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Cassazione Penale, Ordinanza n. 40505/2025 del 16/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza riguarda una condanna confermata in appello per guida in stato di ebbrezza, con contestazione della circostanza aggravante dell'aver provocato un incidente stradale. L'imputata, ricorrendo per cassazione tramite difensore, ha dedotto: 1) errata applicazione dell'art. 186, comma 2-bis, d.lgs. 285/1992, sostenendo che l'aggravante fosse stata ritenuta solo in base a danni compatibili tra il veicolo e un quadro elettrico, senza una richiesta risarcitoria del proprietario; 2) vizio di motivazione sul diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; 3) vizio di motivazione sulla mancata rideterminazione del trattamento sanzionatorio richiesta in appello. La Corte di appello aveva già confermato la decisione di primo grado, valorizzando l'accertamento che il veicolo della ricorrente aveva impattato contro un quadro di derivazione della rete elettrica e che ciò integrava un incidente stradale, oltre a escludere la particolare tenuità per la dinamica del fatto, l'orario notturno e un precedente specifico.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che tutti i motivi fossero sostanzialmente riproduttivi di censure già esaminate e disattese in modo corretto e non illogico dai giudici di merito. Quanto all'aggravante dell'incidente stradale, ha ribadito che nella nozione di incidente rientra anche l'urto contro un ostacolo, in quanto qualsiasi turbativa del traffico potenzialmente idonea a determinare danni e indicativa del pericolo derivante dalla guida in stato di ebbrezza. Sul diniego dell'art. 131-bis c.p. ha ritenuto la motivazione immune da manifesta illogicità perché fondata su elementi ritenuti rilevanti, e sul trattamento sanzionatorio ha osservato che la determinazione della pena è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e non è censurabile in cassazione se sorretta da motivazione sufficiente. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 186, comma 1, d.lgs. 285/1992

    Norma incriminatrice della guida in stato di ebbrezza richiamata quale base della condanna confermata.

  • art. 186, comma 2, lett. b), d.lgs. 285/1992

    Individua la fascia di tasso alcolemico rilevante ai fini della responsabilità per guida in stato di ebbrezza.

  • art. 186, comma 2-bis, d.lgs. 285/1992

    La nozione di incidente stradale va letta in senso ampio e comprende anche l'urto contro un ostacolo; l'aggravante ricorre quando la condotta abbia provocato una turbativa del traffico potenzialmente idonea a determinare danni.

  • art. 186, comma 2-sexies, d.lgs. 285/1992

    Ulteriore previsione sanzionatoria richiamata nel capo di imputazione confermato.

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto può essere negata con motivazione che valorizzi elementi ritenuti rilevanti ai sensi dell'art. 133 c.p., senza necessità di esaminare tutti i parametri normativi.

  • art. 133, comma 1, c.p.

    I criteri di commisurazione della pena sono il parametro cui ancorare il giudizio sulla tenuità dell'offesa.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione sono inammissibili le censure meramente riproduttive di questioni già dedotte e puntualmente esaminate e disattese dal giudice di merito, quando la motivazione della decisione impugnata sia giuridicamente corretta e non illogica.
  • Ai fini dell'aggravante della guida in stato di ebbrezza per aver provocato un incidente stradale, la nozione di incidente comprende anche l'urto del veicolo contro un ostacolo, purché vi sia una turbativa del traffico potenzialmente idonea a determinare danni.
  • Il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è legittimo se il giudice valorizza alcuni elementi rilevanti ex art. 133 c.p. e offre una motivazione non manifestamente illogica; non è necessaria la disamina di tutti i criteri astrattamente pertinenti.
  • La determinazione del trattamento sanzionatorio rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione quando sia sorretta da motivazione sufficiente e non illogica.

Come è indicizzato

MaterieGuida in stato di ebbrezzaCause di non punibilitàPena e commisurazioneImpugnazioni
RamiReati stradaliParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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