Parere n. 1022/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario, proposto da Loredana Bevilacqua;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione della nota direttoriale prot. n. 5485 del 19 marzo, del D.M. n. 249 del 10 settembre 2010 e del D.M. n. 42 dell’8 aprile 2009
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
La ricorrente ha chiesto l’annullamento, previa sospensione, di atti riguardanti la formazione iniziale degli insegnanti e l’integrazione e l’aggiornamento delle graduatorie a esaurimento. Il D.M. n. 249 del 2010 è stato contestato per l’introduzione del tirocinio formativo attivo, ritenuta lesiva delle posizioni di coloro che avevano già conseguito titoli riconosciuti validi per l’insegnamento. Il D.M. n. 42 del 2009 è stato censurato nella parte in cui consentiva l’inserimento in coda nelle graduatorie di altre province, con possibile incidenza sul posizionamento degli aspiranti. L’amministrazione aveva eccepito la parziale tardività del ricorso e la mancata notifica ad almeno un controinteressato, chiedendo comunque il rigetto nel merito. La questione decisiva esaminata dalla Sezione ha riguardato la sussistenza dell’interesse a ricorrere contro atti generali e regolamentari, in assenza della prova della presentazione della domanda di inserimento o conferma in graduatoria e dell’impugnazione di un concreto provvedimento applicativo lesivo.
Il parere
La Sezione ha espresso parere definitivo nel senso dell’inammissibilità del ricorso. I decreti impugnati sono stati qualificati come atti generali che disciplinano la formazione iniziale degli insegnanti e le procedure di aggiornamento e inserimento nelle graduatorie a esaurimento. Secondo la regola generale richiamata, gli atti generali sono direttamente impugnabili soltanto quando producono una lesione immediata; quando la lesione è eventuale o dipende da successive operazioni applicative, l’interesse a ricorrere sorge soltanto con l’adozione dell’atto applicativo concretamente lesivo. In particolare, le contestazioni della ricorrente riguardavano l’attribuzione del punteggio e il possibile deterioramento del posizionamento in graduatoria, la cui effettiva incidenza poteva essere verificata solo dopo la valutazione dei titoli propri e degli altri aspiranti. Non risultava, tuttavia, che la ricorrente avesse presentato domanda di inserimento o conferma in graduatoria, né che fosse stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di collocamento deteriore, a sua volta impugnato. È stata quindi ritenuta insussistente la necessaria lesione concreta e attuale e, conseguentemente, l’interesse a ricorrere. La Sezione ha inoltre rilevato che il D.M. n. 42 del 2009 era già stato annullato in parte qua in esecuzione del precedente parere dell’11 maggio 2011, reso sul ricorso n. 426/2010, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 41 del 2011.
Osservazioni
Interesse a ricorrere contro atti generali
Gli atti regolamentari e generali sono direttamente impugnabili quando contengono disposizioni immediatamente lesive delle posizioni soggettive; negli altri casi l’interesse a ricorrere sorge soltanto con l’adozione dell’atto applicativo che concretizza la lesione.
Necessità della partecipazione alla procedura e dell’impugnazione dell’atto applicativo
Quando l’atto generale detta le regole di una procedura concorsuale o selettiva, il ricorrente deve dimostrare di avere presentato domanda di partecipazione o di inserimento, così da differenziare la propria posizione, e deve impugnare l’eventuale successivo atto applicativo che concretizzi il pregiudizio.
D.M. n. 249 del 2010 - Tirocinio formativo attivo
Le censure relative all’introduzione del tirocinio formativo attivo non sono state esaminate nel merito, poiché il ricorso non dimostrava una lesione concreta e attuale derivante dall’applicazione del decreto.
D.M. n. 42 del 2009 - Inserimento in coda nelle graduatorie
La previsione contestata incideva potenzialmente sul posizionamento in graduatoria, ma la reale entità del pregiudizio sarebbe stata determinabile solo dopo la valutazione dei titoli della ricorrente e degli altri aspiranti. Mancando la prova della domanda di inserimento o conferma e di un collocamento deteriore impugnato, difettava l’interesse a ricorrere.
Annullamento già intervenuto del D.M. n. 42 del 2009
La Sezione ha rilevato, inoltre, che il D.M. n. 42 del 2009 era già stato annullato in parte qua a seguito del precedente parere dell’11 maggio 2011 sul ricorso n. 426/2010, adottato dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 41 del 2011.
Norme richiamate
art. 9, comma 2, d.P.R. n. 1199/1971
notificato ad almeno un controinteressato
La disposizione è richiamata dall’amministrazione con riferimento alla dedotta mancata notifica del ricorso ad almeno un controinteressato; il parere, tuttavia, fonda l’inammissibilità principalmente sulla carenza di interesse a ricorrere.
art. 2, comma 416, legge n. 244/2007
Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti
Costituisce la base normativa richiamata dal D.M. n. 249 del 2010 per la disciplina della formazione iniziale degli insegnanti.
art. 1, comma 605, lettera c), legge n. 296/2006
piano triennale per l’assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007-2009
La disposizione è richiamata quale fondamento del piano di stabilizzazione del precariato storico e della trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie a esaurimento.
art. 1, comma 4-ter, d.l. n. 134/2009, convertito dalla legge n. 167/2009
possibilità ... di essere inseriti anche nelle graduatorie di altre province ... dopo l’ultima posizione di III fascia
La disposizione, qualificata come norma interpretativa, aveva introdotto una disciplina derogatoria dell’inserimento a pettine nelle graduatorie; la Corte costituzionale ne ha dichiarato l’illegittimità costituzionale per violazione dell’art. 3 Cost.
art. 3 Cost.
violazione dell’art. 3 della Costituzione
La Corte costituzionale ha ritenuto irragionevole la disciplina retroattiva e derogatoria sull’inserimento in coda nelle graduatorie.
art. 120, primo comma, Cost.
non ostacolare indirettamente la libera circolazione delle persone sul territorio nazionale
La sentenza costituzionale richiamata ha considerato il principio dell’inserimento a pettine anche nella prospettiva di evitare ostacoli indiretti alla libera circolazione sul territorio nazionale.
D.M. 10 settembre 2010, n. 249
Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti
Atto generale disciplinante la formazione iniziale degli insegnanti e il tirocinio formativo attivo.
D.M. 8 aprile 2009, n. 42
integrazione e aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il biennio 2009/2011
Atto generale disciplinante l’aggiornamento delle graduatorie a esaurimento, già annullato in parte qua secondo quanto riferito nel parere.
sentenza Corte costituzionale 9 febbraio 2011, n. 41
ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 4-ter, del decreto legge 25 settembre 2009, n. 134
La sentenza ha eliminato dall’ordinamento la disciplina derogatoria e retroattiva dell’inserimento in coda, ribadendo la validità del principio dell’inserimento a pettine.
Massime di principio
- Gli atti generali e regolamentari sono direttamente impugnabili soltanto quando producono una lesione immediata e attuale; se la lesione dipende da successive attività applicative, l’interesse a ricorrere sorge con l’adozione dell’atto applicativo concretamente pregiudizievole.
- Quando un atto generale disciplina una procedura concorsuale o selettiva, il soggetto che intende impugnarlo deve dimostrare di avere partecipato o chiesto di partecipare alla procedura, così da differenziare la propria posizione rispetto alla generalità dei destinatari.
- La mera possibilità che una disciplina incida negativamente sul punteggio o sul posizionamento in graduatoria non integra un interesse attuale al ricorso se non è stata verificata la posizione concreta dell’interessato e non è stato impugnato il successivo provvedimento applicativo.
- La dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma primaria che fonda una disciplina regolamentare determina l’illegittimità delle disposizioni regolamentari dipendenti da quella norma, nei limiti in cui ne costituiscano attuazione.
Impugnazione di atti generali sulle graduatorie e sulla formazione iniziale dei docenti
Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato un ricorso straordinario proposto da una docente contro il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Il ricorso riguardava una nota direttoriale, il D.M. n. 249 del 2010 sulla formazione iniziale degli insegnanti e il D.M. n. 42 del 2009 sull’integrazione e l’aggiornamento delle graduatorie a esaurimento.
Premesse e svolgimento dell’affare
L’amministrazione aveva segnalato la possibile tardività parziale del ricorso e la mancata notifica ad almeno un controinteressato, concludendo comunque per l’infondatezza nel merito. La Sezione, nel 2014, aveva richiesto una relazione integrativa sulla data di notifica del ricorso e su ogni altro elemento utile. L’amministrazione aveva chiesto informazioni all’Ufficio scolastico regionale per la Campania, senza ricevere risposta.
La Sezione ha ritenuto non necessario proseguire l’istruttoria, poiché gli atti già disponibili consentivano di definire il ricorso in senso negativo.
Atti impugnati e censure
Il D.M. n. 249 del 10 settembre 2010, adottato ai sensi dell’art. 2, comma 416, della legge n. 244/2007, disciplina i requisiti e le modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria. La ricorrente lo contestava per l’introduzione del tirocinio formativo attivo, caratterizzato da frequenza obbligatoria ed esame finale, al cui esito si consegue l’abilitazione all’insegnamento in una classe di concorso. Secondo la ricorrente, la nuova disciplina non avrebbe adeguatamente considerato la posizione di chi aveva già conseguito titoli riconosciuti dallo Stato e utilizzati dall’amministrazione ai fini dell’insegnamento.
Il D.M. n. 42 dell’8 aprile 2009 disciplina l’integrazione e l’aggiornamento delle graduatorie a esaurimento per il biennio 2009/2011. La ricorrente contestava la previsione che consentiva l’inserimento in graduatorie di altre province dopo l’ultima posizione della III fascia, secondo il meccanismo dell’inserimento “in coda”, anziché secondo il punteggio maturato.
Interesse a ricorrere contro atti generali
La Sezione ha richiamato il principio secondo cui regolamenti e atti generali sono impugnabili direttamente quando producono una lesione immediata delle posizioni soggettive. Se, invece, la lesione è soltanto potenziale e dipende da successive attività amministrative, l’interesse a ricorrere sorge con l’adozione dell’atto applicativo concretamente lesivo.
La regola assume particolare rilievo quando l’atto generale costituisce la lex della procedura concorsuale o selettiva. In tal caso il ricorrente deve, da un lato, presentare domanda di partecipazione o di inserimento, così da differenziare la propria posizione rispetto alla generalità dei destinatari; dall’altro, deve impugnare l’atto successivo che, applicando la clausola contestata, concretizzi il pregiudizio.
Applicazione al caso concreto
I due decreti impugnati sono stati qualificati come atti generali destinati a disciplinare le procedure di formazione, aggiornamento e inserimento nelle graduatorie a esaurimento. Le censure della ricorrente non riguardavano un divieto immediato di inserimento o una clausola espulsiva, ma il possibile effetto negativo sull’attribuzione del punteggio e sul posizionamento in graduatoria.
La reale entità di tale pregiudizio avrebbe potuto essere conosciuta soltanto dopo la valutazione dei titoli della ricorrente e degli altri aspiranti. Tuttavia, dagli atti non risultava che la ricorrente avesse presentato domanda di inserimento o conferma in graduatoria. Non risultava neppure l’adozione di un provvedimento che l’avesse collocata in posizione deteriore, né la sua impugnazione.
Per tali ragioni, la ricorrente non aveva dimostrato una lesione concreta e attuale della propria posizione giuridica. Mancava quindi l’interesse a ricorrere, condizione necessaria per la proposizione del ricorso straordinario.
D.M. n. 42 del 2009 e precedente annullamento
La Sezione ha aggiunto che il D.M. n. 42 del 2009 risultava già annullato in parte qua in seguito al parere dell’11 maggio 2011, reso sul ricorso n. 426/2010.
Quel precedente parere aveva richiamato la sentenza della Corte costituzionale 9 febbraio 2011, n. 41, che aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 4-ter, del d.l. n. 134/2009, introdotto dalla legge di conversione n. 167/2009. La Corte aveva ritenuto illegittima la disciplina perché innovativa e retroattiva, sebbene formalmente presentata come norma di interpretazione autentica, nonché derogatoria rispetto alla regola dell’inserimento “a pettine”.
La Corte costituzionale aveva inoltre considerato la disciplina incompatibile con l’assetto ordinamentale della materia e idonea a ostacolare indirettamente la libera circolazione delle persone sul territorio nazionale, ai sensi dell’art. 120, primo comma, Cost. Da tale pronuncia era derivata l’illegittimità delle corrispondenti disposizioni regolamentari.
Conclusioni
Il Consiglio di Stato ha espresso il definitivo parere che il ricorso straordinario debba essere dichiarato inammissibile. La decisione è stata fondata principalmente sulla mancanza di interesse concreto e attuale, non essendo stata provata né la partecipazione della ricorrente alla procedura di graduatoria né l’adozione di un atto applicativo concretamente lesivo. La Sezione ha inoltre evidenziato che una delle discipline contestate era già stata annullata in parte qua in conseguenza della declaratoria di illegittimità costituzionale della norma primaria di riferimento.
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