Cassazione Civile, Ordinanza n. 24055/2021 del 06/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto dal fallimento nei confronti della società subentrata nella gestione di lavorazioni connesse a un appalto pubblico. Il credito azionato riguardava il rimborso della quota parte di somme versate dal Comune in esecuzione dell'appalto, somme che, secondo la prospettazione del fallimento, trovavano fonte in un successivo accordo/assetto negoziale tra le parti. La società oppose il decreto deducendo, da un lato, l'incompetenza del giudice ordinario per esistenza di clausola compromissoria nel contratto di affitto di ramo d'azienda e, dall'altro, l'esistenza di un accordo di compensazione per un credito di euro 93.900,00. Il Tribunale rigettò l'opposizione, la Corte d'appello confermò ritenendo inapplicabile la clausola arbitrale perché riferita a contratto stipulato con soggetto diverso dal fallimento e qualificando la lettera del 29 novembre 2011 come rinuncia al credito di euro 93.900,00. Nel ricorso per cassazione la società denunciò violazione e falsa applicazione dell'art. 79 l. fall. e dell'art. 360, n. 2 c.p.c. per il mancato riconoscimento della competenza arbitrale e dell'efficacia del contratto di affitto d'azienda anche dopo il fallimento, richiamando il subentro della procedura nella gestione; con il secondo motivo lamentò violazione dell'art. 1362 c.c., sostenendo che la lettera del 29 novembre 2011 non era una rinuncia al debito ma un atto volto a gestire la crisi aziendale e a regolare provvisoriamente i rapporti, con conseguente erronea esclusione della compensazione e mancata ammissione della prova testimoniale. Il fallimento eccepì anche l'improcedibilità del ricorso per cassazione e propose ricorso incidentale condizionato, poi assorbito.
La decisione
La Corte ha ritenuto procedibile il ricorso, ma ha respinto l'eccezione di improcedibilità della controricorrente. Nel merito ha dichiarato inammissibili i due motivi del ricorso principale ai sensi dell'art. 348-ter, comma 4, c.p.c., rilevando che le sentenze di primo e secondo grado erano conformi nella ricostruzione dei fatti e che le censure miravano in sostanza a ottenere una diversa valutazione del materiale istruttorio e dei documenti, attività non consentita in cassazione. Quanto al secondo motivo, ha inoltre osservato che l'interpretazione della lettera come rinuncia al credito è apprezzamento riservato al giudice di merito, censurabile solo per violazione dei canoni ermeneutici specificamente indicati o per motivazione illogica, cosa non avvenuta. Il ricorso principale è stato dunque rigettato; il ricorso incidentale condizionato del fallimento è stato dichiarato assorbito. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con condanna anche al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
ex art. 633 cod. proc. civ.
norma posta a base del procedimento monitorio da cui è scaturito il decreto ingiuntivo
ai sensi dell'art. 645 cod. proc. civ.
norma che disciplina l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla società
art. 360, comma 1, n. 2 c.p.c.
in relazione all'art. 360, primo comma, n. 2 cod. proc. civ.
usato come base formale della censura sulla competenza arbitrale, ma la Corte ha qualificato le doglianze come inammissibili perché dirette a rivalutare i fatti
richiamato dalla ricorrente come disciplina speciale del contratto di affitto d'azienda, sostenendo che il fallimento non ne determina lo scioglimento salvo recesso
evocato dalla ricorrente come norma generale sui contratti di durata, ritenuta però non prevalente rispetto alla disciplina speciale dell'art. 79
richiamato per sostenere il subentro della procedura fallimentare nella gestione del contratto di affitto d'azienda
violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 cod. civ.
invocato per contestare l'interpretazione della scrittura del 29 novembre 2011; la Corte ha ribadito che l'interpretazione del documento spetta al giudice di merito e non è censurabile se non per violazione dei canoni legali o per motivazione illogica
improcedibilità ex art. 369 nn. 2 e 4 cod. proc. civ.
norma richiamata per l'eccezione di improcedibilità del ricorso, respinta perché la sentenza impugnata risultava prodotta in copia conforme
inammissibili ex art. 348-ter, quarto comma, cod. proc. civ.
base della declaratoria di inammissibilità dei motivi di ricorso per coincidenza delle rationes decidendi di primo e secondo grado
violazione dell'art. 342 cod. proc. civ.
richiamato nel ricorso incidentale per lamentare l'ammissibilità dell'appello
e dell'art. 100 cod. proc. civ.
richiamato nel ricorso incidentale per contestare l'interesse ad agire/impugnare
violazione degli artt. 441-bis, 447-bis, 414 e 641 cod. proc. civ.
richiamato nel ricorso incidentale per sostenere la tempestività e il rito dell'opposizione al decreto ingiuntivo
violazione degli artt. 441-bis, 447-bis, 414 e 641 cod. proc. civ.
richiamato nel ricorso incidentale connesso alla disciplina del rito applicato
violazione degli artt. 441-bis, 447-bis, 414 e 641 cod. proc. civ.
richiamato nel ricorso incidentale in relazione al contenuto dell'atto introduttivo
violazione degli artt. 441-bis, 447-bis, 414 e 641 cod. proc. civ.
richiamato nel ricorso incidentale in tema di emissione del decreto ingiuntivo
Con il rifercmento all'ex art. 95 c.p.c.
citato nel passaggio sulle spese, ma la Corte esclude la sussistenza dell'abuso del diritto di impugnazione come presupposto per una diversa regolazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per il raddoppio del contributo unificato in presenza di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Quando la decisione di appello conferma integralmente la ricostruzione di fatto del primo giudice, i motivi di ricorso che mirano a ottenere una diversa lettura delle prove o dei documenti sono inammissibili in cassazione ai sensi dell'art. 348-ter, comma 4, c.p.c.
- L'interpretazione di scritture private e atti negoziali è attività riservata al giudice di merito; in sede di legittimità è censurabile solo per violazione specifica dei canoni legali di ermeneutica o per motivazione illogica o contraddittoria, non per la mera preferenza di una diversa lettura.
- Per dedurre utilmente la violazione dei canoni ermeneutici non basta il richiamo astratto agli artt. 1362 e ss. c.c., ma occorre indicare quali canoni siano stati violati, in che modo il giudice se ne sia discostato e trascrivere il contenuto rilevante dell'atto interpretato.
- La clausola compromissoria e la disciplina del contratto possono essere invocate solo se il rapporto dedotto in giudizio è effettivamente riconducibile al contratto contenente tale clausola; altrimenti la pretesa resta sottratta alla competenza arbitrale.
- L'eccezione di improcedibilità del ricorso per cassazione non può essere accolta quando la sentenza impugnata risulti comunque prodotta in copia conforme, e le prescrizioni redazionali del protocollo forense rilevano solo nella misura in cui si traducano nella violazione delle norme processuali sul contenuto del ricorso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 6 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 23998/2021 del 06/09/2021
- ordinanza_civile · 6 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 23999/2021 del 06/09/2021
- ordinanza_civile · 6 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 24000/2021 del 06/09/2021
- ordinanza_civile · 6 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 24001/2021 del 06/09/2021
- ordinanza_civile · 6 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 24002/2021 del 06/09/2021
- ordinanza_civile · 6 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 24004/2021 del 06/09/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →