Cassazione Civile, Ordinanza n. 21842/2026 del 26/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di più delibere assembleari condominiali adottate tra il 2001 e il 2002. In primo grado il Tribunale aveva accolto solo in parte le domande, dichiarando la nullità di una delibera; in appello le ulteriori censure erano state respinte. In cassazione il ricorrente ha dedotto tre motivi: (1) omesso esame o nullità della sentenza d'appello per non avere considerato l'effetto di altre decisioni e di un'ordinanza rese in giudizi collegati, che secondo il ricorrente avrebbero inciso sulla validità delle delibere impugnate, anche in relazione a nuove tabelle millesimali e a precedenti annullamenti di atti connessi ai lavori condominiali; (2) omesso esame o nullità per non avere ritenuto viziate le delibere del 27/6/2001, del 6/3/2002 e del 29/4/2002 per omessa convocazione di un condomino, per l'asserita erronea esclusione della sua qualità di condomino e per la mancanza delle tabelle millesimali; (3) violazione di legge in relazione agli artt. 1118, comma 1, e 1120, ultimo comma, c.c., per non avere la corte territoriale considerato illegittime le delibere che approvavano il posizionamento di tubazioni idrico-fognarie sulle pareti dello stabile, ritenute lesive del decoro architettonico e assunte in assenza di disegni esecutivi dell'impianto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo, rilevando che il richiamo a precedenti decisioni e a un'ordinanza resa in altro giudizio non era sufficientemente specifico, che non era stato dedotto un giudicato esterno tempestivamente fatto valere nel merito e che, comunque, il mancato rilievo d'ufficio del giudicato esterno sarebbe semmai deducibile con revocazione; inoltre ha ricordato che l'efficacia del giudicato di annullamento di una delibera condominiale è solo negativa e che la censura era comunque ostacolata dalla doppia conforme. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, affermando che la mancata convocazione del condomino integra motivo di annullabilità azionabile solo dal pretermesso, con prova della mancata convocazione, e che la mancanza delle tabelle millesimali non determina automaticamente l'invalidità delle deliberazioni, gravando sul condomino l'onere di provare la mancanza dei quorum previsti dall'art. 1136 c.c. Ha infine respinto il terzo motivo, osservando che la valutazione circa l'incidenza dell'opera sul decoro architettonico appartiene al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se congruamente motivata; nel caso concreto, la motivazione d'appello era stata ritenuta adeguata perché aveva valorizzato la minima incidenza delle tubazioni sulla facciata e sull'area interessata dai lavori. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
la censura per omesso esame di un fatto decisivo è stata ritenuta inammissibile o infondata nei limiti in cui pretendeva un riesame del merito o incontrava il limite della doppia conforme.
invocato per nullità della sentenza, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile o infondato per difetto di specificità e per impropria deduzione del giudicato esterno.
il mancato rilievo d'ufficio del giudicato esterno nel giudizio definito con la sentenza impugnata è stato indicato come ipotesi di revocazione, non come motivo di ricorso per cassazione.
richiamato per escludere la deducibilità del vizio di omesso esame del fatto decisivo in presenza di doppia conforme, ratione temporis applicabile.
art. 66, comma 3, disp. att. c.c.
la Corte ha precisato che, ratione temporis, non era applicabile la formulazione successiva alla riforma del 2012.
richiamato per affermare che chi impugna una delibera deducendo carenza di maggioranza deve provare la mancanza dei quorum prescritti.
invocato dal ricorrente in relazione ai diritti del condomino, ma la censura è stata respinta perché non idonea a sovvertire la valutazione di merito sul decoro architettonico.
la Corte ha ribadito che spetta al giudice di merito valutare in concreto se l'opera costituisca innovazione vietata per lesione del decoro architettonico.
art. 13 co. 1-quater d.p.r. n. 115 del 2002
la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo pari al contributo unificato.
art. 13 co. 1-bis d.p.r. n. 115 del 2002
richiamato come base del contributo unificato ulteriore dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- L'omesso rilievo del giudicato esterno nel giudizio di merito non è di regola deducibile come motivo di ricorso per cassazione, ma può rilevare, se del caso, quale vizio denunciabile tramite revocazione; in cassazione, inoltre, la denuncia di violazione del giudicato richiede specifica indicazione del contrasto tra la decisione impugnata e la precedente res iudicata.
- Il giudicato di annullamento di una delibera condominiale ha efficacia essenzialmente negativa: impedisce la reiterazione dello stesso atto viziato, ma non produce automaticamente effetti sostitutivi o ampliativi nei giudizi successivi.
- La mancata convocazione di un condomino determina annullabilità della delibera, ma la relativa impugnazione spetta al condomino pretermesso, che deve allegare e provare la mancata convocazione.
- Quando si deduce l'invalidità di una delibera per difetto di maggioranza, l'onere di provare la carenza dei quorum stabiliti dall'art. 1136 c.c. grava su chi impugna.
- L'assenza di tabelle millesimali non comporta di per sé la nullità o l'automatica invalidità delle deliberazioni condominiali, poiché tali tabelle hanno funzione agevolativa della gestione e del riparto, ma non condizionano in modo assoluto la validità delle decisioni assembleari.
- La valutazione circa la lesione del decoro architettonico da parte di un'opera deliberata in condominio è riservata al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua.
- In presenza di doppia conforme, il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo incontra il limite previsto dall'art. 348 ter, comma 4, c.p.c.
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