Cassazione Civile, Ordinanza n. 10634/2023 del 20/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall'illecita apprensione, da parte di un Comune, di un fondo di proprietà privata inserito in un piano per l'edilizia economica e popolare, con successiva occupazione legittima del bene. Dopo una precedente cassazione con rinvio, la Corte d'appello ha rideterminato: a) il risarcimento dovuto per l'acquisto/trasformazione irreversibile del fondo; b) l'indennità dovuta per l'occupazione legittima. Il Comune ha ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, l'omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., assumendo che la Corte territoriale avesse aderito supinamente alla CTU senza considerare le osservazioni critiche svolte sulla stima del bene e il richiamo ad altre vicende giudiziarie. Con il secondo motivo ha denunciato la nullità della sentenza e la violazione dei criteri elaborati dalle Sezioni Unite n. 1712/1995 in tema di risarcimento del danno da occupazione illegittima, sostenendo che gli interessi dovessero essere calcolati sulla somma capitale annualmente rivalutata e non solo sulla somma finale rivalutata. I proprietari hanno proposto ricorso incidentale: con il primo motivo hanno contestato, ai sensi degli artt. 1223 e 1499 c.c., la medesima modalità di liquidazione del danno, perché avrebbe escluso gli interessi compensativi dovuti quale componente del risarcimento del danno da ritardo; con il secondo motivo hanno censurato la liquidazione dell'indennità di occupazione legittima perché gli interessi sarebbero stati computati in modo difforme dal criterio di rivalutazione annuale; con il terzo motivo hanno dedotto omessa pronuncia sulla decorrenza degli ulteriori interessi dalla decisione al saldo.
La decisione
La Corte ha respinto il primo motivo del ricorso principale del Comune; ha accolto il secondo motivo del ricorso principale e il primo e il secondo motivo del ricorso incidentale dei proprietari; ha dichiarato assorbito il terzo motivo del ricorso incidentale. Ha quindi cassato la sentenza impugnata nei limiti dei motivi accolti e ha rinviato alla Corte d'Appello di Bari, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto errata la liquidazione del risarcimento del danno da occupazione/acquisizione illegittima perché non conforme al criterio secondo cui il debito di valore va prima rivalutato anno per anno e poi gravato dagli interessi compensativi sulla somma via via rivalutata, fino alla decisione; inoltre ha ritenuto errata la liquidazione dell'indennità di occupazione legittima perché gli interessi su tale indennità decorrono dalla scadenza di ciascuna annualità e vanno calcolati su ciascuna annualità rivalutata.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
il vizio denunciabile riguarda l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e oggetto di discussione tra le parti; non comprende le mere argomentazioni difensive o le critiche alla CTU
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
può essere invocato per nullità della sentenza in caso di violazione delle regole di liquidazione del danno e dei criteri di diritto applicabili
richiamato per escludere la sussistenza di un giudicato impeditivo, poiché la cassazione della precedente pronuncia aveva travolto anche le statuizioni conseguenziali
richiamato in relazione alla pretesa esistenza di un giudicato sostanziale, ritenuto insussistente
richiamati dai ricorrenti incidentali per sostenere che il risarcimento e l'indennità dovessero comprendere gli interessi compensativi e la corretta compensazione del pregiudizio da ritardo e da mancato godimento
richiamato per la censura di omessa pronuncia sulle modalità di calcolo degli ulteriori interessi dopo la decisione
richiamato per affermare la decorrenza degli interessi legali sulle somme liquide ed esigibili dopo la conversione dell'obbligazione di valore in obbligazione di valuta
richiamato in tema di interessi dovuti a titolo di compensazione del mancato godimento del bene e come parametro per l'indennità di occupazione legittima
art. 54, comma 1, lett. b), d.l. 22 giugno 2012, n. 83 conv. in l. 7 agosto 2012, n. 134
ha riformulato il vizio di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c., restringendolo all'omesso esame di fatti storici decisivi
non citato espressamente nel testo come norma autonoma, ma il richiamo alla motivazione della sentenza attiene all'esigenza di dare conto delle ragioni della decisione
Massime di principio
- Ai fini del ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5 c.p.c., non basta denunciare che il giudice abbia aderito alla CTU senza rispondere alle critiche di parte: occorre indicare un preciso fatto storico, decisivo e discusso, che sia stato completamente omesso nella motivazione.
- Nel risarcimento del danno da occupazione/acquisizione illegittima di un bene privato da parte della pubblica amministrazione, il credito ha natura di debito di valore: il bene va stimato all'epoca del fatto e la somma va poi rivalutata annualmente fino alla decisione, con aggiunta degli interessi compensativi sulla somma via via rivalutata.
- Una volta liquidato il danno da fatto illecito all'attualità, l'obbligazione di valore si converte in obbligazione di valuta e sulla somma finale decorrono i normali interessi legali fino al saldo.
- Gli interessi compensativi non sono accessori eventuali, ma componente del ristoro del danno da ritardo: la loro omissione altera l'integrale reintegrazione del pregiudizio subito.
- L'indennità di occupazione legittima va calcolata come ristoro del mancato godimento del bene e dei frutti non percepiti; gli interessi su tale indennità decorrono dalla scadenza di ciascuna annualità e devono essere commisurati sulle singole annualità rivalutate.
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