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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27933/2025 del 20/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Due medici specializzati avevano agito contro la Presidenza del Consiglio chiedendo il risarcimento dei danni derivanti dalla tardiva e incompleta attuazione nell’ordinamento interno delle direttive comunitarie 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE, relative all’adeguata remunerazione degli specializzandi iscritti anteriormente al 1991. La Corte d’appello aveva confermato il rigetto della domanda ritenendo prescritto il diritto azionato. In cassazione i ricorrenti deducevano, da un lato, la violazione degli artt. 2934, 2935 e 2946 c.c. per errata individuazione del dies a quo della prescrizione, sostenendo che la legge n. 370 del 1999 non potesse rilevare ai fini della decorrenza del termine; dall’altro, la violazione dell’art. 288 TFUE, dell’art. 4 TUE e delle direttive citate, assumendo che la mancata trasposizione fosse proseguita e che la pronuncia della Corte di giustizia del 2018 confermasse il diritto alla remunerazione adeguata e l’obbligo delle istituzioni interne di conseguire il risultato imposto dal diritto unionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che i motivi fossero manifestamente infondati alla luce di un orientamento di legittimità ormai consolidato. La Corte ha ribadito che il diritto al risarcimento per tardiva o incompleta trasposizione delle direttive sui medici specializzandi si prescrive in dieci anni decorrenti dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell’art. 11 della legge n. 370 del 1999, norma che ha parzialmente composto l’inadempimento statale e reso certo il mancato adempimento per i soggetti esclusi. Ha inoltre chiarito che la pronuncia della Corte di giustizia evocata dai ricorrenti non incide sul tema della decorrenza prescrizionale né introduce criteri unionale per quantificare la remunerazione adeguata. I ricorrenti sono stati condannati, in solido, alle spese di lite, al pagamento di una somma ex art. 96, comma 3, c.p.c. e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2934 c.c.

    richiamato dai ricorrenti per contestare l’estinzione del diritto per prescrizione, ma ritenuto non idoneo a scalfire l’orientamento consolidato sul dies a quo

  • art. 2935 c.c.

    richiamato per sostenere che la prescrizione non fosse ancora decorso; la Corte ne ha escluso l’erronea applicazione

  • art. 2946 c.c.

    invocato come termine di prescrizione ordinario decennale, fatto decorrere dalla legge n. 370 del 1999

  • art. 288 TFUE

    richiamato per affermare la vincolatività delle direttive, ma non ritenuto decisivo ai fini della prescrizione

  • art. 4 TUE

    invocato sul principio di leale collaborazione, senza effetti sulla soluzione del caso

  • Direttiva 75/362/CEE

    considerata nel quadro della tardiva e incompleta trasposizione in Italia

  • Direttiva 75/363/CEE

    considerata nel quadro della tardiva e incompleta trasposizione in Italia

  • Direttiva 82/76/CEE

    considerata nel quadro della tardiva e incompleta trasposizione in Italia

  • L. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11

    ha riconosciuto una borsa di studio solo ai beneficiari di sentenze irrevocabili del giudice amministrativo e ha reso definitivo l’inadempimento residuo, facendo decorrere da tale data la prescrizione del diritto risarcitorio

  • D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257

    indicato come atto di tardivo recepimento della disciplina unionale sulla specializzazione medica

  • art. 39 d.lgs. n. 368 del 1999

    richiamato per precisare il diverso regime economico applicabile ai medici iscritti alle scuole di specializzazione a decorrere dall’anno accademico 2006-2007

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    applicato per la condanna dei ricorrenti al pagamento di una somma ulteriore per la temerarietà del ricorso

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Nel caso di domanda risarcitoria fondata sulla tardiva o incompleta trasposizione di direttive comunitarie in materia di remunerazione dei medici specializzandi, il termine di prescrizione decennale decorre, per i soggetti rimasti esclusi dalla sanatoria parziale, dalla data di entrata in vigore della norma interna che rende definitivo l’inadempimento residuo.
  • La norma interna che riconosce una tutela soltanto a una categoria limitata di aventi diritto può essere valutata come momento in cui il danneggiato ha la ragionevole certezza della mancata futura attuazione integrale, con conseguente decorrenza della prescrizione dell’azione risarcitoria.
  • La pronuncia della Corte di giustizia che chiarisce l’esistenza dell’obbligo di remunerazione adeguata non determina, di per sé, un nuovo dies a quo della prescrizione se non affronta specificamente il tema della decorrenza del termine.
  • In materia di trasposizione delle direttive sui medici specializzandi, la giurisprudenza di legittimità considera ormai consolidato che non esista una disciplina unionale che imponga criteri specifici di quantificazione della "adeguata remunerazione", spettando al legislatore interno una scelta di adeguamento entro limiti non irrisori.
  • Quando il ricorso per cassazione si limita a riproporre censure già ripetutamente disattese da un orientamento nomofilattico stabile, può essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PAImpugnazioniGiurisdizione internazionale
RamiResponsabilità civileProcesso civileInternazionale privato
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

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