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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15097/2024 del 29/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Alcuni medici specializzati, tra cui gli eredi di un medico deceduto, avevano convenuto in giudizio lo Stato chiedendo l'accertamento del diritto a un'adeguata remunerazione per l'attività svolta durante il corso di specializzazione e la condanna al pagamento di una somma per ciascun anno di corso, oltre interessi e maggior danno, in subordine al risarcimento del danno da omesso o tardivo recepimento delle direttive comunitarie in materia di formazione specialistica dei medici. Il Tribunale di Roma aveva rigettato la domanda per prescrizione; in appello la Corte d'appello di Roma aveva dichiarato inammissibile l'appello con ordinanza ex art. 348-ter c.p.c. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto violazione di norme interne e unionali sul risarcimento del danno da inadempimento delle direttive CEE, sostenendo che il termine di prescrizione decennale dovesse decorrere solo dalla legge n. 183 del 2011, quando sarebbe cessata la perdurante incertezza interpretativa; hanno inoltre chiesto rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE sull'effettività della tutela prima della definizione di giurisdizione, natura dell'azione e legittimazione passiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto consolidato l'orientamento secondo cui il diritto al risarcimento del danno da tardiva attuazione delle direttive sulla specializzazione medica si prescrive in dieci anni decorrenti dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell'art. 11 della l. n. 370/1999, perché da quel momento gli interessati avevano ragionevole certezza della persistente inerzia dello Stato. Ha escluso che vi fosse una situazione di incertezza tale da incidere sulla decorrenza della prescrizione o da giustificare il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, rilevando che la questione di giurisdizione, la natura dell'azione e l'individuazione del soggetto obbligato non impedivano l'esercizio di atti interruttivi. Ha quindi condannato i ricorrenti, in solido, alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento di una somma per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., oltre all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360-bis c.p.c., n. 1

    il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la questione era già decisa in modo conforme dalla giurisprudenza consolidata della Corte.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    indica il rito camerale seguito in cassazione.

  • art. 267 TFUE

    la richiesta di rinvio pregiudiziale è stata ritenuta manifestamente infondata per assenza di dubbi interpretativi rilevanti.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    è stata ravvisata responsabilità aggravata per la proposizione di un ricorso su questione già pacificamente risolta.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    è stato disposto l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 11, l. 19 ottobre 1999, n. 370

    è individuato come momento dal quale decorre la prescrizione decennale della pretesa risarcitoria.

  • D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257, art. 6

    richiamato quale norma di recepimento tardivo e incompleto delle direttive sulla specializzazione medica.

  • artt. 2934, 2935 e 2938 c.c.

    invocati dai ricorrenti in tema di prescrizione, ma non ritenuti idonei a mutare il consolidato dies a quo.

  • art. 10 Cost.

    richiamato dai ricorrenti in chiave di conformità dell'ordinamento interno agli obblighi eurounitari.

  • art. 1 del Protocollo n. 1 alla CEDU

    invocato dai ricorrenti tra le norme sovranazionali asseritamente violate.

  • artt. 1, 10, 11 e 12 preleggi

    richiamati dai ricorrenti come parametri interpretativi dell'ordinamento interno.

  • Direttive CEE 75/362, 75/363 e 82/76

    costituiscono il fondamento della pretesa risarcitoria per omesso/tardivo recepimento.

  • Direttiva 93/16/CEE

    richiamata dai ricorrenti nel quadro normativo della formazione specialistica medica.

  • art. 5 TCEE

    richiamato dai ricorrenti come norma del Trattato CEE rilevante nel quadro del primato e dell'effettività del diritto UE.

  • art. 189 TCEE

    richiamato dai ricorrenti come base del vincolo derivante dalle direttive comunitarie.

  • art. 19, comma 1, seconda parte, TUE

    richiamato dai ricorrenti nel novero delle fonti dell'effettiva tutela giurisdizionale.

  • art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    invocato dai ricorrenti a sostegno del diritto a un rimedio giurisdizionale effettivo.

Massime di principio

  • Nei giudizi di risarcimento del danno da tardiva attuazione delle direttive sulla specializzazione medica, il termine di prescrizione decennale decorre dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della l. n. 370 del 1999, art. 11, perché da quel momento il danneggiato aveva contezza della persistente inadempienza dello Stato e della stabilizzazione della pretesa.
  • L'eventuale incertezza sulla giurisdizione, sulla natura dell'azione o sulla precisa individuazione del soggetto passivo non impedisce la decorrenza della prescrizione, poiché la prescrizione può essere interrotta anche con atti stragiudiziali e il danneggiato può attivarsi senza attendere la soluzione definitiva di tali profili.
  • La domanda di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia è infondata quando la questione di diritto dell'Unione è già stata chiarita dalla giurisprudenza unionale e nazionale, e non sussiste un dubbio interpretativo idoneo a incidere sull'effettività della tutela.
  • La pretesa risarcitoria dei medici specializzati va indirizzata allo Stato, mentre la chiamata di un diverso organo statale congiuntamente allo Stato non comporta, di per sé, un problema di instaurazione del rapporto processuale tale da bloccare la decorrenza della prescrizione.
  • La proposizione di un ricorso contro un orientamento di legittimità consolidato e univoco può integrare i presupposti della responsabilità aggravata per lite temeraria.
  • Se la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel senso dell'inammissibilità della tesi proposta, il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis c.p.c., n. 1.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniInadempimento
RamiProcesso civileObbligazioniSuccessioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneGiudicato

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