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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22203/2022 del 08/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per ingiuria aggravata (aver bloccato e costretto a ricevere un bacio un sottoposto, con aggravante di grado e territorio estero). Deduceva: (i) la mancata condizione di procedibilità ex art. 260 cod. pen. mil. pace, sostenendo che la richiesta di procedimento era stata esercitata dal comandante della Task Force Arena mentre la competenza sarebbe spettata al comandante dell'ente di provenienza (direttore del Policlinico militare 'Celio') o, in subordine, al comandante di TAAC West o al comandante della Forward Support Base; (ii) violazione degli artt. 47 cod. pen. e 226 cod. pen. mil. pace e carenza di motivazione, per non avere considerato un errore sul fatto dell'imputato (egli avrebbe creduto che il comportamento fosse gradito e lo avrebbe capito solo dopo).

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Sul profilo procedurale ha ritenuto corretta l'individuazione del 'comandante di corpo' come soggetto che concretamente esercita la potestà organizzativa e disciplinare sull'articolazione dove il militare presta servizio; dunque, per il militare in missione, la funzione spettava al comandante della Task Force Arena (col. Cavaliere), come confermato da documentazione ufficiale, e non al direttore del Policlinico 'Celio'. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto che la sentenza di merito avesse adeguatamente motivato la decisione sulla base di elementi probatori (messaggi e condotte ripetute) indicativi di un comportamento insistente e non gradito; la censura era in sostanza una rivalutazione di merito non consentita in Cassazione. Ricorso rigettato; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 260 cod. pen. mil. pace (richiesta di procedimento)

    La norma richiede che per taluni reati (reclusione militare non superiore a sei mesi) il procedimento sia iniziato a richiesta del 'comandante del corpo' dal quale dipende il militare; la Corte interpreta 'comandante del corpo' come il soggetto che esercita concretamente la potestà organizzativa e disciplinare sull'articolazione in cui il militare presta servizio, anche se temporaneamente aggregato

  • art. 226 cod. pen. mil. pace (ingiuria)

    Norma sostanziale del reato contestato; la Corte conferma che il fatto integra ingiuria aggravata alla luce degli elementi fattuali accertati

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla richiesta di procedimento; la Corte esamina la questione in combinato con l'art. 260 cod. pen. mil. pace

  • art. 47 cod. pen.

    Richiamato in relazione alla possibile applicazione dell'errore sul fatto; la Corte ritiene che la fattispecie e gli elementi probatori non fondino la sussistenza dell'errore invocato

  • art. 606, comma 1, lett. b), c), e) cod. proc. pen.

    Norme sul motivo di ricorso per cassazione usate per inquadrare i vizi denunciati (inosservanza di norme di diritto, vizio di motivazione, ecc.); la Corte esamina e respinge le censure in tali termini

  • art. 726 d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 (Testo unico ordinamento militare)

    Usato per definire il concetto di 'comandante di corpo' come soggetto responsabile della disciplina, organizzazione, impiego e benessere del personale nell'articolazione dove presta servizio il militare; supporta l'individuazione funzionale della competenza per la richiesta di procedimento

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato limitatamente ai limiti della motivazione della decisione di cassazione (motivazione ex art. 173 disp. att.)

  • art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137

    Richiama la requisitoria scritta del Pubblico ministero presentata ai sensi della disposizione; prova procedurale presente negli atti

Massime di principio

  • Per la richiesta di procedimento ex art. 260 cod. pen. mil. pace conta la competenza del comandante che concretamente esercita la potestà organizzativa e disciplinare sull'articolazione dove il militare presta servizio, anche se il militare resta organicamente inquadrato in altro ente
  • La temporanea aggregazione o distaccamento non trasferisce automaticamente la competenza disciplinare e di avvio del procedimento solo al luogo di provenienza: la valutazione si fa in base alla concreta articolazione gerarchica e alle funzioni esercitate localmente
  • La documentazione ufficiale sulla catena di comando (atti o note gerarchiche) ha valore decisivo per stabilire quale sia il 'comandante di corpo' competente ai fini della condizione di procedibilità
  • La Cassazione non procede a una rinnovata valutazione del merito dei fatti: le doglianze che richiedono rivalutazione probatoria sono inammissibili se i giudici di merito hanno motivato in modo congruo
  • La difesa dell'errore sul fatto trova limiti quando emergono elementi probatori (comunicazioni, messaggi, condotte ripetute) che indicano la consapevolezza o l'insistenza dell'agente rispetto all'inopportunità e alla non accettazione del comportamento da parte della vittima

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