Cassazione Civile, Ordinanza n. 13439/2025 del 20/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dalla richiesta, da parte della segreteria del TAR, del pagamento di 650 euro a titolo di contributo unificato in relazione a motivi aggiunti proposti in un giudizio amministrativo già pendente. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva accolto l’appello della contribuente, ritenendo che i motivi aggiunti non avessero introdotto domande nuove ma solo ulteriori ragioni a sostegno di domande già proposte, sicché non era dovuto un ulteriore contributo unificato. I ricorrenti per cassazione hanno dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 13, commi 6-bis e 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002 e dei principi sulla struttura del processo amministrativo e sul rapporto tra ricorso principale e motivi aggiunti. Hanno sostenuto che i motivi aggiunti avessero invece impugnato un diverso provvedimento, autonomamente lesivo, ampliando considerevolmente il thema decidendum, e che quindi il contributo fosse dovuto. La resistente ha depositato controricorso. La Corte ha però rilevato, in via preliminare, la carenza di legittimazione del Ministero dell’economia e delle finanze a proporre l’impugnazione, poiché la legittimazione spetta alla cancelleria o segreteria dell’ufficio giudiziario che ha emesso l’invito al pagamento. Nel merito, la Corte ha osservato che la doglianza dei ricorrenti, formalmente incardinata sul n. 3 dell’art. 360 c.p.c., in realtà contestava l’accertamento fattuale del giudice di merito sulla sovrapponibilità o meno tra ricorso principale e motivi aggiunti, tentando di ribaltare l’interpretazione delle domande e la ricostruzione del contenuto degli atti impugnati; tale censura non è scrutinabile come violazione di legge, ma solo eventualmente nei limiti del vizio di motivazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato, da un lato, che il Ministero dell’economia e delle finanze non era legittimato a proporre l’impugnazione; dall’altro, che il motivo dedotto sotto il profilo della violazione di legge mirava in realtà a contestare un apprezzamento di fatto del giudice di merito sulla natura dei motivi aggiunti e sulla loro eventuale idoneità ad ampliare l’oggetto della controversia. Poiché tale accertamento non è censurabile con il solo vizio di violazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c., la doglianza è stata reputata inammissibile. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste solidalmente a carico dei ricorrenti, con attribuzione al difensore della resistente.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La censura per violazione di legge non può essere usata per contestare l’accertamento fattuale del giudice di merito sulla sovrapponibilità tra ricorso principale e motivi aggiunti.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
L’eventuale contestazione dell’apprezzamento di fatto del giudice di merito potrebbe essere scrutinata solo nei limiti del vizio di motivazione, non con il n. 3.
art. 13, commi 6-bis e 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002
Il contributo unificato è dovuto per i motivi aggiunti che introducono domande nuove e determinano un considerevole ampliamento dell’oggetto della controversia.
I motivi aggiunti possono essere propri, se aggiungono nuove ragioni a sostegno delle domande già proposte, oppure impropri, se introducono domande nuove connesse a quelle già proposte.
La legittimazione a impugnare l’invito al pagamento spetta alla cancelleria o segreteria dell’ufficio giudiziario che lo ha emesso.
Le spese sono state poste a carico solidale dei ricorrenti, in considerazione del loro interesse comune alla causa.
Massime di principio
- Ai fini del contributo unificato nei giudizi amministrativi, non conta la mera etichetta dei motivi aggiunti, ma occorre verificare se essi introducano domande nuove o comunque determinino un considerevole ampliamento dell’oggetto della controversia.
- La distinzione tra motivi aggiunti "propri" e "impropri" non è decisiva in sé: il criterio sostanziale è quello dell’ampliamento effettivo del thema decidendum e della presenza o meno di un rapporto di pregiudizialità-dipendenza con l’atto originario.
- La valutazione sulla sovrapponibilità degli atti impugnati e sulla reale estensione dell’oggetto del giudizio è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito; non può essere rovesciato in cassazione sotto la veste della violazione di legge.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando la censura, pur formalmente prospettata come violazione di legge, mira in concreto a contestare l’interpretazione delle domande e la ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di merito.
- In tema di invito al pagamento del contributo unificato, la legittimazione processuale all’impugnazione appartiene all’ufficio giudiziario che ha emesso l’invito, non al Ministero dell’economia e delle finanze se non parte del giudizio di merito.
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