Cassazione Civile, Sentenza n. 1030/2023 del 16/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il contribuente è proprietario di un appartamento a Genova. Con DOCFA del 25/09/2014 aveva richiesto la categoria A2 classe 6; l'Agenzia, con rettifica del 01/09/2015, ha classificato l'immobile A1 classe 4 e notificato avviso di accertamento. In primo grado l'immobile è stato attribuito ad A1 classe 1. L'Agenzia ha proposto appello; il contribuente appello incidentale. La CTR ha dichiarato inammissibile l'appello principale dell'Agenzia e ha accolto l'appello incidentale dichiarando l'immobile A2 classe 1. L'Agenzia ha impugnato in Cassazione con sei motivi (violazione dell'art.112 c.p.c. per ultrapetizione; violazione degli artt. 17 e 20 R.D. 652/1939 per mancato mutamento dello stato di fatto; violazioni connesse agli artt.57 D.lgs. 546/1992 e 342 c.p.c. per ammissione di nuova domanda in appello; vizio di motivazione ai sensi dello Statuto del contribuente art.7; tardività di produzioni ai sensi dell'art.23 D.lgs. 546/1992; illogicità della decisione). La CTR ha motivato l'accoglimento sulla valutazione delle caratteristiche attuali dell'immobile (non più rispondenti ai canoni di abitazione signorile) e ha ritenuto che la classe 1 fosse ormai situazione oggetto di giudicato interno.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto infondati e/o inammissibili tutti i sei motivi: il vizio di ultrapetizione è infondato perché la CTR ha semplicemente rilevato che la classe 1 era già divenuta giudicato per mancata impugnazione dall'Agenzia; non sussiste l'obbligo di una variazione materiale per valutare diverso classamento, essendo possibile la riclassificazione sulla base delle mutate caratteristiche e dei criteri di qualificazione; la presunta nuova domanda in appello non è tale e mancava specificità nelle censure; il difetto di motivazione dell'avviso non è stato il motivo decisivo dell'accoglimento e non è sindacabile nella forma proposta; la produzione tardiva di documenti non poteva sanare un eventuale difetto strutturale dell'avviso in sede d'appello; l'eccezione di "alogicità" è inammissibile in Cassazione salvo i limiti stretti dell'art.111 Cost. Il ricorso è pertanto rigettato e l'Agenzia è condannata al pagamento delle spese di giudizio di legittimità, liquidate in euro 7.600,00 per compensi.
Norme richiamate
Norma sui motivi di cassazione: l'Agenzia ha invocato varie letture dell'art.360 (n.3, n.4, ecc.), ma la Corte ha ritenuto che i motivi prospettati non rientrassero nei casi di annullamento per vizi di diritto o fossero inammissibili per mancata specificità.
Principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato: la Corte ha escluso la violazione perché la CTR non ha introdotto una decisione ultrà rispetto alle domande essendosi formato il giudicato interno sulla classe 1 per mancata impugnazione.
artt. 17 e 20 R.D. n. 652/1939
Norme catastali in tema di variazioni: la Corte ha ritenuto che non fosse necessario dimostrare una variazione materiale dello stato dell'immobile per ritenere diversa la qualificazione catastale, potendosi operare valutazioni sulla base delle mutate caratteristiche e criteri di qualificazione.
Regole sul procedimento in appello nel processo tributario: la Corte ha considerato che non è stata proposta in appello una domanda nuova inesaminabile, trattandosi di valutazione coerente con le posizioni già assunte e con la DOCFA originaria del contribuente.
Principi relativi agli effetti delle deduzioni e delle eccezioni: richiamato congiuntamente all'art.57 per contestare la presunta novità della domanda in appello; la Corte ha ritenuto la censura priva di specificità.
art. 7 Statuto del contribuente (L. n. 212/2000)
Obbligo di motivazione degli atti tributari: la Corte ha ritenuto che l'eventuale difetto di motivazione non sia stato determinante per l'accoglimento dell'appello incidentale e che la decisione di merito sia basata su valutazioni di fatto non sindacabili in Cassazione.
Regole sulla produzione di documenti e termini processuali: la Corte ha ricordato che, pur consentita la produzione in appello, non è ammesso che tale produzione emendi in giudizio un difetto sostanziale di motivazione dell'atto impugnato, data la natura impugnatoria del processo tributario.
art. 111 Cost.
Parametro costituzionale sul 'minimo della motivazione' delle decisioni giudiziarie: la Corte ha limitato il sindacato di legittimità sul motivo 'alogicità' al solo controllo che la motivazione rispetti il minimo costituzionale (assenza totale, motivazione meramente apparente, contraddizioni insanabili, o incomprensibilità).
Massime di principio
- Per censurare in cassazione la violazione dell'art.112 c.p.c. (ultrapetizione) è necessario dimostrare con precisione quali richieste sono state formulate dalle parti e in quale punto il giudice abbia deciso oltre tali richieste; non basta una generica deduzione.
- Se una parte non impugna in appello un determinato capo di sentenza, su quel punto si forma il giudicato interno e non può essere rimesso in discussione con motivi nuovi in cassazione.
- La revisione del classamento catastale può fondarsi non solo su variazioni fisiche dell'immobile ma anche su una diversa valutazione delle sue caratteristiche rispetto ai criteri di qualificazione predominanti; il giudice del merito valuta i fattori di fatto e la Cassazione non ricalibra il giudizio di fatto se motivato.
- Le doglianze sul difetto di motivazione dell'atto amministrativo (avviso di accertamento) possono avere rilievo, ma la loro emendazione in giudizio ha limiti nel processo tributario: non sempre è possibile sanare in sede di merito o in appello un vizio sostanziale dell'atto originario.
- La produzione tardiva di documenti è ammessa ma non consente di sanare vizi sostanziali dell'atto impugnato né di trasformare la natura dell'atto giudicato; l'utilizzabilità dei nuovi documenti dipende dalla rilevanza e dalla fase processuale.
- In Cassazione non è consentito un sindacato esteso di merito: la censura di 'alogicità' della motivazione è ammessa solo nei limiti stretti previsti dall'art.111 Cost. e non per ottenere una riconsiderazione dei fatti già valutati dal giudice di merito.
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