Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37474/2024 del 11/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello che lo aveva dichiarato penalmente responsabile del reato di truffa a seguito di condotte consistite nel presentarsi come rappresentante della Green Style S.r.l., nel far sottoscrivere all'offeso documenti (tra cui un modulo "offerta pacchetto attinenze" e una richiesta di bonifico/agevolazione fiscale) e nel raccogliere documenti d'identità del Panariti, poi utilizzati per attivare un finanziamento non autorizzato presso Deutsche Bank. Il ricorso deduceva quattro motivi: 1) errata valutazione del requisito dell'atto di disposizione patrimoniale ai fini della configurazione della truffa (sostenendo che il danno derivasse da un falso materiale/uso di firme apocrife e non da un atto dispositvo del Panariti); 2) carenza probatoria e contraddittorietà (mancanza di accertamenti grafologici e di prova che fosse il ricorrente la persona che si presentò all'offeso); 3) errore nel negare la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) e le attenuanti; 4) errata applicazione dell'art. 165 comma 1 c.p., perché la Corte aveva subordinato la sospensione condizionale della pena anche al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi, obbligo non previsto dalla norma.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i primi tre motivi e ha accolto parzialmente il quarto. In particolare: - Ha confermato che la fattispecie è integrata dalla condotta del ricorrente, poiché i comportamenti dell'offeso indotti dall'agente (firma dei moduli, consegna dei documenti) costituiscono atti di disposizione patrimoniale idonei e causalmente rilevanti per il danno subito; ha ritenuto congrua la valutazione probatoria anche in presenza di elementi di carattere indiziario e della eventuale partecipazione di terzi. - Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo relativo alla particolare tenuità: il danno e le conseguenze giuridiche a carico della vittima sono risultate di rilevante disvalore, giustificando il diniego dell'attenuante speciale e delle generiche. - Ha invece annullato senza rinvio la parte della sentenza che aveva subordinato la sospensione condizionale della pena al pagamento delle spese di entrambi i gradi, rilevando che l'art. 165 c.p. non prevede tale onere (la sospensione può essere condizionata al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata, non alle spese legali). La condizione è stata eliminata; la condanna per il reato e le statuizioni civili restano confermate. Inoltre la Corte ha condannato l'imputato alla rifusione delle spese di assistenza e difesa sostenute dalla parte civile in Cassazione.

Norme richiamate

  • art. 165 cod. pen.

    La Corte interpreta la norma in senso restrittivo: la sospensione condizionale della pena può essere subordinata soltanto agli obblighi espressamente previsti dalla norma (es. pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento o provvisionale), escludendo che possa legittimamente essere condizionata al pagamento delle spese processuali.

  • art. 131-bis cod. pen.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità richiede che il fatto ed il danno siano di gravità minima; la Corte ha ritenuto che le conseguenze giuridiche e patrimoniali per la vittima fossero tali da escludere la particolare tenuità.

  • art. 62 n. 4 cod. pen.

    L'attenuante speciale per tenuità richiede un danno di entità quasi trascurabile; la Corte ha confermato il diniego ritenendo il danno non lieve.

  • art. 1337 cod. civ.

    Richiamata per il principio che il comportamento del rappresentante in mala fede che induce l'altra parte in errore può integrare un illecito contrattuale/negoziale rilevante anche ai fini penali, contribuendo a qualificare come "atto di disposizione patrimoniale" il comportamento indotto nella vittima.

  • art. 1440 cod. civ.

    Richiamata in tema di vizi della volontà e nullità di atti negoziali, come quadro di riferimento per valutare la condotta ingannevole che ha indotto l'offeso a compiere atti dispositivi.

  • Sez. U. n. 115 del 29/09/2011

    Giurisprudenza richiamata per il principio che l'atto di disposizione patrimoniale, ai fini della truffa, va inteso in senso ampio e comprende comportamenti dell'offeso indotti dall'agente che, pur non costituendo un atto negoziale formale, producono una modificazione patrimoniale causata dall'errore.

  • art. 538, art. 540, art. 541 cod. proc. pen.

    Norme processuali richiamate per chiarire la distinzione fra condanna alla responsabilità civile per il danno derivante dal reato (art. 538) e condanna alle spese relative all'azione civile (art. 541); l'art. 540 sulle esecuzioni provvisorie conferma che la provvisionale riguarda risarcimento/danno e non le spese legali.

  • art. 485 cod. pen.

    Richiamato nella vicenda descrittiva dalla difesa (falso in scrittura privata), ma non decisivo: la Corte ha ritenuto che, comunque, la falsa sottoscrizione della pratica di finanziamento non escluda il nesso causale fra l'inganno iniziale e la modificazione patrimoniale subita dall'offeso, tale da integrare la truffa.

Massime di principio

  • Il requisito dell'"atto di disposizione patrimoniale" nella truffa va interpretato in senso ampio: non è limitato ai soli atti negoziali formali, ma comprende comportamenti indotti nella vittima che cagionano un errore e una conseguente modificazione patrimoniale.
  • Comportamenti preparatori o antecedenti posti in essere da un soggetto che inducono la vittima a compiere atti utili al perfezionamento dell'illecito possono costituire contributo causale a responsabilità anche in caso di concorso con terzi sconosciuti.
  • La prova della responsabilità può essere costruita anche su un quadro indiziale e sulla valutazione complessiva delle condotte e delle circostanze (biglietto da visita, rapporti con la società, consegna documenti), purché la motivazione sia logica e congrua.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) e l'attenuante della tenuità richiedono un danno di entità quasi trascurabile: conseguenze patrimoniali durevoli o significative per la vittima rendono difficilmente applicabili tali istituti.
  • La sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 165 c.p. può essere subordinata solo agli obblighi espressamente previsti dalla norma (es. pagamento di somme a titolo di risarcimento o provvisionale); non può legittimamente essere subordinata al pagamento delle spese processuali, che sono autonome rispetto al risarcimento del danno.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.