adeguatamente dedotta nei precedenti gradi e perché implicava un riesame del merito.
Applicata la condanna equitativa per abuso dello strumento processuale e colpa grave del ricorrente.
art.13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
È la norma che consente l'appello contro la sentenza del giudice di pace quando sono dedotte le violazioni rilevanti, incluso il profilo costituzionale connesso all'abusivo frazionamento.
Massime di principio
- Le domande relative a crediti diversi e distinti possono essere proposte separatamente solo se il creditore allega e dimostra un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata; in mancanza, il frazionamento è abusivo e la domanda è improponibile.
- Il frazionamento del credito, quando comporta duplicazione di attività istruttoria e dispersione della conoscenza della vicenda sostanziale senza giustificazione oggettiva, contrasta con i principi di correttezza e buona fede e con il principio del giusto processo.
- La valutazione circa l'unicità o autonomia del rapporto e circa la sussistenza dell'interesse al frazionamento è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione non apparente.
- Il giudicato formatosi su una frazione di credito o su un distinto rapporto non si estende automaticamente ad altre pretese fondate su incarichi o titoli diversi, anche tra le stesse parti, salvo identità del rapporto dedotto e dei limiti oggettivi del giudicato.
- Per dedurre in cassazione la violazione di un giudicato esterno o implicito è necessario che il giudicato sia pertinente al medesimo rapporto controverso; non può essere invocato per rapporti che la stessa parte ha prospettato come autonomi.
- La censura di omesso esame deve riguardare un fatto storico decisivo, non una mera prova o un diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie.
- Il difetto di interesse rende inammissibile la doglianza su provvedimenti non decisori, come la mancata riunione di giudizi, salvo specifiche ipotesi di impugnazione separate della medesima sentenza.
- La reiterazione di iniziative processuali manifestamente infondate o inammissibili, specie dopo pronunce chiarificatrici delle Sezioni Unite, può integrare abuso del processo e giustificare la condanna ex art. 96, ultimo comma, c.p.c.
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