Cassazione Civile, Ordinanza n. 23663/2025 del 21/08/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un lavoratore volta ad ottenere l'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, per il periodo novembre 2012 - novembre 2013, con mansioni di manovale e orario ordinario. La Corte d'appello aveva riformato la decisione di primo grado e accolto la domanda, valorizzando il compendio probatorio e ritenendo dimostrata la subordinazione in ragione della natura elementare ed esecutiva delle mansioni, della continuità della prestazione, della collaborazione e dell'inserimento nell'organizzazione aziendale. Il datore di lavoro ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando omesso esame di un fatto decisivo e violazione/falsa applicazione degli artt. 654 c.p.p. e 2 della l. n. 266 del 1991; ha sostenuto che la Corte territoriale avrebbe attribuito valore eccessivo alle deposizioni di testimoni già dipendenti del datore di lavoro e alle risultanze di un procedimento penale relativo ad altra persona, ritenendo anche che le somme corrisposte fossero solo rimborsi spese e non retribuzione. La Corte di cassazione ha però rilevato che tali doglianze miravano in realtà a una rivalutazione del merito e delle prove, preclusa in sede di legittimità; ha inoltre chiarito che la sentenza penale non era stata utilizzata come giudicato civile, ma solo come elemento di valutazione dell'attendibilità testimoniale. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure formalmente prospettate come violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo celassero, in realtà, una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio e dell'accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito. Ha quindi confermato la decisione della Corte d'appello che aveva accertato la subordinazione del rapporto di lavoro. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La Corte ha escluso che la sentenza penale richiamata potesse essere utilizzata come giudicato civile nel giudizio di merito; il richiamo alla norma è stato ritenuto non idoneo a scalfire l'accertamento di fatto compiuto dalla Corte territoriale.
art. 2 della legge n. 266 del 1991
La deduzione della sua violazione è stata ricondotta a una censura di merito sulla valutazione delle prove, non scrutinabile in cassazione nei termini prospettati.
Le spese di lite sono state regolate secondo il criterio della soccombenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115 del 2002
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228
Richiamato quale norma che ha introdotto il testo applicato dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato come terzo grado di merito per ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti già apprezzati dal giudice di merito.
- Le censure formalmente qualificate come violazione di legge o omesso esame di fatto sono inammissibili quando, nella sostanza, sollecitano una diversa lettura del materiale istruttorio.
- L'accertamento della subordinazione lavorativa può fondarsi su una valutazione complessiva di indici sintomatici, tra cui continuità della prestazione, collaborazione e inserimento nell'organizzazione aziendale; tale apprezzamento è tipicamente di merito e non è sindacabile in cassazione se congruamente motivato.
- La sentenza penale richiamata nel processo civile non assume automaticamente efficacia di giudicato civile nei confronti di soggetti diversi; può al più essere considerata come elemento di valutazione dell'attendibilità probatoria, nei limiti consentiti dal giudizio civile.
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