Cassazione Civile, Ordinanza n. 31247/2021 del 03/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un'ordinanza-ingiunzione con cui l'autorità mineraria regionale aveva irrogato una sanzione pecuniaria per violazione della normativa regionale sulle cave, ritenendo che sul terreno del privato fossero stati eseguiti interventi di escavazione ed estrazione di inerti senza titolo. Il destinatario della sanzione aveva proposto opposizione sostenendo di aver svolto soltanto lavori di sistemazione del fondo con terrazzamenti, autorizzati da un precedente provvedimento forestale, e non attività di cava. In appello la decisione sfavorevole era stata confermata sulla base di prove testimoniali, segnalazioni dei Carabinieri, rapporto del personale regionale e risultanze di una consulenza tecnica. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti quattro motivi: violazione delle norme regionali che disciplinano l'attività di cava, perché mancavano gli elementi dell'estrazione e della commercializzazione; omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la presenza di camion e di una buca fosse compatibile con la sola movimentazione di terra per terrazzamenti; violazione dell'art. 23 L. n. 689/1981 e omesso esame, per mancata ammissione della prova orale volta a dimostrare il mero trasporto di materiale in altro sito di proprietà; violazione dell'art. 654 c.p.p. e omesso esame, per non avere considerato l'assoluzione in sede penale dall'imputazione di attività estrattiva abusiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che tutte le censure mirassero, in realtà, a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e un diverso apprezzamento dei fatti, attività riservate al giudice di merito e non consentite in sede di legittimità. Ha inoltre rilevato che il ricorrente non si era confrontato in modo adeguato con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva valorizzato plurimi elementi istruttori convergenti nel senso dell'esistenza di attività estrattiva, escludendo che si trattasse di mera sistemazione agricola del terreno. Quanto alla critica rivolta alla consulenza tecnica, la Corte ha aggiunto che le contestazioni al contenuto della CTU erano soggette a preclusione e avrebbero dovuto essere dedotte nella prima difesa successiva al deposito della relazione, circostanza non dimostrata. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 9 L.R. Siciliana n. 127 del 1980
norma violata secondo l'ordinanza-ingiunzione per attività estrattiva non autorizzata; la Corte non ne offre una nuova interpretazione di merito, ma rileva che la valutazione della sussistenza della violazione è stata correttamente compiuta dal giudice di merito sulla base delle prove.
art. 7 L.R. Siciliana n. 19 del 1985
richiamato come ulteriore base normativa della sanzione amministrativa per attività di escavazione non consentita.
artt. 1, 19 e 29 L.R. Siciliana n. 127 del 1980
invocati dal ricorrente per sostenere che i lavori eseguiti erano mera sistemazione del terreno e non attività di cava; la Corte respinge la censura perché attiene alla ricostruzione del fatto.
richiamato in relazione al procedimento di opposizione a sanzione amministrativa e alla dedotta mancata ammissione della prova orale; la censura è ritenuta inammissibile anche perché non risultava allegata tempestiva contestazione della CTU.
invocato per l'efficacia del giudicato penale; la Corte non entra nel merito della doglianza, ritenendola assorbita nell'inammissibilità delle censure di fatto.
le contestazioni alla consulenza tecnica d'ufficio devono essere dedotte nella prima difesa successiva al deposito, a pena di decadenza.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
consente di dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti, poiché l'apprezzamento delle prove e la scelta di quelle ritenute decisive spettano al giudice di merito.
- La motivazione della sentenza di merito è sufficiente quando dia conto delle ragioni del convincimento sulla base degli elementi istruttori ritenuti determinanti; non è necessario confutare singolarmente ogni deduzione difensiva o ogni elemento non menzionato, se logicamente incompatibile con la decisione adottata.
- Le contestazioni alla consulenza tecnica d'ufficio costituiscono eccezioni soggette a preclusione e devono essere dedotte nella prima difesa utile successiva al deposito della relazione, pena decadenza.
- L'eventuale assoluzione in sede penale non impone automaticamente una diversa soluzione nel giudizio civile o amministrativo quando la censura non si confronti specificamente con la motivazione della decisione impugnata e con la diversa base probatoria valorizzata dal giudice di merito.
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