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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 1030/2023 del 16/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il contribuente è proprietario di un appartamento a Genova. Con DOCFA del 25/09/2014 aveva richiesto la categoria A2 classe 6; l'Agenzia, con rettifica del 01/09/2015, ha classificato l'immobile A1 classe 4 e notificato avviso di accertamento. In primo grado l'immobile è stato attribuito ad A1 classe 1. L'Agenzia ha proposto appello; il contribuente appello incidentale. La CTR ha dichiarato inammissibile l'appello principale dell'Agenzia e ha accolto l'appello incidentale dichiarando l'immobile A2 classe 1. L'Agenzia ha impugnato in Cassazione con sei motivi (violazione dell'art.112 c.p.c. per ultrapetizione; violazione degli artt. 17 e 20 R.D. 652/1939 per mancato mutamento dello stato di fatto; violazioni connesse agli artt.57 D.lgs. 546/1992 e 342 c.p.c. per ammissione di nuova domanda in appello; vizio di motivazione ai sensi dello Statuto del contribuente art.7; tardività di produzioni ai sensi dell'art.23 D.lgs. 546/1992; illogicità della decisione). La CTR ha motivato l'accoglimento sulla valutazione delle caratteristiche attuali dell'immobile (non più rispondenti ai canoni di abitazione signorile) e ha ritenuto che la classe 1 fosse ormai situazione oggetto di giudicato interno.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto infondati e/o inammissibili tutti i sei motivi: il vizio di ultrapetizione è infondato perché la CTR ha semplicemente rilevato che la classe 1 era già divenuta giudicato per mancata impugnazione dall'Agenzia; non sussiste l'obbligo di una variazione materiale per valutare diverso classamento, essendo possibile la riclassificazione sulla base delle mutate caratteristiche e dei criteri di qualificazione; la presunta nuova domanda in appello non è tale e mancava specificità nelle censure; il difetto di motivazione dell'avviso non è stato il motivo decisivo dell'accoglimento e non è sindacabile nella forma proposta; la produzione tardiva di documenti non poteva sanare un eventuale difetto strutturale dell'avviso in sede d'appello; l'eccezione di "alogicità" è inammissibile in Cassazione salvo i limiti stretti dell'art.111 Cost. Il ricorso è pertanto rigettato e l'Agenzia è condannata al pagamento delle spese di giudizio di legittimità, liquidate in euro 7.600,00 per compensi.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Norma sui motivi di cassazione: l'Agenzia ha invocato varie letture dell'art.360 (n.3, n.4, ecc.), ma la Corte ha ritenuto che i motivi prospettati non rientrassero nei casi di annullamento per vizi di diritto o fossero inammissibili per mancata specificità.

  • art. 112 c.p.c.

    Principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato: la Corte ha escluso la violazione perché la CTR non ha introdotto una decisione ultrà rispetto alle domande essendosi formato il giudicato interno sulla classe 1 per mancata impugnazione.

  • artt. 17 e 20 R.D. n. 652/1939

    Norme catastali in tema di variazioni: la Corte ha ritenuto che non fosse necessario dimostrare una variazione materiale dello stato dell'immobile per ritenere diversa la qualificazione catastale, potendosi operare valutazioni sulla base delle mutate caratteristiche e criteri di qualificazione.

  • art. 57 D.lgs. 546/1992

    Regole sul procedimento in appello nel processo tributario: la Corte ha considerato che non è stata proposta in appello una domanda nuova inesaminabile, trattandosi di valutazione coerente con le posizioni già assunte e con la DOCFA originaria del contribuente.

  • art. 342 c.p.c.

    Principi relativi agli effetti delle deduzioni e delle eccezioni: richiamato congiuntamente all'art.57 per contestare la presunta novità della domanda in appello; la Corte ha ritenuto la censura priva di specificità.

  • art. 7 Statuto del contribuente (L. n. 212/2000)

    Obbligo di motivazione degli atti tributari: la Corte ha ritenuto che l'eventuale difetto di motivazione non sia stato determinante per l'accoglimento dell'appello incidentale e che la decisione di merito sia basata su valutazioni di fatto non sindacabili in Cassazione.

  • art. 23 D.lgs. 546/1992

    Regole sulla produzione di documenti e termini processuali: la Corte ha ricordato che, pur consentita la produzione in appello, non è ammesso che tale produzione emendi in giudizio un difetto sostanziale di motivazione dell'atto impugnato, data la natura impugnatoria del processo tributario.

  • art. 111 Cost.

    Parametro costituzionale sul 'minimo della motivazione' delle decisioni giudiziarie: la Corte ha limitato il sindacato di legittimità sul motivo 'alogicità' al solo controllo che la motivazione rispetti il minimo costituzionale (assenza totale, motivazione meramente apparente, contraddizioni insanabili, o incomprensibilità).

Massime di principio

  • Per censurare in cassazione la violazione dell'art.112 c.p.c. (ultrapetizione) è necessario dimostrare con precisione quali richieste sono state formulate dalle parti e in quale punto il giudice abbia deciso oltre tali richieste; non basta una generica deduzione.
  • Se una parte non impugna in appello un determinato capo di sentenza, su quel punto si forma il giudicato interno e non può essere rimesso in discussione con motivi nuovi in cassazione.
  • La revisione del classamento catastale può fondarsi non solo su variazioni fisiche dell'immobile ma anche su una diversa valutazione delle sue caratteristiche rispetto ai criteri di qualificazione predominanti; il giudice del merito valuta i fattori di fatto e la Cassazione non ricalibra il giudizio di fatto se motivato.
  • Le doglianze sul difetto di motivazione dell'atto amministrativo (avviso di accertamento) possono avere rilievo, ma la loro emendazione in giudizio ha limiti nel processo tributario: non sempre è possibile sanare in sede di merito o in appello un vizio sostanziale dell'atto originario.
  • La produzione tardiva di documenti è ammessa ma non consente di sanare vizi sostanziali dell'atto impugnato né di trasformare la natura dell'atto giudicato; l'utilizzabilità dei nuovi documenti dipende dalla rilevanza e dalla fase processuale.
  • In Cassazione non è consentito un sindacato esteso di merito: la censura di 'alogicità' della motivazione è ammessa solo nei limiti stretti previsti dall'art.111 Cost. e non per ottenere una riconsiderazione dei fatti già valutati dal giudice di merito.

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