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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48270/2022 del 20/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva riconosciuto la sussistenza del reato di estorsione consumata in concorso e riunione, sostenendo invece che i fatti andavano qualificati come esercizio arbitrario delle proprie ragioni con minaccia (art. 393 c.p.), in quanto gli imputati agivano nella convinzione di avere diritto al risarcimento dei danni da incendio subiti. Denunciano altresì vizi di motivazione con riguardo all'aggravante dell'aver commesso il fatto in piu' persone riunite, alla prova dell'illiceita' della pretesa e alla mancata rinnovazione dell'istruttoria su elementi rilevanti, nonche' errata valutazione del rapporto tra attenuanti generiche e aggravante.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto ammissibili e fondati i motivi relativi alla qualificazione giuridica: ha condiviso che, dai fatti accertati, gli imputati agivano nella convinzione (anche se erronea) di un diritto al risarcimento e che sussistevano elementi oggettivi di danno e di pagamento di una somma (quietanza). Applicando il principio consolidato dalle Sezioni Unite sulla distinzione tra estorsione e ragion fattasi, la Corte ha requalificato il fatto come esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza e minaccia (art. 393 c.p.). Avendo tale reato minore estinto per prescrizione il 16/09/2020 (prima della definizione del giudizio d'appello del 14/05/2021), la Corte ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio per estinzione del reato; gli altri motivi sono stati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 393 c.p.

    Norma sull'esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza e minaccia; la Corte ha ritenuto che la condotta andasse qualificata con questa fattispecie perché sorretta dalla convinzione non arbitraria degli agenti di avere diritto al risarcimento

  • art. 628 e art. 629 c.p.

    Norme sull'estorsione e sue aggravanti; richiamate nel ricorso e nella motivazione, con la precisazione che l'estorsione richiede la consapevolezza dell'ingiustizia della pretesa, elemento che qui è risultato assente

  • art. 110 c.p.

    Concetto di concorso di persone nel reato; resta rilevante la partecipazione ma non incide sulla corretta qualificazione sostanziale fra estorsione e ragion fattasi

  • art. 161 c.p.

    Regole sulle cause di interruzione della prescrizione; utilizzata per determinare che il termine prescrizionale si era già estinto il 16/09/2020

  • art. 606 c.p.p.

    Criteri di ammissibilita' e motivi di cassazione (violazione di legge e vizi di motivazione); richiamato in relazione ai motivi dedotti in ricorso

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    Limiti ai motivi di impugnazione in Cassazione; i ricorsi sono stati esaminati nei limiti da tale disposizione

  • Sez. U. n. 29541/2020 (Filardo)

    sentenza Sezioni Unite 16/07/2020 n. 29541

    Giurisprudenza di legittimità che delimita il confine tra estorsione e ragion fattasi: il discrimine e' l'elemento psicologico, ossia la convinzione ragionevole di un diritto versus la consapevolezza dell'illegittimità della pretesa

Massime di principio

  • La distinzione tra estorsione e esercizio arbitrario delle proprie ragioni dipende prevalentemente dall'elemento psicologico: se l'agente è mosso dalla convinzione, anche se errata, di un diritto perseguibile in sede civile, si configura la ragion fattasi; se è consapevole dell'ingiustizia della pretesa, si configura estorsione.
  • La presenza di elementi oggettivi di danno e atti concreti di composizione (es. pagamento e rilascio di quietanza) rafforza la tesi della ragion fattasi e indebolisce l'ipotesi di estorsione.
  • Nelle ipotesi di reato continuato occorre determinare l'ultimo atto punibile e verificare le interruzioni della prescrizione ai sensi dell'art. 161 c.p.; una requalificazione in reato minore puo' comportare che il reato sia ormai estinto per prescrizione.
  • In appello e Cassazione una rinnovata valutazione della qualificazione giuridica puo' assorbire altri motivi di doglianza; pertanto la strategia difensiva utile e' puntare sulla prova dello 'stato d'animo' e sulla documentazione dell'esistenza del danno e degli atti di composizione.
  • Se si ritiene che elementi decisivi non siano stati adeguatamente assunti o valutati, va chiesta la rinnovazione dell'istruttoria o l'escussione di testi rilevanti; tuttavia, se il reato e' prescritto, tali richieste possono risultare assorbite dall'estinzione.
  • Nel bilanciamento tra attenuanti e aggravanti la Corte puo' operare equivalenza o prevalenza; quando la questione della qualificazione sostanziale incide sulla pena o sulla prescrizione, la requalificazione puo' condurre a esiti decisivi per l'estinzione del reato.

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