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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30740/2025 del 15/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza riguarda un imputato condannato in primo grado e poi in appello, all'esito di rito abbreviato, per detenzione/cessione di stupefacenti in forma di lieve entità, con applicazione della continuazione ex art. 81 c.p., delle attenuanti ex art. 62 n. 4 e 62-bis c.p. equivalenti alla recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale. La difesa ha proposto ricorso per cassazione deducendo un solo motivo: mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e asserita eccessività della pena. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato perché riproponeva censure già esaminate e disattese in appello con argomentazione non illogica: la Corte territoriale aveva valorizzato l'abitualità dell'attività di spaccio, desunta dalla disponibilità immediata di altre dosi per ulteriori acquirenti e dal fatto che l'imputato avesse già riportato tre condanne per il medesimo reato, così escludendo la particolare tenuità e ritenendo congrua la pena.

Norme richiamate

  • art. 62 n. 4 c.p.

    Richiamato come attenuante patrimoniale riconosciuta in sentenza e poi ritenuta equivalente alla recidiva contestata.

  • art. 62-bis c.p.

    Richiamato come attenuante generica riconosciuta in sentenza e bilanciata in equivalenza con la recidiva.

  • art. 81 c.p.

    Richiamato per indicare la continuazione tra i fatti contestati.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

    Norma incriminatrice contestata e posta a base della condanna per fatto di lieve entità in materia di stupefacenti.

  • art. 616 c.p.p.

    Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La censura in cassazione che si limiti a riproporre valutazioni di merito già esaminate e motivatamente disattese dal giudice di appello è manifestamente infondata se la motivazione impugnata è razionale e non illogica.
  • Ai fini della particolare tenuità del fatto in materia di spaccio, possono assumere rilievo ostativo l'abitualità della condotta e la disponibilità immediata di ulteriori dosi pronte per la cessione, oltre ai precedenti specifici dell'imputato.
  • La valutazione sulla congruità della pena e sulla esclusione della particolare tenuità del fatto, quando sorretta da argomentazione logicamente coerente, non è sindacabile in sede di legittimità se il ricorso sollecita una diversa lettura del merito.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta automaticamente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiParticolare tenuità del fattoContinuazione

Testo integrale

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