Cassazione Penale, Ordinanza n. 37446/2025 del 17/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello per i minorenni, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva assolto l'imputato dal reato di cui all'art. 13, comma 6-bis, del d.l. n. 14/2017, confermando però la responsabilità per concorso in rapina e lesioni volontarie, con rideterminazione della pena. Il ricorso per cassazione, proposto dal difensore dell'imputato, deduceva un unico motivo di vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo della rapina: secondo la difesa non vi sarebbe stata prova che l'aggressione fosse stata preordinata alla sottrazione di beni alle vittime, trattandosi soltanto di una lite tra giovani.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura mirasse, in sostanza, a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio e una diversa ricostruzione dei fatti, operazione preclusa al giudice di legittimità quando la motivazione di merito sia esente da vizi logici o giuridici. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui, in tema di rapina, il dolo può essere integrato anche da dolo concomitante o sopravvenuto, non essendo necessario che la finalità di sottrazione sia preesistente al primo atto violento. La Corte ha poi osservato che la sentenza impugnata aveva valorizzato in modo puntuale le dichiarazioni dei testimoni e le immagini del sistema di videosorveglianza, che mostravano l'imputato come parte attiva e principale aggressore. Conseguenza: ricorso inammissibile, con condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; per la minore età dell'imputato, non è stata disposta la condanna alle spese processuali e sono state richiamate le prescrizioni di oscuramento dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.
Norme richiamate
art. 13, comma 6-bis, d.l. n. 14/2017
norma oggetto di assoluzione in appello con formula perché il fatto non sussiste; la Cassazione non la esamina nel merito perché il ricorso riguarda solo la rapina.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
consente il ricorso per cassazione per vizio di motivazione, ma non per sollecitare una rivalutazione del fatto e delle prove.
art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.
richiamato implicitamente dalla rapina come reato patrimoniale non autonomamente indicato nel testo; la pronuncia tratta il reato di rapina in concorso, senza specificare l'articolo.
la decisione riguarda il reato di rapina; la norma è il riferimento tipico della fattispecie, anche se nel testo non è espressamente citata.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito censurare la motivazione di merito quando il motivo di ricorso si risolva in una richiesta di nuova valutazione dei fatti e delle prove, estranea ai poteri della Corte di cassazione.
- La sussistenza dell'elemento soggettivo della rapina può essere desunta anche da un dolo concomitante o sopravvenuto: non è necessario che la volontà di sottrarre il bene sia preesistente al primo atto di violenza o minaccia.
- Quando la sentenza di merito abbia dato conto in modo puntuale degli elementi probatori, valorizzando testimonianze e riscontri oggettivi come videoregistrazioni, la censura di motivazione è inammissibile se mira solo a sostituire una diversa lettura del materiale istruttorio.
- La ricostruzione del ruolo attivo dell'imputato nella sequenza aggressiva può fondare il giudizio di responsabilità per rapina anche in presenza di una originaria lite tra giovani, se il giudice di merito spiega logicamente il passaggio dalla lite alla finalità di apprensione del bene.
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