Cassazione Penale, Ordinanza n. 22502/2025 del 16/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado, deducendo con un solo motivo la carenza di motivazione sulla mancata riduzione della pena. In sostanza, contestava la determinazione del trattamento sanzionatorio, sostenendo che il giudice di appello non avesse adeguatamente spiegato perché non fosse stata disposta una diminuzione della pena inflitta. La sentenza impugnata riguardava i reati di evasione e di detenzione di stupefacenti a fini di spaccio in lieve entità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la decisione impugnata fosse sorretta da motivazione congrua e conforme alla legge quanto alla determinazione della pena. Ha richiamato il principio secondo cui una motivazione specifica e dettagliata sui criteri di commisurazione è necessaria solo quando la pena sia prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media; quando invece la sanzione è irrogata in misura media o prossima al minimo edittale, la scelta è riservata al giudice di merito e non richiede un apparato argomentativo particolarmente esteso. Conseguentemente, all'inammissibilità è seguita la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma richiamata come titolo di reato contestato; la sentenza non affronta il merito della fattispecie, ma solo la conferma della condanna già pronunciata.
art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma richiamata come titolo di reato contestato; il giudizio di legittimità non incide sulla sua configurazione, ma solo sulla motivazione relativa al trattamento sanzionatorio.
È il parametro di riferimento per la commisurazione della pena; la Corte ribadisce che la scelta del giudice di merito, se la pena è media o prossima al minimo edittale, non è sindacabile in cassazione nei termini invocati dal ricorrente.
È richiamato implicitamente nel dispositivo sulle conseguenze dell'inammissibilità, in base al quale seguono spese processuali e somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Richiamata per escludere ragioni di esonero dal pagamento della somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In tema di ricorso per cassazione avverso la sola determinazione della pena, la censura di difetto di motivazione è infondata quando la sanzione sia stata irrogata in misura media o prossima al minimo edittale e il giudice di merito abbia espresso una motivazione congrua, anche sintetica, sulla commisurazione.
- Una motivazione specifica e analitica sui criteri di quantificazione della pena è richiesta soltanto se il trattamento sanzionatorio si colloca in prossimità del massimo edittale o comunque al di sopra della media; negli altri casi la scelta rientra nella discrezionalità del giudice di merito.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta, salvo ragioni di esonero, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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