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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14997/2026 del 27/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Perugia (23/05/2025) che ha confermato la condanna del Tribunale di Spoleto per il reato previsto dagli artt. 81, comma finale c.p., e 73, comma 5, DPR 309/1990, contestato come commesso in Gualdo Cattaneo tra giugno e luglio 2017. Il ricorso è articolato in due motivi: (1) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, peraltro ostato da un precedente specifico del 2012 e dall'assenza di segni di resipiscenza; (2) violazione di legge in relazione all'art. 157 c.p. per non avere la Corte territoriale dichiarato la prescrizione del reato, sostenendo il ricorrente che, trattandosi della fattispecie di lieve entità dell'art. 73, comma 5, DPR 309/1990 (ipotesi autonoma di reato), il termine massimo di prescrizione (anni 7 e mesi 6) sarebbe già decorso dato che la consumazione si colloca tra giugno-luglio 2017. La Procura Generale ha chiesto l'annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che la valutazione delle attenuanti sia esercizio di discrezionalità del giudice del merito e che la Corte d'appello abbia motivato logicamente la mancata concessione (precedente specifico, assenza di resipiscenza, intensità e numero di contatti, importo rinvenuto). Sul secondo motivo la Corte ha confermato che l'art. 73, comma 5, DPR 309/1990 è un'ipotesi autonoma di reato con termine massimo di prescrizione pari a 7 anni e 6 mesi; ha individuato la data di consumazione nell'ultima cessione (17 luglio 2017) e ha considerato le sospensioni del termine di prescrizione risultanti dagli atti (due rinvii con verbalizzazione della sospensione per complessivi 215 giorni), per cui il termine massimo di prescrizione è da individuarsi nel 20 agosto 2025. Alla data della sentenza d'appello (23/05/2025) il termine non era ancora decorso; pertanto anche il secondo motivo è inammissibile. Ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e, in via equitativa, al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 81, comma finale c.p.

    Norma relativa alla continuazione o concorso di reati; citata in relazione alla contestazione complessiva dei fatti. Non oggetto di specifica applicativa nella motivazione oltre alla contestazione.

  • art. 73, comma 5, DPR 309/1990

    La fattispecie «di lieve entità» è configurata come ipotesi autonoma di reato (modifica introdotta dall'art. 2 del d.l. 146/2013 conv. in L. 10/2014); in ragione dei limiti edittali previsti per questa fattispecie il termine massimo di prescrizione è pari a 7 anni e 6 mesi. La consumazione si individua nell'ultimo atto (ultima cessione).

  • art. 606, lett. b) cod. proc. pen.

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione, richiamata per inquadrare i motivi dedotti (inosservanza o erronea applicazione di legge). La Corte ha ritenuto i motivi inammissibili secondo i criteri di questa norma.

  • art. 157 c.p.

    Disciplina della prescrizione: la Corte ha esaminato il termine prescrizionale in relazione ai limiti edittali dell'art. 73, comma 5, individuando il termine massimo di 7 anni e 6 mesi e calcolandone la decorrenza tenendo conto delle sospensioni intervenute.

  • art. 2, d.l. n. 146/2013 (conv. L. 10/2014)

    Ha riformulato l'art. 73, comma 5, DPR 309/1990 rendendo la fattispecie di lieve entità un'ipotesi autonoma di reato; questa qualificazione è determinante per il calcolo del termine prescrizionale.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede l'obbligo per il ricorrente di sostenere le spese del procedimento in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso; la Corte lo ha applicato condannando il ricorrente alle spese.

  • Sentenza Corte Costituzionale 13/06/2000 n. 186

    Richiamata per giustificare la misura equitativa del versamento alla Cassa delle Ammende e per escludere che il ricorso sia stato presentato in colpa grave; la Corte ha comunque disposto il versamento di Euro 3.000,00 in via equitativa.

Massime di principio

  • La valutazione delle circostanze attenuanti è rimessa, salvo vizio, alla discrezionalità del giudice di merito; la Corte di Cassazione verifica solo l'assenza di arbitrarietà o illogicità nella motivazione.
  • Per i reati previsti dall'art. 73, comma 5, DPR 309/1990 la giurisprudenza considera la fattispecie come reato autonomo: il termine di prescrizione va calcolato sui limiti edittali specifici (massimo 7 anni e 6 mesi).
  • La data di consumazione si individua nell'ultimo atto materiale (es. ultima cessione); pertanto è su tale data che si calcola l'inizio della prescrizione.
  • Le sospensioni del processo (rinvii con verbalizzazione della sospensione) interrompono o sospendono il decorso della prescrizione e devono essere computate nel calcolo del termine prescrizionale.
  • Il ricorrente che allega la prescrizione deve indicare e comprovare gli elementi che dimostrano l'effettiva estinzione per prescrizione (date, sospensioni, calcoli); se non lo fa la censura non supera l'esame di ammissibilità.
  • La Procura può chiedere l'annullamento senza rinvio se ritiene intervenuta la prescrizione; tuttavia la Corte verifica autonomamente la correttezza del calcolo prescrizionale.
  • In caso di inammissibilità del ricorso il ricorrente può essere condannato a rimborsare le spese processuali e, anche in assenza di colpa grave, può essere disposto un versamento equitativo alla Cassa delle Ammende.

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