Cassazione Penale, Ordinanza n. 36396/2025 del 07/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui il G.i.p. del Tribunale di Bari, in data 2 aprile 2025, gli ha applicato ai sensi dell'art. 444 c.p.p. la pena di tre anni di reclusione e 4.000 euro di multa per i reati ascritti di minaccia aggravata, lesioni personali e violazione della disciplina sulle armi. Dal testo emerge che il ricorso articolava almeno due motivi: il primo denunciava la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.; il secondo lamentava un'erronea qualificazione giuridica del fatto. La Corte rileva però che il ricorso era proposto per ragioni diverse da quelle tassativamente consentite dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. nei giudizi di patteggiamento, e che le doglianze erano inammissibili perché non rientravano nei casi di violazione di legge deducibili in quel peculiare regime impugnatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, osservando che nel patteggiamento il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena è limitato alle sole ipotesi tassative previste dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. In particolare, il vizio relativo alla mancata verifica ex art. 129 c.p.p. non è deducibile, e l'erronea qualificazione giuridica del fatto è censurabile solo se si tratti di errore manifesto, cioè immediatamente percepibile e del tutto eccentrico rispetto al capo di imputazione. Poiché il ricorso non rispettava tali limiti e risultava aspecifico/non autosufficiente, è stato dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
consente l'applicazione della pena su richiesta delle parti; la sentenza è oggetto di impugnazione nei limiti speciali previsti per il patteggiamento.
limita in modo tassativo l'impugnabilità della sentenza di patteggiamento alle sole ipotesi di violazione di legge previste dalla norma; non consente di dedurre liberamente il vizio ex art. 129 c.p.p.
la mancata verifica delle cause di proscioglimento non integra, di regola, motivo deducibile con ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento, salvo i limiti tassativi del regime speciale.
base processuale per la declaratoria di inammissibilità del ricorso nella fattispecie esaminata.
artt. 612, comma secondo, 582-585 c.p.
indicati come reati oggetto dell'imputazione definita con patteggiamento.
artt. 2, 4 e 7 L. n. 895 del 1967
indicati come ulteriori disposizioni incriminatrici contestate nel procedimento definito con patteggiamento.
Massime di principio
- Nel procedimento definito con applicazione della pena su richiesta delle parti, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto nei casi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; le doglianze estranee a tale perimetro sono inammissibili.
- La deduzione della mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è, di per sé, motivo deducibile contro la sentenza di patteggiamento, poiché tale sentenza è sottratta al sindacato pieno sulla correttezza della decisione di merito.
- L'erronea qualificazione giuridica del fatto, nel patteggiamento, è censurabile solo quando l'errore sia manifesto, cioè immediatamente riconoscibile e privo di margini di opinabilità rispetto al capo di imputazione e alla motivazione della sentenza.
- Un ricorso che non spieghi in modo specifico e autosufficiente l'errore di diritto dedotto non supera il vaglio di ammissibilità nel giudizio di cassazione avverso la sentenza di patteggiamento.
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