Cassazione Civile, Ordinanza n. 05092/2023 del 17/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La Cassa aveva impugnato la decisione di merito che aveva accolto l'opposizione contro l'iscrizione d'ufficio alla Cassa per il periodo gennaio 2012-dicembre 2015. Secondo la Cassa, l'iscrizione all'albo dei dottori commercialisti e la titolarità di una partita IVA con codice ATECO riferibile ad attività professionale sarebbero state sufficienti a dimostrare i presupposti dell'obbligo di iscrizione e di contribuzione; inoltre, aveva dedotto che, comunque, doveva essere riconosciuto almeno il contributo integrativo di natura solidaristica. La Corte d'appello aveva invece ritenuto non provato che l'attività effettivamente svolta fosse quella tipica del commercialista, valorizzando il diverso codice ATECO e l'oggetto concreto dell'attività (consulenza imprenditoriale e amministrativo-gestionale, pianificazione aziendale), con esclusione di contabilità e consulenza fiscale. Con il primo motivo la ricorrente denunciava violazione dell'art. 2697 c.c. e delle norme statutarie e regolamentari della Cassa, invocando il principio di prossimità/circolarità della prova. Con il secondo motivo lamentava omessa pronuncia e violazione delle norme sul contributo integrativo, sostenendo che, anche senza iscrizione obbligatoria, la sola iscrizione all'albo avrebbe imposto il versamento del contributo solidaristico.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la censura non riguardava una vera violazione dell'art. 2697 c.c. (ossia l'erronea attribuzione dell'onere della prova), ma mirava a contestare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, non sindacabile in cassazione se non nei limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c. Ha inoltre osservato che la sentenza impugnata aveva fondato la decisione su un accertamento in fatto circa la non riconducibilità dell'attività svolta a quella del dottore commercialista, e che il principio di prossimità della prova non deroga alla regola generale dell'art. 2697 c.c. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato perché, esclusa in fatto la riconducibilità dell'attività a quella professionale tipica, veniva meno anche il presupposto per il contributo richiesto; la Corte ha chiarito che il principio invocato sulla debenza del contributo integrativo riguarda ipotesi diverse, nelle quali l'attività professionale tipica sussista ma non vi sia obbligo di iscrizione alla Cassa per ragioni diverse (ad esempio attività non continuativa o mancato raggiungimento di soglie reddituali).
Norme richiamate
La violazione di questa norma è configurabile solo se il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte sbagliata; non quando ci si limita a censurare la valutazione delle prove offerte in giudizio.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Consente di denunciare in cassazione la violazione di legge, ma non di trasformare in vizio di diritto una critica alla ricostruzione probatoria del giudice di merito.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È richiamato dalla ricorrente per l'omessa pronuncia sul motivo relativo al contributo integrativo.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
È il parametro rilevante per sindacare in cassazione l'accertamento di fatto, nei ristretti limiti del vizio motivazionale.
art. 22, comma 1, L. n. 21 del 1986
È richiamato come norma che disciplina i presupposti dell'obbligo di iscrizione alla Cassa dei dottori commercialisti.
art. 5, comma 1, Statuto della Cassa
È richiamato dalla ricorrente quale base statutaria dell'obbligo di iscrizione e contribuzione.
art. 3, comma 1, Regolamento della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti
È invocato dalla ricorrente a sostegno dei presupposti regolamentari dell'iscrizione.
art. 11, comma 1, L. n. 21 del 1986
È richiamato in relazione al preteso obbligo di versamento del contributo integrativo.
art. 9, comma 2, Statuto della Cassa
È richiamato a sostegno della pretesa contributiva della Cassa.
art. 9, comma 1, Regolamento della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti
È richiamato per fondare la debenza del contributo integrativo anche in assenza di iscrizione obbligatoria.
art. 11 l. n. 6 del 1981
La Corte lo menziona come disposizione relativa al contributo integrativo dovuto dal cliente del professionista, ma chiarisce che si tratta di un principio riferibile a fattispecie diverse.
artt. 2 l. n. 100 del 1963 e 22 l. n. 21 del 1986
Sono richiamati come norme che collegano l'obbligo di iscrizione alla Cassa all'esercizio della professione nei casi previsti.
art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/2002
Fondamento del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è deducibile in cassazione solo quando il giudice abbia invertito l'onere della prova; non quando la censura investe la mera valutazione o sufficienza del materiale probatorio.
- Il principio di vicinanza o prossimità della prova non deroga alla regola generale dell'art. 2697 c.c., ma opera solo come criterio interpretativo per individuare i fatti costitutivi e quelli impeditivi quando la disciplina sostanziale non li distingua in modo univoco.
- Quando il giudice di merito accerta in fatto che l'attività concretamente svolta non è riconducibile a quella professionale tipica, tale accertamento non è sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale oggi delimitato dall'art. 360, n. 5, c.p.c.
- Il contributo integrativo o solidaristico previsto per determinate professioni non può essere riconosciuto in via automatica sulla sola base dell'iscrizione all'albo se manca, in fatto, il presupposto dell'esercizio dell'attività professionale tipica cui il contributo si collega.
- La prova della riconducibilità dell'attività esercitata alla professione regolata grava sulla parte che pretende l'iscrizione obbligatoria e la correlata contribuzione.
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