Cassazione Penale, Ordinanza n. 10708/2026 del 20/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo congrua e логicamente adeguata la motivazione del Tribunale di sorveglianza sulla persistente pericolosità sociale e sulla conseguente non revocabilità della libertà vigilata. Ne è derivata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (tribunale sorveglianza)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva confermato il rigetto, da parte del Magistrato di sorveglianza, della richiesta di revoca della misura di sicurezza della libertà vigilata applicata in esecuzione di condanne per associazione di tipo mafioso e associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. In ricorso si è dedotto, in sostanza, che nella valutazione della persistenza della pericolosità sociale non si sarebbe tenuto adeguatamente conto di elementi successivi alle condanne, in particolare dello svolgimento di attività di volontariato e della disponibilità al lavoro. La Corte ha però rilevato che il giudice di merito aveva considerato anche elementi di segno opposto e più significativi, quali la gravità dei precedenti associativi, l'assenza di revisione critica durante la detenzione, il rifiuto di partecipare ad attività trattamentali, la mancata dissociazione dal clan e le negative informazioni di polizia; il ricorso, pertanto, tendeva solo a proporre una diversa lettura del materiale valutativo, non consentita in sede di legittimità.
Norme richiamate
Indicato come uno dei reati oggetto delle precedenti condanne che avevano giustificato l'applicazione della misura di sicurezza.
art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990
Indicato come uno dei reati oggetto delle precedenti condanne che avevano giustificato l'applicazione della misura di sicurezza.
Non citato nel testo.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del merito mediante la mera contrapposizione di una lettura alternativa degli elementi di fatto già esaminati dal giudice di sorveglianza.
- La revoca della misura di sicurezza della libertà vigilata richiede una valutazione complessiva della persistenza della pericolosità sociale, potendo il giudice attribuire prevalenza agli elementi negativi rispetto a quelli positivi sopravvenuti.
- La motivazione è adeguata quando il giudice di merito considera non solo gli elementi favorevoli allegati dall'interessato, ma anche i dati contrari desumibili dalla gravità dei precedenti, dal comportamento intramurario e dalle informazioni investigative.
- Gli elementi positivi sopravvenuti, come attività di volontariato o disponibilità al lavoro, possono essere ritenuti recessivi rispetto a plurimi indicatori di persistente adesione al contesto criminale.
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