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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10005/2025 del 16/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto avente ad oggetto una fotocopiatrice: la società resistente aveva inizialmente agito per ottenere il pagamento del prezzo di vendita del bene, ma in via subordinata aveva chiesto il corrispettivo per l'utilizzo della fotocopiatrice, oltre alla restituzione del bene. Il giudice di pace aveva respinto la domanda principale e accolto quella subordinata, condannando l'avvocato al pagamento di una somma per l'uso del bene e alla consegna della fotocopiatrice, con restituzione dell'assegno emesso a garanzia e compensazione integrale delle spese. Il Tribunale, in appello, aveva confermato la decisione. In cassazione il ricorrente ha proposto cinque motivi: (1) nullità per violazione del contraddittorio e delle norme sulle domande e sui mezzi istruttori, sostenendo che non gli sarebbe stata consentita prova sulla domanda nuova introdotta in riassunzione; (2) violazione delle norme sull'interpretazione del contratto e sulla causa negoziale, lamentando che il Tribunale non avesse esplicitato i criteri interpretativi e avesse confuso noleggio e locazione finanziaria; (3) violazione dell'art. 1325 c.c. e dell'art. 2697 c.c., deducendo che non fosse stato correttamente accertato un valido contratto di noleggio e che, in ogni caso, l'onere della prova sull'uso e sulla manutenzione della fotocopiatrice gravasse sulla società; (4) violazione dell'art. 2043 c.c. e della normativa sugli assegni, sostenendo che la controparte avesse indebitamente richiesto un assegno di garanzia e che ciò avesse causato un danno risarcibile; (5) violazione delle norme sulle spese, per avere il Tribunale confermato la compensazione integrale delle spese del primo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi tre motivi fossero inammissibili perché, pur evocando la nullità della sentenza, in realtà miravano a contestare il giudizio di merito e la valutazione delle prove, senza censurare in modo specifico la ratio decidendi della sentenza d'appello; ha inoltre ricordato che l'atto di riassunzione dopo dichiarazione di incompetenza può contenere una domanda nuova, purché sia rispettato il contraddittorio, e che l'interpretazione del contratto è valutazione di fatto censurabile solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica, specificamente indicati e argomentati. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché si limitava a riproporre una diversa lettura delle risultanze istruttorie sulla pretesa condotta illecita relativa all'assegno, senza dimostrare un errore di diritto. Anche il quinto motivo è stato ritenuto inammissibile, poiché la compensazione delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo nei limiti della violazione del principio di soccombenza della parte totalmente vittoriosa. La Corte ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, oltre al pagamento di somme ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 318 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sulla gestione del contraddittorio e dell'istruzione nel giudizio davanti al giudice di pace.

  • art. 163 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente nella doglianza relativa alla nullità della sentenza e alla pretesa preclusione istruttoria.

  • art. 101 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente per sostenere la violazione del contraddittorio.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Usato come parametro formale dei motivi di ricorso; la Corte ha però ritenuto che le censure fossero in sostanza dirette a contestare il merito e non a denunciare veri errori di diritto o nullità.

  • art. 1362 c.c.

    La Corte ribadisce che la violazione dei canoni ermeneutici è denunciabile solo se il ricorrente indica specificamente quali regole siano state violate e in che modo il giudice di merito se ne sia discostato.

  • artt. 1362 e seguenti c.c.

    L'interpretazione del contratto è accertamento di fatto riservato al giudice di merito, censurabile solo per violazione dei canoni legali di interpretazione.

  • art. 1325 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare la causa del preteso contratto di noleggio; la Corte non accoglie la censura perché si tratta di profilo di merito non adeguatamente aggredito.

  • art. 2697 c.c.

    Invocato dal ricorrente in tema di riparto dell'onere della prova; la Corte non entra nel merito della diversa allocazione probatoria prospettata, reputando la censura inammissibile.

  • art. 2043 c.c.

    Invocato dal ricorrente per sostenere la responsabilità aquiliana della controparte in relazione all'assegno; la Corte rileva che la censura si risolve in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio.

  • R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, artt. 1 e 2

    Richiamati dal ricorrente in materia di assegno bancario; la Corte non ravvisa una violazione di legge, ma una mera contestazione fattuale.

  • art. 50 c.p.c.

    La Corte richiama il principio secondo cui, a seguito di riassunzione dopo declaratoria di incompetenza, può essere proposta una domanda nuova in aggiunta a quella originaria, purché sia rispettato il contraddittorio.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente sulle spese; la Corte ribadisce il principio per cui le spese non possono gravare sulla parte totalmente vittoriosa.

  • art. 92 c.p.c.

    La Corte ricorda che la compensazione delle spese è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito nei limiti di legge.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    Applicato dalla Corte per condannare il ricorrente al pagamento di somme ulteriori per lite ritenuta meritevole di sanzione.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato nella fase camerale di proposta di definizione del giudizio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in adunanza camerale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per dare atto dei presupposti del contributo unificato aggiuntivo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è sufficiente denunciare formalmente una nullità o una violazione di legge: la censura deve colpire specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata, altrimenti è inammissibile.
  • L'interpretazione del contratto è attività di accertamento di fatto riservata al giudice di merito; in cassazione può essere censurata solo denunciando in modo puntuale la violazione dei canoni legali di ermeneutica e indicando dove e come il giudice se ne sia discostato.
  • In caso di riassunzione del processo dopo una pronuncia di incompetenza, la domanda riassunta può cumularsi con una domanda nuova, se il contraddittorio è rispettato e non si determina un inutile frazionamento del giudizio.
  • Le doglianze che mirano solo a ottenere una nuova valutazione delle prove o delle risultanze istruttorie sono inammissibili in sede di legittimità.
  • La valutazione sulla compensazione delle spese processuali rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e in cassazione è censurabile solo per violazione del principio secondo cui la parte totalmente vittoriosa non può essere gravata delle spese.
  • Quando il ricorso è ritenuto inammissibile o abusivo, la Corte può applicare le sanzioni di cui all'art. 96 c.p.c. oltre alle spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieMandatoImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaNullitàRisoluzione del contratto

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