Sentenza n. 865/2026 - Bologna, Sezione 1
per l'annullamento del Decreto n. -OMISSIS- del 15 gennaio 2024 emesso dal questore di Bologna di sospensione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande per giorni 30 (trenta), nonché di ogni altro atto presupposto o conseguente, o comunque connesso, anche se non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del Questore di Bologna di sospensione per 30 giorni dell'attività di somministrazione di bevande e alcolici ai sensi dell'art. 100 TULPS
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto questorile sostenendo, in sintesi, il difetto di motivazione e di istruttoria, l'assenza di effettivi episodi di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, la sproporzione della sospensione e l'illegittima omissione della comunicazione di avvio del procedimento. Ha dedotto che, dal maggio 2022, non si erano verificate ulteriori segnalazioni per schiamazzi o problemi di sicurezza; che durante il controllo del 12 gennaio 2024 non erano state rinvenute sostanze stupefacenti; che il riferimento all'odore di sostanza stupefacente vaporizzata e all'atteggiamento ostile degli avventori era generico e insufficiente; e che la partecipazione procedimentale avrebbe consentito di produrre osservazioni e testimonianze favorevoli. Il decreto richiamava, oltre agli esiti del controllo del 12 gennaio 2024, precedenti ordinanze sindacali di chiusura e precedenti sospensioni questorili, nonché la reiterata frequentazione del locale da parte di soggetti con pregiudizi di polizia e le criticità emerse durante l'ispezione. È stata proposta anche domanda risarcitoria per euro 5.824,57, quale mancato guadagno conseguente alla sospensione.
La decisione
Il TAR ha respinto sia la domanda di annullamento sia quella risarcitoria. Ha qualificato la sospensione prevista dall'art. 100 TULPS come misura preventiva, non sanzionatoria, diretta a impedire situazioni di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica e non necessariamente fondata sulla responsabilità del gestore. Ha ritenuto sufficienti e attendibili gli accertamenti della polizia, aventi particolare forza probatoria fino a querela di falso, dai quali risultavano l'elevata concentrazione di avventori, il forte odore di sostanza stupefacente vaporizzata, l'atteggiamento minaccioso e ostruzionistico di alcuni presenti, il rifiuto di fornire le generalità e la presenza di soggetti con pregiudizi di polizia. Tali elementi sono stati valutati insieme ai precedenti provvedimenti riguardanti il locale e al mancato intervento dei gestori per agevolare il controllo, formando un quadro complessivo idoneo a fondare la misura preventiva. Il giudice ha precisato che non era decisivo il mancato rinvenimento materiale di sostanze stupefacenti, poiché rilevava soprattutto l'impedimento opposto a un controllo legittimo finalizzato alla verifica di potenziali pericoli. Ha escluso il difetto di proporzionalità, considerata la reiterazione delle criticità e dei precedenti provvedimenti. Ha inoltre ritenuto legittima l'omissione della comunicazione di avvio, poiché le misure ex art. 100 TULPS sono cautelari e assistite da ragioni di urgenza. Le spese sono state integralmente compensate per la particolarità della controversia.
Norme richiamate
art. 100 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS)
«oltre i casi indicati dalla legge, il questore può sospendere la licenza di un esercizio, anche di vicinato, nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini»
La disposizione attribuisce al Questore un potere preventivo e discrezionale di sospensione dell'attività quando l'esercizio costituisca comunque un pericolo per l'ordine pubblico o la sicurezza dei cittadini; la misura non ha natura sanzionatoria e non richiede l'accertamento della responsabilità del gestore.
art. 7 l. 7 agosto 1990, n. 241
La comunicazione di avvio può essere omessa quando ricorrono particolari esigenze di celerità; tali esigenze sono intrinseche alle misure cautelari e preventive adottate ai sensi dell'art. 100 TULPS.
art. 50, comma 5, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267
Richiamato quale fondamento di una precedente ordinanza sindacale di chiusura del pubblico esercizio, valutata come precedente rilevante nel quadro complessivo delle criticità del locale.
Massime di principio
- La sospensione della licenza o dell'attività di un pubblico esercizio prevista dall'art. 100 TULPS è una misura preventiva e cautelare, non una sanzione amministrativa: può essere adottata indipendentemente dall'accertamento di una responsabilità personale del titolare, quando l'esercizio costituisca, secondo una valutazione discrezionale dell'autorità di pubblica sicurezza, un pericolo per l'ordine pubblico o la sicurezza dei cittadini.
- Ai fini dell'adozione della sospensione ex art. 100 TULPS, gli accertamenti di polizia possono fondare la misura anche senza il rinvenimento di sostanze illecite o l'accertamento di uno specifico reato, purché evidenzino, insieme agli altri elementi del caso, un collegamento concreto tra il pubblico esercizio e situazioni reiterate o potenziali di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica.
- L'ostruzione o il mancato agevolamento, da parte degli avventori e dei gestori, di un controllo di polizia legittimamente svolto per verificare possibili situazioni di pericolo può costituire autonomo elemento istruttorio idoneo a giustificare una misura preventiva ex art. 100 TULPS; diversamente, si consentirebbe di eludere la tutela preventiva mediante l'impedimento dei controlli.
- La particolare forza probatoria degli atti redatti dagli agenti accertatori, fino a querela di falso per i fatti direttamente percepiti, può prevalere su dichiarazioni testimoniali di segno contrario e deve essere valutata insieme ai precedenti provvedimenti riguardanti il medesimo esercizio.
- Le finalità preventive e cautelari delle misure adottate ai sensi dell'art. 100 TULPS integrano ex se ragioni di urgenza tali da consentire l'omissione della comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 l. 241/1990.
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