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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01416/2024 del 15/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

La parte ricorrente ha chiesto la revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c. della precedente sentenza della Corte di cassazione che aveva respinto il suo ricorso contro la decisione di merito sull'impugnazione di varie delibere condominiali. La controversia originaria riguardava la richiesta di dichiarare la nullità o l'annullamento di delibere adottate tra il 1998 e il 2011, con le quali l'assemblea aveva approvato rendiconti e riparti delle spese di riscaldamento e delle spese ordinarie e straordinarie. La ricorrente sosteneva che le spese di riscaldamento erano state ripartite in modo illegittimo sulla base di un numero di millesimi superiore a mille, con violazione dei criteri legali o convenzionali di riparto. Nel giudizio di revocazione ha dedotto un errore di fatto della Cassazione, assumendo che la Corte avesse erroneamente ritenuto che il criterio difforme fosse stato applicato solo di volta in volta e non anche in modo vincolante per il futuro; secondo la ricorrente, invece, quel criterio sarebbe stato adottato stabilmente dal 2005 al 2010, determinando la nullità radicale delle delibere.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che la censura non integrasse un errore di fatto revocatorio, perché mirava in realtà a contestare la valutazione e l'interpretazione delle risultanze processuali compiuta nella precedente sentenza. Inoltre, il profilo dedotto dalla ricorrente sulla volontà dell'assemblea di modificare anche per il futuro i criteri di riparto era già stato oggetto di controversia e di decisione, sicché restava estraneo al perimetro dell'errore revocatorio. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancata costituzione del condominio intimato; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    revocazione per errore di fatto

    La revocazione è ammessa solo per un errore di percezione o una svista materiale che abbia indotto il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto incontestabilmente escluso o accertato, e non per contestare valutazioni o interpretazioni del materiale processuale.

  • art. 1137 c.c.

    È richiamato quale termine per l'impugnazione delle delibere condominiali; la tardività dell'impugnazione era stata già affermata nei gradi di merito.

  • art. 1136 c.c.

    È menzionato nel passaggio relativo al termine di impugnazione delle delibere annullabili e al regime delle approvazioni di spesa.

  • art. 375, secondo comma, c.p.c.

    Norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma processuale richiamata per la trattazione camerale e per il deposito di memoria.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    In caso di inammissibilità del ricorso va dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17

    Richiamata quale norma che ha introdotto il testo dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • L'errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. presuppone una falsa percezione di un fatto processualmente incontestabile; non è configurabile quando la censura mira a rimettere in discussione l'apprezzamento delle risultanze di causa o l'interpretazione del contenuto degli atti.
  • Non può parlarsi di errore revocatorio se il fatto asseritamente erroneamente percepito era già oggetto di discussione tra le parti e costituisce un punto su cui il giudice si è pronunciato.
  • Le delibere condominiali che si limitino ad applicare, per singole annualità o singole spese, un criterio di riparto errato sono, in linea di principio, annullabili e devono essere impugnate nei termini di legge; la nullità richiede invece una modifica consapevole e vincolante dei criteri di riparto o un vizio che incida sulla stessa attribuzione del potere deliberativo.
  • La mera reiterazione nel tempo di un criterio di riparto non conforme non basta, di per sé, a trasformare automaticamente il vizio in nullità, se non risulta che l'assemblea abbia inteso adottare un criterio generale e stabile per il futuro.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniImpugnazione delibere condominiali
RamiProcesso civileCondominio
SottomaterieRicorso per cassazioneAnnullamento e nullità delle delibere assembleari condominiali
IstitutiOnere della provaNullitàDecadenzaGiudicato

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